DAC 7: obbligo di comunicazione per le piattaforme digitali, entro il 2 febbraio 2026

Con l’introduzione della direttiva 2021/514/UE (DAC 7), l’Unione europea ha imposto l’obbligo, per i gestori di piattaforme digitali, di comunicare annualmente alle autorità fiscali le informazioni relative ai venditori attivi sul proprio portale. Il recepimento italiano è avvenuto con il decreto legislativo 1 marzo 2023, n. 32, che stabilisce tempistiche, modalità operative, soggetti coinvolti e sanzioni. Il primo termine utile è fissato per il 2 febbraio 2026 (essendo il 31 gennaio una giornata festiva), con riferimento all’anno 2025.

Ambito soggettivo: chi è obbligato

L’obbligo riguarda i gestori di piattaforme digitali residenti o stabiliti in Italia o in altri Stati membri dell’Unione europea, che facilitano, anche indirettamente, la conclusione di operazioni a fronte di un corrispettivo. Sono incluse:

  • vendite di beni;
  • prestazioni di servizi;
  • locazioni di beni immobili;
  • noleggi di mezzi di trasporto.

Il gestore è considerato tale se stipula un contratto con il venditore per la messa a disposizione di software (compresi siti web e app) che consente agli utenti di vendere beni o servizi.

Sono esclusi i fornitori di software che si limitano a:

  • elaborare pagamenti;
  • gestire cataloghi;
  • offrire spazi pubblicitari;
  • reindirizzare verso altre piattaforme.

Casi di esclusione ed esonero

Sono previste esenzioni per:

  • enti pubblici;
  • società quotate;
  • venditori con meno di 30 operazioni annue e ricavi inferiori a 2.000 euro;
  • gestori che dimostrano che il loro modello di business non prevede venditori soggetti a comunicazione.

In quest’ultimo caso, il gestore deve inviare una comunicazione telematica con autocertificazione delle condizioni di esclusione.

Adempimenti e scadenze

Il gestore di piattaforma deve:

  • raccogliere e verificare i dati anagrafici e fiscali dei venditori;
  • trasmettere le informazioni all’Agenzia delle Entrate tramite file XML;
  • conservare la documentazione fino al 31 dicembre del quinto anno successivo.

Le informazioni devono includere:

  • generalità del venditore (nome, residenza, codice fiscale o partita IVA);
  • identificativo del conto finanziario su cui sono accreditati i corrispettivi;
  • ammontare totale e numero di operazioni per ciascun trimestre.

L’obbligo di trasmissione è annuale. La scadenza per l’invio è fissata entro il 31 gennaio di ogni anno, salvo proroghe. Per il periodo d’imposta 2025, la scadenza è il 2 febbraio 2026.

Esempi applicativi

Esempio 1 – Un imprenditore con un proprio sito di e-commerce che vende esclusivamente prodotti propri non è tenuto all’obbligo DAC 7, salvo che la piattaforma consenta anche a terzi di vendere tramite il sito.

Esempio 2 – Un marketplace generalista che intermedia le vendite di più venditori (ad esempio, artigiani o piccole imprese) e gestisce i pagamenti è pienamente soggetto all’obbligo, anche se opera tramite un’applicazione mobile.

Sanzioni

Sono previste sanzioni in caso di:

  • omessa registrazione presso l’autorità fiscale (10.000 euro);
  • omessa trasmissione dei dati (da 2.000 a 21.000 euro, aumentata della metà);
  • trasmissione incompleta o inesatta (sanzione ridotta della metà).

Per ridurre il rischio sanzionatorio, è raccomandabile:

  • predisporre contratti con clausole che impongano ai venditori la comunicazione dei dati;
  • sospendere l’account in caso di mancata risposta entro 60 giorni;
  • prevedere il blocco dei corrispettivi fino all’adempimento informativo.

Implicazioni

DAC 7 rappresenta un’evoluzione verso la piena tracciabilità fiscale delle operazioni digitali e impone ai gestori di piattaforma una struttura organizzativa adeguata. Non si tratta solo di un adempimento formale, ma di una questione di governance e compliance. La violazione dell’obbligo può incidere negativamente sulla reputazione e sulla sostenibilità del modello di business digitale.

Uno studio strutturato come Beneggi e Associati può supportare le piattaforme nella:

  • valutazione dell’obbligo o dell’esonero;
  • predisposizione delle procedure interne di raccolta dati;
  • redazione delle clausole contrattuali;
  • trasmissione delle informazioni;
  • conservazione documentale a norma.

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Tiziano Beneggi

Gennaio 30, 2026

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