Per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-ricettive viene rispolverato il credito d’imposta previsto dall’articolo 10 del Dl 83/2014 nella misura del 65% per i due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019 e quindi per il 2020 e il 2021 (soggetti solari).
Il credito viene esteso a chi svolge attività agrituristica e termale e alle strutture ricettive all’aria aperta. Ma restano tre incognite: l’applicazione del regime degli aiuti di Stato che potrebbe limitare l’accesso solo alle piccole strutture; la difficoltà di reperire liquidità per effettuare i lavori; una snella procedura di presentazione delle istanze senza click day.
È l’articolo 79 del decreto Agosto che introduce questa disposizione rinviando le norme attuative adun apposito decreto, da pubblicare entro 15 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento (15 agosto 2020). Non si tratterà di un nuovo decreto quanto di un adeguamento del decreto interministeriale del 7 maggio 2015, già previsto dal comma 4 dell’articolo 10 del Dl 83/2014.
Dal punto di vista soggettivo, l’articolo 79 del Dl 104/2020 prevede che il credito d’imposta si applichi alle:
- strutture ricettive turistico-alberghiere;
- strutture che svolgono attività agrituristica come definite dalla legge 96/2006 e dalle pertinenti norme regionali;
- strutture di cui all’articolo 3 della legge 323/2000, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali;
- strutture ricettive all’aria aperta.
Per «struttura alberghiera», il Dm 7 maggio 2015 intende una «struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tale struttura è composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture alberghiere gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, nonché quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali».
Dal punto vista oggettivo, il rinvio all’articolo 10 del Dl 83/2014 ed al decreto attuativo, fa ritenere che il credito d’imposta sia riconosciuto per:
- spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del Dpr 380/2001;
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 13/1989, e al Dm Lavori pubblici 326/1989;
- incrementi efficienza energetica;
- le tipologie di spesa al comma 7 dell’articolo 10 del Dl 83/2014 (come mobili o arredi).
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