Debuttano le start up turistiche

Decreto cultura – Con decorrenza 1° gennaio 2015 sarà possibile costituire società considerate quali start-up innovative come previste e disciplinate all’art.25 e seguenti del D.L. n.179/12 a condizione che abbiano come oggetto sociale la promozione dell’offerta turistica nazionale attraverso l’uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche. I servizi devono concernere:
• la formazione del titolare e del personale dipendente, la costituzione e l’associazione di imprese turistiche e culturali, strutture museali, agenzie di viaggio al dettaglio, uffici turistici di informazione e accoglienza per il turista e tour operator di autotrasporto, in modo tale da aumentare qualitativamente e quantitativamente le occasioni di permanenza nel territorio;
• l’offerta di servizi centralizzati di prenotazione in qualsiasi forma, compresi sistemi telematici e banche di dati in convenzione con agenzie di viaggio o tour operator;
• la raccolta, l’organizzazione, la razionalizzazione nonché l’elaborazione statistica dei dati relativi al movimento turistico;
• l’elaborazione e lo sviluppo di applicazioni web che consentano di mettere in relazione aspetti turistici culturali e di intrattenimento nel territorio nonché lo svolgimento di attività conoscitive, promozionali e di commer- cializzazione dell’offerta turistica nazionale, in forma di servizi di incoming ovvero di accoglienza di turisti nel territorio di intervento, studiando e attivando anche nuovi canali di distribuzione.
Rispetto alle “ordinarie” start up innovative, per incentivare ancora di più queste forme societarie, è previsto che, limitatamente a quelle aventi a oggetto le prestazioni come sopra individuate, esse possano essere costituite anche nella forma della Srl semplificata ai sensi dell’art.2463- bis cod. civ. Inoltre, nel caso in cui sia scelta tale forma societaria e le persone facenti parte della compagine sociale non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età all’atto della costituzione della medesima società, sono esenti da imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa.

Condividi :

ARCHIVIO

29 Lug 2024

chiusura uffici | 12-30 agosto

ARCHIVIO

31 Dic 2023

Sospensione ammortamenti 2023

ARCHIVIO

31 Dic 2023

Legge di bilancio 2024 approvata dal Parlamento

CERCA