Il decreto‑legge 27 marzo 2026, n. 38, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2026 ed entrato in vigore il 28 marzo 2026, introduce una serie di misure che, pur collocandosi formalmente nell’ambito tributario, producono effetti rilevanti anche sulla gestione dei rapporti di lavoro e sugli adempimenti dei sostituti d’imposta.
Il provvedimento non modifica direttamente la disciplina civilistica o giuslavoristica dei rapporti, ma interviene su profili fiscali strettamente connessi alla determinazione dei compensi, alla gestione delle ritenute e alla mobilità internazionale dei lavoratori. Ne deriva un quadro che impone una lettura sistematica delle disposizioni, soprattutto per imprese, professionisti e operatori chiamati a governare fasi transitorie e decorrenze differite.
In questo contesto assumono particolare rilievo le norme sul coordinamento del regime degli impatriati, sul rinvio delle nuove regole in materia di ritenute sulle provvigioni e sulla disciplina dei premi erogati agli atleti dilettanti.
Il coordinamento del regime degli impatriati
L’articolo 2 del decreto interviene sul regime fiscale dei lavoratori impatriati, modificando l’articolo 1, comma 154, della legge n. 232/2016, mediante l’aggiornamento dei riferimenti normativi. In particolare, il rinvio al solo articolo 16 del D.Lgs. 147/2015 viene esteso anche all’articolo 5 del D.Lgs. 209/2023, che disciplina il nuovo regime degli impatriati.
La modifica non incide sulla struttura del beneficio né sui requisiti di accesso, ma ha una chiara valenza sistematica. Essa chiarisce il coordinamento tra il regime previgente, applicabile ai trasferimenti di residenza effettuati fino al 2023, e il regime vigente per i trasferimenti a decorrere dal periodo d’imposta 2024. Il legislatore prende atto della coesistenza di più discipline agevolative e rende esplicito il raccordo normativo.
L’efficacia della disposizione è differita al periodo d’imposta 2027. Ciò comporta una fase transitoria nella quale continuano ad applicarsi le regole attuali, ma si rendono già evidenti gli effetti futuri del coordinamento. In tale prospettiva, la corretta individuazione della residenza fiscale ai sensi dell’articolo 2 del Tuir rimane il presupposto centrale per l’accesso al regime, assumendo rilievo decisivo soprattutto nei casi di mobilità internazionale e di trasferimenti collocati in prossimità delle diverse decorrenze normative.
Ritenute sulle provvigioni e rinvio della decorrenza
L’articolo 6 del decreto fiscale 2026 interviene sulla disciplina delle ritenute sulle provvigioni, modificando la decorrenza delle nuove regole introdotte dalla legge n. 199/2025. In luogo del 1° marzo 2026, l’entrata in vigore viene differita al 1° maggio 2026.
Si tratta di un intervento apparentemente tecnico, ma di notevole rilievo operativo. Il rinvio consente ai sostituti d’imposta di disporre di un arco temporale aggiuntivo per adeguare i sistemi informativi, le procedure di payroll e le modalità di gestione dei flussi di pagamento nei rapporti di agenzia, intermediazione e collaborazione.
Particolare attenzione dovrà essere riservata alle operazioni collocate nel periodo transitorio. Il disallineamento tra momento di maturazione delle provvigioni e momento di pagamento può generare criticità applicative, soprattutto per le operazioni a cavallo della nuova decorrenza. Una gestione non corretta di tale fase può determinare errori nella determinazione della base imponibile e nella corretta applicazione delle ritenute, con potenziali riflessi anche sul piano della responsabilità del sostituto d’imposta.
Premi agli atleti dilettanti e soglia di esenzione
L’articolo 9 del decreto introduce una disciplina specifica in materia di premi erogati agli atleti dilettanti, prevedendo una soglia di esenzione dalla ritenuta pari a 300 euro complessivi per periodo d’imposta, applicabile fino al 31 dicembre 2026. La disposizione richiama l’articolo 36, comma 6‑quater, del D.Lgs. 36/2021, inserendosi nel più ampio quadro della riforma del lavoro sportivo.
Le somme che non superano la soglia indicata non sono soggette a ritenuta ai sensi dell’articolo 30 del D.P.R. 600/1973. In caso di superamento del limite, la ritenuta si applica sull’intero importo, senza meccanismi di franchigia. Tale impostazione impone una gestione particolarmente attenta delle erogazioni, soprattutto nei casi di pagamenti frazionati nel corso dell’anno.
La corretta qualificazione delle somme assume rilievo decisivo. L’errata riconduzione di compensi di natura lavorativa alla categoria dei premi può determinare l’applicazione indebita dell’esenzione, con conseguenti profili di irregolarità. Le associazioni e società sportive sono quindi chiamate a monitorare cumulativamente gli importi erogati e a presidiare gli adempimenti connessi.
Ulteriori misure e riflessi indiretti
Accanto alle disposizioni di diretto impatto sui rapporti di lavoro, il decreto contiene ulteriori interventi di rilievo sistemico. Tra questi, le misure fiscali in favore delle imprese, sotto forma di credito d’imposta per investimenti, l’eliminazione del vincolo territoriale per la maggiorazione degli ammortamenti e la modifica della decorrenza del nuovo regime IVA delle operazioni permutative.
Di particolare interesse è anche la disciplina della tassazione dell’avviamento negativo per i soggetti IAS adopter, nonché il ripristino del regime di esclusione dei dividendi e della participation exemption a decorrere dal 1° gennaio 2026. Si tratta di misure che, pur non incidendo direttamente sui rapporti di lavoro, influenzano le scelte organizzative, di investimento e, indirettamente, le dinamiche occupazionali.
Considerazioni conclusive
Il decreto fiscale 2026 conferma la tendenza del legislatore a intervenire mediante disposizioni eterogenee che, pur collocate nell’ambito tributario, producono effetti trasversali sull’organizzazione del lavoro e sulla gestione degli adempimenti. Le norme su impatriati, provvigioni e compensi sportivi evidenziano la necessità di un approccio unitario, capace di integrare profili fiscali e giuslavoristici.
La gestione delle fasi transitorie, il coordinamento tra regimi e l’adeguamento degli assetti operativi alle nuove decorrenze rappresentano elementi centrali per una corretta applicazione delle disposizioni. Anche interventi di coordinamento o di rinvio possono assumere un impatto significativo sul piano operativo, imponendo agli operatori un elevato livello di attenzione e competenza tecnica.