Debiti con INPS e INAIL: rateizzazione fino a 60 mesi nel Collegato Lavoro

Dal 1° gennaio 2025 debiti INPS e INAIL dilazionabili fino a 60 rate mensili: guida operativa per imprese e consulenti.

Le imprese in difficoltà economico‑finanziaria trovano una nuova opportunità di respiro nella norma introdotta dal Legge 13 dicembre 2024 n. 203 (c.d. “Collegato Lavoro”), che dal 1° gennaio 2025 consente alle aziende di rateizzare i debiti contributivi e assicurativi nei confronti di INPS e INAIL fino a un massimo di 60 mensilità (cinque anni) per quelli non ancora affidati agli agenti della riscossione. Questa misura richiede però attenzione ai requisiti, alle modalità operative e alle scadenze: rivolgersi a uno studio professionale in grado di gestire l’iter strategico diventa un vantaggio competitivo.

Il quadro normativo e le novità essenziali

L’articolo 23 della Legge 203/2024 inserisce il comma 11‑bis all’articolo 2 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, stabilendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, INPS e INAIL “possono consentire il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge a essi dovuti, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di sessanta rate mensili”.
La norma precisa inoltre che le condizioni operative (requisiti, criteri, modalità di pagamento) saranno definite tramite decreto ministeriale del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentiti INPS e INAIL, e attuate con deliberazione dei rispettivi consigli di amministrazione.
La legge abroga, per INPS e INAIL, l’applicazione dell’articolo 116, comma 17, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, vincolata anzitutto a specifiche situazioni eccezionali.

Requisiti, modalità e profilo operativo

Possono accedere alla rateizzazione prevista:

  • I debiti per contributi, premi e accessori di legge dovuti a INPS o INAIL che non siano stati affidati agli agenti della riscossione.

  • Le domande devono essere presentate secondo le modalità stabilite dagli istituti, che definiranno criteri di ammissibilità, modalità di presentazione della domanda, limiti e casi di revoca.

In attesa del decreto attuativo e dei provvedimenti interni degli istituti, le istanze per rateazioni superiori alle ordinarie 24 mensilità restano in sospeso.

Esempi pratici

  1. Un’impresa artigiana con un debito contributivo di 120.000 € nei confronti dell’INPS, non ancora affidato alla riscossione, può richiedere una dilazione fino a 60 rate mensili – equivalenti a 5 anni – con quote agevolate, consentendo un migliore bilanciamento del cash‑flow aziendale.

  2. Un’azienda medio‑grande con debiti nei confronti dell’INAIL per premi assicurativi dovuti, in fase amministrativa e non ancora affidati, può accedere allo strumento di dilazione fino a 36 o 60 mesi, a seconda dei criteri finali che saranno stabiliti dal decreto e dal Cda dell’istituto.

Vantaggi e criticità per le imprese

Vantaggi:

  • Maggiore flessibilità nella gestione del debito contributivo, con allungamento del piano di pagamento fino a 60 mensilità.

  • Riduzione del rischio di attivazione della riscossione coattiva, se si accede alla dilazione in tempo.

  • Possibilità di migliorare la posizione contributiva e ottenere un miglioramento del DURC.

Criticità:

  • Fino all’emanazione del decreto attuativo, lo strumento non è pienamente operativo per l’estensione a 60 rate.

  • Occorre rispettare i criteri che saranno definiti (es. situazione di difficoltà economica, regolarità degli adempimenti correnti).

  • Anche in presenza della dilazione, continuano a sussistere gli adempimenti contributivi ordinari (versamenti correnti) per evitare decadenze.

Affidarsi a Beneggi e Associati consente di affrontare con metodo strategico la dilazione contributiva: dall’analisi della posizione debitoria, alla predisposizione dell’istanza, alla verifica degli adempimenti correnti e alla simulazione del piano di ammortamento. Questo supporto diventa ancora più importante in vista dell’entrata in vigore delle nuove regole, per assicurare compliance e massimizzare le opportunità.

"*" indica i campi obbligatori

Nome e cognome*
Potrebbero interessarti anche

Concordato preventivo 2026-2027: quale reddito di riferimento?

Il concordato preventivo 2026-2027 si basa sul reddito effettivo 2025, senza considerare quanto accordato nel Cpb 2024-2025.

Costi R&S capitalizzabili solo se straordinari: la posizione della Cassazione

Cassazione 30192/2025: i costi di ricerca e sviluppo sono capitalizzabili solo se straordinari. Le spese di campionario vanno a conto economico.

Fatture elettroniche: bollo terzo trimestre 2025 in scadenza il 1° dicembre

Versamento bollo su fatture elettroniche terzo trimestre 2025 entro il 1° dicembre. Elenchi, codici tributo, Civis e assistenza.
Trasforma i tuoi numeri in successo.
Sei pronto a portare la tua azienda al livello successivo? Siamo qui per affiancarti.