Tra le novità più significative annunciate vi sono quelle di seguito illustrate.
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- Differimento del termine di versamento del secondo acconto Irpef, Ires, Irap: dal 30 novembre 2020 al 10 dicembre 2020 in favore di tutti gli altri operatori economici, ossia dei soggetti che esercitano attività d’ impresa, arte o professione, a prescindere dalle zone in cui operano (comunicato stampa Mef 27 novembre 2020, n. 269); dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021 in favore di: i) operatori economici non Isa con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro che hanno subìto, nel primo semestre 2020, una riduzione di almeno il 33% del fatturato rispetto allo stesso, a prescindere dalle zone in cui operano (i soggetti Isa, con i medesimi requisiti ad eccezione di quello dei ricavi o compensi, fruiscono della proroga in forza dell’articolo 98, Dl 104/2020 cd. Decreto Agosto); ii) ristoratori che operano in zone «arancioni» (la proroga, già prevista per i soggetti Isa dall’articolo 6, Dl 149/2020, cd. Decreto Ristori bis, viene estesa anche ai soggetti non Isa, sempre operanti nelle zone «arancioni»); iii) operatori economici che operano in zona «rossa» esercenti attività individuate nell’allegato 1 del Decreto Ristori e nell’allegato 2 del Decreto Ristori bis (la proroga, già prevista per i soggetti Isa dall’articolo 6, Dl 149/2020, cd. Decreto Ristori bis, viene estesa anche ai soggetti non Isa sempre operanti nelle zone «rosse»).
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- Differimento del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap (secondo quanto si legge nel comunicato stampa del Mef il differimento dovrebbe riguardare tutti i contribuenti, in quanto è finalizzato a concedere maggior tempo anche agli intermediari abilitati che trasmettono telematicamente le dichiarazioni).
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- Differimento al 16 marzo 2021 (eventualmente anche con pagamento rateale) dei termini di versamento che scadono a dicembre 2020 in favore degli operatori economici che hanno subìto un calo del fatturato di almeno il 33% nel mese di novembre 2020. La proroga è disposta anche in favore di coloro che hanno intrapreso l’attività successivamente al 30 novembre 2019 e dei contribuenti che – a prescindere dagli altri requisiti – esercitano le attività economiche sospese nel territorio nazionale, che esercitano le attività dei servizi di ristorazione nelle zone «rosse» e «arancioni», oppure che operano
nei settori economici individuati nell’Allegato 2 del Decreto Ristori bis (Dl 149/2020), ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator nella zona «rossa». La sospensione riguarda: ritenute alla fonte; contributi previdenziali; Iva.
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- Differimento dal 10 dicembre 2020 all’1 marzo 2021 del termine di pagamento degli importi in scadenza nel 2020 per le rate della «rottamazione ter» e del «saldo e stralcio».
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- Estensione dell’erogazione del un contributo a fondo perduto (articolo 1, Dl 137/2020) ad altri soggetti colpiti dalle restrizioni imposte per contrastare il diffondersi dei contagi da Covid-19.
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- Riconoscimento di un’indennitaÌ€ a favore di lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo, come pure di un’indennitaÌ€ di 800 euro in favore dei lavoratori sportivi.
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