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Decreto Sostegni bis, disposizioni per il sostegno finanziario

 

Sono numerose le disposizioni contenute nel Dl Sostegni bis ispirate ad ampliare il sostegno finanziario alle imprese in questo difficile momento di ripresa dalla pandemia da Covid-19.

 

PROGETTI DI RICERCA & SVILUPPO: è stata disposta una deroga alla disciplina del Fondo di garanzia ex articolo 2, comma 100, lett. a) della L. 662/1996, segnatamente alle garanzie su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine concessi a imprese con dipendenti fino a 499 unità per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti. Lo scopo è quello di rafforzare la dotazione patrimoniale delle imprese interessate anche attraverso una semplificazione procedurale per l’accesso al Fondo e una maggiore dilazione dei tempi di rientro dei finanziamenti. Nei predetti casi si ha accesso alle seguenti deroghe:

  • l’ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti sia innalzato a euro 500 milioni;
  • i finanziamenti abbiano durata non inferiore a 6 anni e non superiore a 15 anni e siano finalizzati per almeno il 60% a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti;
  • i soggetti beneficiari siano ammessi senza la valutazione economico-finanziaria da parte del Gestore del Fondo;
  • il punto di stacco e lo spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti siano determinati utilizzando la probabilità di default calcolata dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni;
  • la garanzia sia concessa a copertura di una quota non superiore all’80% della tranche junior del portafoglio di finanziamenti;
  • la quota della tranche junior coperta dal Fondo non superi il 25% dell’ammontare del portafoglio di finanziamenti;
  • in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copra l’80% della perdita registrata sul singolo finanziamento;
  • la chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti debba avvenire entro il termine indicato dai soggetti richiedenti in sede di richiesta della garanzia e non superi i 24 mesi dalla data di concessione della garanzia del Fondo.

 

PIÙ TEMPO PER LE GARANZIE SACE E PMI: è stato prorogato fino al 31 dicembre prossimo i regimi di sostegno finanziario erogati a valere sul Fondo per le PMI e sullo strumento di Garanzia Italia. In sostegno del regime di liquidità degli operatori economici, è consentito alla SACE S.p.A. di concedere garanzie, originariamente fino al 30 giugno 2021, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle ulteriori condizioni disciplinate dal Decreto stesso, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma. Possono accedere alla garanzia tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività e dalla forma giuridica, purché:

  • abbiano sede in Italia;
  • non siano classificate come imprese in difficoltà al 31 dicembre 2019;
  • abbiano già utilizzato il Fondo Centrale di Garanzia fino a completa capienza, limitatamente alle PMI.

La novità introdotta dal Dl Sostegni bis è che, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, il limite di durata delle nuove operazioni finanziarie con garanzia dal Fondo è innalzato fino a 120 mesi. Per le operazioni finanziarie aventi durata non superiore a 72 mesi e già garantite dal Fondo, nel caso di prolungamento della durata dell’operazione accordato dal soggetto finanziatore, può essere richiesta la pari estensione della garanzia. A decorrere dal 1° luglio 2021, la copertura della garanzia è al 90%. Il riferimento alle imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 è ora modificato col riferimento ad imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

 

NUOVE MISURE PER LO SVILUPPO DI CANALI ALTERNATIVI DI FINANZIAMENTO DELLE IMPRESE: con l’obiettivo di sostenere l’accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese con numero di dipendenti inferiore a 500, a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, viene consentito alle stesse di emettere obbligazioni che, attingendo sempre al Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della L. 662/1996, potranno avvalersi di un’apposita sezione dedicata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio. La previsione normativa si focalizza essenzialmente sulle medie imprese e sulle small mid cap, imprese tradizionalmente poco considerate dalle politiche di incentivazioni ma che, di contro, rivestono un carattere strategico per la crescita e la competitività del Paese. L’importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve, comunque, essere compreso tra i 2 e gli 8 milioni di euro. Sarà compito di un apposito decreto del MiSe-Mef stabilire le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia, le caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili, i requisiti dei soggetti proponenti e delle operazioni di cartolarizzazione ammissibili nonché le modalità e i criteri di selezione e le modalità di coinvolgimento nell’operazione di eventuali investitori istituzionali o professionali.

 

PROROGATA LA MORATORIA DEI MUTUI: Slittano al prossimo 31 dicembre i termini di ripresa dei pagamenti di mutui e prestiti, già bloccati per effetto delle misure disposte dall’articolo 56, comma 2 del Dl 18/2020. A tal scopo, le imprese beneficiarie della proroga dovranno far pervenire al soggetto finanziatore, entro il 15 giugno 2021, un’espressa comunicazione. La misura in commento riguarda:

  • le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti per i quali gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte;
  • i prestiti non rateali con scadenza contrattuale, i cui contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità alle medesime condizioni;
  • i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il cui pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza è sospeso e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.

La proroga interessa la sola quota capitale.

 

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