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Decreto Ristori, estese le tutele ai genitori con figli under 16

 

Il Decreto Ristori, con decorrenza 29 ottobre 2020, ha esteso le tutele previste in favore dei lavoratori dipendenti genitori anche di figli fino a 16 anni di età Il DL Ristori ha infatti ampliato i casi oggetto di tutela, introducendo due importanti novità.

 

La prima novità consiste nell’estensione dell’età del figlio per il quale le tutele dello smart working o del congedo (indennizzato o meno a seconda dell’età) sono applicabili, e cioè da minore di 14 anni a minore di 16 anni (15 anni e 364 giorni).

 

La seconda novità invece riguarda l’applicazione delle tutele all’ipotesi di sospensione dell’attività didattica in presenza, che si aggiunge a quelle della quarantena da contatto in plesso scolastico, o da contatto nello svolgimento delle attività sportive o motorie nonché in occasione della frequenza di lezioni di lingue o musica.

In considerazione dell’estensione a tutte le scuole superiori d’Italia dell’obbligo della didattica a distanza da parte del DPCM 4 novembre 2020, in vigore dal 6 novembre 2020, le nuove rinnovate misure dovrebbero avere una portata applicativa molto ampia.

 

Le nuove regole si applicano, sebbene in misura differenziata, a tutte le misure previste dall’articolo 21 bis del DL n. 104/2020 in favore di dipendenti i cui figli non possano frequentare in presenza la scuola o per effetto di un provvedimento di quarantena o perché l’attività didattica in presenza è stata sospesa.

 

Lo smart working: La prima misura applicabile, prevista dai commi 1 e 2 dell’art. 21 bis del DL n. 104/2020, è la possibilità per il genitore convivente di svolgere l’attività lavorativa in regime di smart working. A seguito della modifica introdotta dal DL Ristori, tale possibilità è stata ampliata e sottoposta alle seguenti rinnovate condizioni:

  • il figlio deve essere di età inferiore a 16 anni (mentre la previsione precedente era di età inferiore a 14 anni), sempre convivente con il genitore richiedente (cioè devono avere la medesima residenza anagrafica);
  • deve sussistere un provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento della Prevenzione della Asl competente per il figlio a seguito di contatto verificatosi nel plesso scolastico, o in palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi dove è svolta l’attività motoria o sportiva, o infine nei luoghi frequentati per seguire lezioni musicali e linguistiche.
  • in alternativa alla quarantena, deve essere stata disposta la sospensione della didattica in presenza del figlio convivente.

Rimane sempre ferma la condizione che anche l’altro genitore non stia contemporaneamente fruendo dello smart working per il medesimo figlio e negli stessi giorni.

 

Congedo indennizzato al 50% per figli under 14: Il comma 3 dell’art. 21 bis del DL n. 104/2020, che disciplina il congedo con indennizzo a carico Inps del 50%, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 22 del DL n. 137/2020, è applicabile dal 29 ottobre anche in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio under 14 convivente. Questa nuova casistica, si aggiunge a quella già esistente della quarantena del figlio under 14 a seguito di contatto nel plesso scolastico. Il presupposto affinchè il lavoratore dipendente privato possa presentare domanda di congedo all’Inps è sempre lo stesso, e vale per entrambe le ipotesi e cioè l’impossibilità di svolgere la prestazione in modalità di lavoro agile. Tale condizione sembrerebbe di portata più ampia rispetto a quella della mera incompatibilità tra le mansioni proprie del lavoratore e lo svolgimento delle stesse da remoto, con la conseguenza che dovrebbe ricomprendere anche altre ragioni oggettive di impossibilità, quali ad esempio la mancanza di collegamento di rete o delle attrezzature tecniche necessarie per lavorare a distanza (es. personal computer). Non cambiano le altre condizioni e regole previste dai commi 3 e commi 4 dell’art. 21 bis del DL n. 104/2020, quali in primis il regime di alternatività tra i due genitori (che non possono mai fruirne nei medesimi giorni), ovvero il calcolo dell’indennità pari al 50% della retribuzione media giornaliera, con l’esclusione dell’incidenza dei ratei di mensilità aggiuntive. Le relative istruzioni operative sono state fornite dall’Inps nella circolare n. 116 del 2 ottobre 2020, in cui ad esempio l’Istituto ha chiarito che i giorni indennizzabili sono solo quelli lavorativi (escludendo le domeniche e i giorni festivi), ovvero ha individuato le ipotesi di compatibilità ed incompatibilità del congedo indennizzato al 50% con le diverse casistiche di assenze dell’altro genitore diverso da quello richiedente. Tra le situazioni di incompatibilità ricordiamo quella dell’altro genitore che si trova in stato di disoccupazione, o che non sta svolgendo alcuna attività lavorativa, o sta percependo strumenti di sostegno al reddito, o sta svolgendo attività lavorativa in regime di SW nei medesimi giorni (per i quali è richiesto il congedo). La circolare però si riferisce alla sola ipotesi di congedo per cd “quarantena scolastica”, essendo l’ulteriore casistica intervenuta con decorrenza 29 ottobre scorso, con la conseguenza che l’Inps potrebbe ritornare sull’argomento, fornendo ulteriori specifiche indicazioni. Per i dipendenti pubblici, come previsto dalla circolare Inps n. 116/2020, la domanda deve essere presentata direttamente all’Amministrazione di appartenenza.

 

Congedo non retribuito per figli 14-16 anni di età non compiuti: L’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 21 bis del DL n. 104/2020, introdotto dal DL Ristori, prevede un nuovo congedo per i genitori conviventi di figli di età compresa tra i 14 (compiuti) ed i 16 non compiuti (15 anni e 364 giorni), qualora questi ultimi siano destinatari di un provvedimento emesso dalla Asl di quarantena per contatto nel plesso scolastico, o di un provvedimento di sospensione dell’attività didattica in presenza. Il congedo in oggetto, a differenza di quello previsto per i figli under 14, è non retribuito né indennizzato dall’Inps, né coperto da contribuzione figurativa. Si tratta pertanto di una vera e propria astensione non retribuita, durante la quale il dipendente non matura alcunché, ma ha solo diritto alla conservazione del posto di lavoro con conseguente impossibilità del datore di lavoro di procedere al licenziamento. Non essendo previsto alcun intervento economico da parte dell’Inps, la domanda dovrà essere presentata direttamente al datore di lavoro, che potrà verificare la sussistenza delle condizioni di legge, quale ad esempio la non contemporanea fruizione da parte dell’altro genitore (salvo che si tratti di figlio avuto con altro soggetto che non abbia richiesto il congedo).

 

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