Con il Decreto Agosto, viene disposto che il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, venga esteso di una mensilità .
Nel rispetto delle condizioni previste, il credito – pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, o al 30% nel caso in cui l’immobile sia facente parte di un contratto di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda – potrà essere fruito per:
- il mese di marzo (se non si è già goduto del credito d’imposta botteghe e negozi di cui all’articolo 65 del D.L. 18/2020)
- il mese di aprile
- il mese di maggio
- novità , anche per il mese di giugno.
Un mese in più anche per strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, per le quali il nuovo riferimento temporale è aprile, maggio, giugno e, novità , luglio.
Per l’accesso al credito d’imposta è necessario rispettare due condizioni:
- La prima è quella di non aver conseguito nell’esercizio precedente a quello di entrata in vigore del D.L. 34/2020 ricavi o compensi di ammontare superiore a 5 milioni di euro. Non sono chiamati a rispettare questa condizione le strutture alberghiere ed agrituristiche, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator. Inoltre, altra novità introdotta con il decreto di agosto, possono accedere al credito d’imposta anche nel caso di ricavi superiori a 5 milioni di euro le strutture termali.
- La seconda condizione per poter accedere al credito d’imposta è che, per ciascun mese di possibile maturazione del credito, l’ammontare del fatturato/corrispettivi sia inferiore di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.