Tra le principali novità introdotte in occasione della conversione in legge del Dl 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) segnaliamo:
- nei bilanci 2019, non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423-bis, comma 1, numero 1), Codice civile è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio, mentre, nei bilanci 2020, la valutazione della continuità può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze del bilancio precedente. Resta ferma la necessità di fornire un’adeguata informativa nella nota integrativa (articolo 38-quater).
- Vengono apportate significative modifiche al superbonus 110% (articolo 119) e alle opzioni di fruizione dello sconto in fattura o cessione del credito d’imposta (articolo 121). In particolare: viene esteso l’incentivo ai lavori realizzati dagli enti del Terzo settore e dalle Asd e Ssd per i lavori finalizzati ai soli immobili, o a parte di immobili, adibiti a spogliatoi; si elimina la previgente causa di esclusione specifica del superbonus del 110% all’effettuazione di interventi di ecobonus su edifici monofamiliari abitazioni secondarie del contribuente, con riconoscimento dell’agevolazione per le spese di riqualificazione energetica su due unità immobiliari; sono esclusi dal beneficio gli interventi effettuati sulle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9; si prevede la proroga al 30 giugno 2022 per i soli interventi effettuati su immobili Iacp; fruiscono del beneficio, nei limiti stabiliti per l’ecobonus, gli interventi di demolizione e di ricostruzione; vengono ammessi alla detrazione gli interventi di realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici congiuntamente all’effettuazione di un intervento sisma bonus agevolabile; vengono abbassati i limiti di spesa per alcuni interventi ecobonus originariamente previsti nella formulazione originaria mediante una rimodulazione in misura inversamente proporzionale al numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
- Con riguardo alla misura sperimentale (per i soli interventi effettuati negli anni 2020 e 2021) della modalità di fruizione, alternativa alla detrazione fiscale in 5 quote annuali di pari importo, di alcune detrazioni in materia edilizia ed energetica sotto forma di credito di imposta o sconto sul corrispettivo, le modifiche attengono: alla precisazione che in caso di sconto sul corrispettivo dovuto (fino a un importo massimo pari al corrispettivo), anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, il contributo: i) viene recuperato dai medesimi sotto forma di credito di imposta di importo pari alla detrazione spettante; ii) può essere ceduto anche a istituti di credito e agli altri intermediari finanziari; iii) può coinvolgere più fornitori; alla previsione che la trasformazione della detrazione fiscale in credito d’imposta opera solo all’atto della cessione ad altri soggetti; all’introduzione della possibilità di esercitare l’opzione in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL); all’indicazione degli interventi di restauro delle facciate (cd. bonus facciate) per cui spetta l’opzione; nel caso di trasformazione in crediti d’imposta, alla disapplicazione del divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.
- Viene esteso l’ambito soggettivo di applicazione del bonus locazione (articolo 28), includendo tra i destinatari le imprese esercenti le attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 5 milioni di euro nel 2019 (restano quindi escluse le imprese che esercitano attività diverse come, ad esempio, le attività di commercio all’ingrosso, le quali restano assoggettate al “vecchio” limite di 5 milioni di euro). Inoltre, per questi soggetti (dettaglianti con ricavi oltre i 5 milioni di euro) il beneficio fiscale spetta nella misura del 20% in luogo del 60% per i contratti di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo, mentre il beneficio si riduce dal 30% al 10% laddove il canone sia riferibile a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto di azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo. Infine, analogamente a quanto previsto per il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25, Dl 34/2020, anche per il bonus locazione si prevede che non sussiste la necessità di dimostrare la riduzione del fatturato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (rispetto ai corrispondenti mesi del 2019) per i contribuenti che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019. In tal caso il credito d’imposta spetta in ogni caso anche se il fatturato non è concretamente diminuito.
- Come già anticipato dalla prassi, il nuovo comma 5-bis prevede espressamente che il locatario possa cedere il credito d’imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone. A tal fine, è stato modificato anche il testo dell’art. 122 prevedendo la possibilità di esercitare l’opzione per la cessione, anche parziale, dei crediti d’imposta ad altri soggetti “ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare”.
- Circa le disposizioni in tema di impianti sportivi si consente (articolo 216) alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva, alle società e alle associazioni sportive, innanzitutto (comma 1) di sospendere fino al 30 settembre 2020 (in luogo del 30 giugno) il versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. I canoni possono essere versati in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2020 ovvero rateizzati fino a un massimo di 3 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020.
- Inoltre (comma 2), l’articolo dispone che le parti dei rapporti di concessione in godimento, comunque denominati, o di gestione degli impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, su richiesta del concessionario, la revisione dei rapporti concessori in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (19 luglio 2020), mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque non superiore a ulteriori tre anni.
- Con riguardo al credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno e nelle Regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017 (articolo 244) si introduce una maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo destinato alle imprese operanti nelle Regioni del Mezzogiorno, anche al fine di agevolare l’attività di ricerca in ambito Covid-19. Inoltre, la maggiorazione del credito d’imposta viene estesa alle imprese operanti nelle Regioni Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.
- Si consente (articolo 136-bis) alle cooperative agricole a mutualità prevalente e ai loro consorzi di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018, nel rispetto di specifiche condizioni, fino alla concorrenza delle perdite dei periodi precedenti, senza versare imposte sostitutive.
- Sono previsti incentivi ecobonus auto e moto (art. 44, commi da 1-bis a 1-novies) fino a 3.500 euro per chi acquista un’auto Euro 6 (categoria che comprende anche vetture a benzina e gasolio) e rottama un mezzo vecchio almeno di 10 anni. L’incentivo si dimezza senza rottamazione. Il bonus vale fino al 31 dicembre 2020 per auto con prezzi fino a 40mila euro. L’incentivo arriva a 10mila euro per le elettriche e a 6.500 euro per le ibride. Per moto e motorini elettrici o ibridi l’ecobonus nel 2020 sale fino a 4mila euro in caso di rottamazione di un vecchio motociclo. Incentivo anche senza rottamazione, ma fino a 3 mila euro.
- È introdotto (art. 38-ter) un credito d’imposta pari al 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit (articolo 1, comma 376 e ss., legge 208/2015), sostenuti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (19 luglio 2020) ed entro il 31 dicembre 2020. È riconosciuto, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti de minimis, fino all’esaurimento dei 7 milioni di euro stanziati come tetto di spesa, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione per l’anno 2021.
- È istituito, per gli esercenti attività d’impresa che operano nell’industria del tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria, un credito d’imposta pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nelle tre annualità precedenti quella in corso alla data di entrata in vigore del Dpcm 9 marzo 2020, relativo all’emergenza Covid-19 (art. 48-bis). È previsto un tetto massimo di spesa pari a 45 milioni di euro. Si tratta di un bonus per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori. Il bonus potrà essere usato solo in compensazione, tramite modello F24, nel periodo d’imposta successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (19 luglio 2020). Un provvedimento Mise-Mef fisserà i criteri per individuare correttamente i beneficiari del credito e definirà le modalità attuative della disposizione.