Con l’entrata in vigore del Decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 giugno 2025, il quadro fiscale italiano si arricchisce di novità rilevanti per imprese, professionisti e operatori del Terzo Settore. Il decreto, operativo dal 18 giugno, rappresenta un passaggio cruciale nella direzione di maggiore tracciabilità, semplificazione e allineamento agli standard fiscali internazionali.
Alcune modifiche hanno impatti immediati sulle prassi operative, altre richiedono un’attenta pianificazione, specie per le realtà con struttura societaria articolata o attività internazionale. Analizziamo le disposizioni più rilevanti, con esempi concreti utili alla gestione strategica.
Spese di trasferta e rappresentanza: deducibilità vincolata alla tracciabilità
Dal 18 giugno 2025, le spese di trasferta sostenute nel territorio italiano – vitto, alloggio e trasporti – sono deducibili solo se pagate con strumenti tracciabili (carte, bonifici, strumenti bancari/postali). Per le spese sostenute all’estero rimane la possibilità di deduzione anche in caso di pagamento non tracciabile.
Parallelamente, la deducibilità delle spese di rappresentanza per i lavoratori autonomi è subordinata al pagamento con mezzi tracciabili, sia in Italia che all’estero, equiparando il trattamento a quello già previsto per le imprese.
Esempio operativo:
Un professionista che partecipa a un convegno a Roma può dedurre solo le spese di viaggio e alloggio pagate con carta o bonifico. Se partecipa a un evento analogo a Londra, può dedurre le stesse spese anche se pagate in contanti, purché coerenti con l’attività professionale.
Riporto delle perdite: metodo oggettivo per le operazioni straordinarie
Il decreto semplifica la disciplina del riporto delle perdite fiscali, con effetti su fusioni, scissioni e conferimenti. Viene eliminato il sistema basato su perizie e valutazioni soggettive per verificare la continuità delle perdite. Si introduce un criterio oggettivo:
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La riduzione del patrimonio netto è considerata rilevante se supera il doppio dei conferimenti o versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti.
Questo metodo riduce la discrezionalità, semplifica le operazioni e mantiene la funzione antielusiva.
Esempio concreto:
Un’azienda acquisisce una società in perdita. Se i soci hanno effettuato versamenti per 200.000 euro nei due anni precedenti, la perdita sarà riportabile solo se la riduzione del patrimonio netto non supera i 400.000 euro.
Cfc e tassazione minima globale: adeguamento agli standard internazionali
Importante aggiornamento per le società estere controllate (Cfc), con modifiche all’articolo 167 del Tuir:
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Si considera l’imposta minima equivalente versata nel Paese estero (QDMTT) nel calcolo dell’Effective Tax Rate (ETR).
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Possibilità di applicare una tassazione del 15% sull’utile della controllata, semplificando gli adempimenti.
Queste novità si inseriscono nell’ambito della tassazione minima globale Ocse, richiedendo attenzione nella strutturazione fiscale internazionale.
Terzo Settore: partenza definitiva del regime fiscale agevolato
Dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025 (quindi dal 1° gennaio 2026), gli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo Settore (Runts) potranno beneficiare del regime fiscale previsto dal Dlgs 117/2017, senza necessità di ulteriori autorizzazioni Ue. Analoga decorrenza per le imprese sociali ai sensi del Dlgs 112/2017.
La misura elimina incertezze normative e offre un quadro fiscale stabile per chi opera nel non profit o intende evolvere in impresa sociale.
Altre disposizioni rilevanti
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Interessi e proventi finanziari professionali: tassazione al 26% come redditi di capitale (art. 54 Tuir).
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Plusvalenze su partecipazioni in società professionali: classificate come redditi diversi.
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Deduzione per nuove assunzioni: escluse dal calcolo le società collegate, con decorrenza dal 2024.
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Disallineamento da ibridi: termine unico per la documentazione, fissato al 31 ottobre 2025.
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Reverse charge: esteso al settore logistica e trasporto merci, subordinato all’approvazione Ue.
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Split payment: abolito dal 1° luglio 2025 per operazioni verso società Ftse-Mib italiane.
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Accise: modifiche al Dlgs 43/2025 in materia di tributi energetici.
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Dichiarazioni dei redditi e Irap 2023: valide se presentate entro l’8 novembre 2024.
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Versamenti da dichiarazioni 2025: proroga al 21 luglio 2025 (saldo/acconto) o al 20 agosto con maggiorazione 0,4%, per Isa, forfetari e trasparenti.
Implicazioni operative: perché serve una gestione proattiva
Il decreto impone un adeguamento immediato delle prassi aziendali e professionali:
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Revisione delle modalità di pagamento per garantire la deducibilità delle spese;
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Verifica dei piani di operazioni straordinarie in relazione al nuovo criterio sulle perdite;
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Analisi delle strutture societarie estere alla luce delle regole Cfc aggiornate;
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Preparazione all’entrata in vigore del regime fiscale agevolato per il Terzo Settore;
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Attenzione alle nuove scadenze dichiarative e ai regimi IVA modificati.
Lo Studio Beneggi e Associati, con un approccio strategico e multidisciplinare, affianca imprese e professionisti per anticipare gli impatti delle nuove disposizioni, minimizzare i rischi e valorizzare le opportunità, in coerenza con i principi della Blue Ocean Strategy e la visione di lungo periodo.