Il Decreto Omnibus, approvato dal Consiglio dei Ministri il 7 agosto 2024, ha introdotto significative novità fiscali, tra cui il raddoppio dell’imposta sostitutiva per i contribuenti facoltosi che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia. Con l’aumento da 100.000 a 200.000 euro annui, questa misura rende meno attrattivo il regime fiscale agevolato previsto dall’articolo 24-bis del TUIR, originariamente introdotto per incentivare l’afflusso di capitali e soggetti ad alto reddito nel Paese.
Il nuovo Decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 agosto 2024, aumenta l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero per le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. Questo incremento, previsto dall’articolo 3 del Decreto Omnibus, porta l’imposta da 100.000 a 200.000 euro all’anno, mantenendo però invariate le condizioni per l’adesione al regime, che si applica solo ai redditi esteri.
Impatto sulla convenienza del trasferimento in Italia
Il raddoppio dell’imposta sostitutiva potrebbe disincentivare i contribuenti facoltosi che avevano considerato il trasferimento in Italia per beneficiare di un regime fiscale agevolato. Secondo le disposizioni dell’articolo 24-bis del TUIR, chi trasferisce la residenza fiscale in Italia può optare per questa flat tax in luogo dell’ordinario regime progressivo dell’Irpef, applicabile solo sui redditi esteri.
Tuttavia, la nuova misura potrebbe rendere meno conveniente questa opzione, influenzando negativamente le decisioni di trasferimento. Rimangono dubbi sull’effettiva decorrenza della norma, creando incertezze per coloro che stanno pianificando di stabilire la propria residenza fiscale in Italia.
Procedura
Per aderire al nuovo regime, i contribuenti devono esprimere l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia o in quella successiva. Prima di esercitare l’opzione, è possibile richiedere un interpello all’Agenzia delle Entrate per verificare la sussistenza dei requisiti.
L’opzione può essere estesa anche ai familiari che trasferiscono la residenza in Italia, con un’imposta sostitutiva pari a 25.000 euro annui per ciascun familiare, importo che non è stato modificato dal decreto. L’opzione si rinnova tacitamente di anno in anno fino a un massimo di 15 anni, salvo revoca o cessazione degli effetti.
Chi aderisce a questo regime beneficia dell’esonero dall’obbligo di monitoraggio fiscale (quadro RW), dal pagamento dell’Ivie e dell’Ivafe, nonché dall’imposta di successione e donazione per gli asset esteri. Tuttavia, la revoca dell’opzione, esercitabile dal contribuente o dai familiari, comporta la cessazione di questi benefici.