Debiti oltre 100mila euro, attesa per l’utilizzo e niente homebanking: corsa a ostacoli per compensare

 

A partire da lunedì 1° luglio, entreranno in vigore le nuove restrizioni per la compensazione dei crediti, come previsto dalla legge di Bilancio 2024 (legge 213/2023). Queste nuove misure sono finalizzate a prevenire condotte illecite e a garantire maggiore controllo sull’utilizzo dei crediti fiscali.

 

Una delle principali novità riguarda l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’agenzia delle Entrate per la trasmissione dei modelli F24 contenenti crediti Inps e Inail. Fino ad oggi, tale obbligo era previsto solo per:
– Credito IVA annuale o relativo a periodi inferiori all’anno
– Crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali
– Imposte sostitutive delle imposte sul reddito
– Irap
– Crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta
– Crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi

Dal 1° luglio, l’obbligo si estenderà anche ai crediti Inps e Inail.

 

I termini per l’utilizzo dei crediti in compensazione sono stati modificati:
– Lavoratori autonomi (artigiani, commercianti o gestione separata): Compensazione a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.
– Datori di lavoro non agricoli: Compensazione dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine mensile per la trasmissione telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, o dal quindicesimo giorno successivo alla presentazione tardiva o dalla data di notifica delle note di rettifica passive.
– Datori di lavoro agricoli: Compensazione dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge.

 

Dal 1° luglio 2024, sarà vietata la compensazione in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo di ammontare superiore a 100mila euro, come modificato dall’articolo 37, comma 49-quinquies del Dl 223/2006. Questo divieto non si applica:
– In presenza di provvedimenti di sospensione
– Per debiti oggetto di rateizzazione, a condizione che i pagamenti siano regolari
– Per crediti previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione (articolo 17, comma 2, lettere e), f) e g) del Dlgs 241/1997)

 

I crediti derivanti da bonus edilizi sono soggetti a ulteriori restrizioni:
– Blocco per debiti superiori a 10mila euro: Previsto dal comma 3-bis dell’articolo 121 del Dl 34/2020, che richiede un regolamento ministeriale per essere operativo.
– Blocco per debiti superiori a 100mila euro: I crediti da bonus edilizi rientrano anche tra quelli soggetti a blocco in presenza di debiti erariali superiori a 100mila euro, come precisato dall’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 136/2024.

 

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