Il decreto legge agosto, all’articolo 98-bis, inserito dalla legge di conversione, contiene una proroga “condizionata” per i contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa).
I contribuenti Isa e collegati, che hanno “saltato” la scadenza del 20 agosto, per il saldo annuale dei redditi del 2019 e la prima rata di acconto per il 2020, potranno eseguire il pagamento entro il 30 ottobre 2020, con la sola maggiorazione dello 0,8%, che, di conseguenza, comporta una riduzione delle somme dovute in caso di ravvedimento. Considerato che per gli omessi versamenti scaduti il 20 agosto con lo 0,40% in più, ai fini del ravvedimento, si deve prendere come riferimento la scadenza del 20 luglio 2020, questo comporta infatti un beneficio di oltre la metà delle maggiori somme dovute.
Per gli stessi contribuenti, all’articolo 98 dello stesso decreto agosto, è previsto un differimento, subordinato alla stessa “condizione”, per l’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap, in scadenza ordinaria il 30 novembre 2020, che si potrà spostare al 30 aprile 2021. L’articolo 98 del decreto agosto dispone infatti che, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice (5.164.569 euro), è prorogato al 30 aprile 2021 il termine per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap, dovuto per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Rimane fermo che è sempre possibile pagare l’acconto entro il 30 novembre 2020, anche per evitare i complicati calcoli della riduzione del fatturato o dei corrispettivi.
La doppia proroga riguarda i contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, e gli altri “collegati” agli Isa, quali, ad esempio, i soci di società di persone, associazioni e i soci delle società a responsabilità limitata in trasparenza o i collaboratori di imprese familiari, nonché i contribuenti forfettari e i minimi. Per fruire di una o di entrambe le proroghe, è prevista una “condizione”: ne potranno beneficiare solo i contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.
Il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, al primo semestre del 2019 e del 2020, da confrontare per verificare la riduzione di almeno il 33%, va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nel primo semestre e fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alle liquidazioni periodiche del primo semestre 2019 (rispetto al primo semestre 2020) cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate negli stessi mesi non rilevanti ai fini Iva. La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei documenti di trasporto o dei documenti equipollenti richiamati in fattura.