La sentenza del Tribunale dell’Unione Europea dell’11 febbraio 2026 (causa T‑689/24) introduce un principio destinato a incidere profondamente sul sistema italiano della detrazione IVA. Il giudice europeo afferma in modo chiaro che il diritto a detrazione nasce nel momento in cui l’imposta diviene esigibile, indipendentemente dal fatto che la fattura sia già in possesso del cessionario o committente. Il possesso della fattura rileva solo come elemento formale che determina il momento in cui il diritto diventa esercitabile, non quello in cui sorge.
Questa distinzione, che sembra sottile, in realtà ha impatti significativi su tre profili essenziali:
la gestione della detrazione IVA a cavallo d’anno;
la possibilità di presentare dichiarazioni integrative a favore;
la corretta qualificazione degli adempimenti formali come elementi non ostativi al diritto sostanziale.
la gestione della detrazione IVA a cavallo d’anno;
la possibilità di presentare dichiarazioni integrative a favore;
la corretta qualificazione degli adempimenti formali come elementi non ostativi al diritto sostanziale.
La pronuncia si inserisce in una linea giurisprudenziale costante che distingue tra elementi sostanziali, che attengono alla natura dell’operazione IVA, ed elementi formali, che servono solo a garantire la tracciabilità e la corretta applicazione dell’imposta.
Gli elementi sostanziali del diritto alla detrazione
Il diritto a detrazione rappresenta uno dei pilastri del sistema IVA e garantisce la sua neutralità finanziaria. Come ricorda il Tribunale UE, tale diritto sorge quando sono soddisfatte condizioni sostanziali ben precise. Il soggetto passivo deve acquistare beni o servizi da un altro soggetto passivo; i beni o servizi devono essere utilizzati per operazioni attive soggette a IVA; l’operazione deve essere divenuta esigibile secondo le regole fissate dagli articoli 62 e 63 della direttiva IVA.
L’ordinamento UE chiarisce che la detrazione si fonda sulla correlazione tra operazioni attive e passive. Il diritto nasce nel momento in cui l’imposta diventa esigibile, cioè quando l’operazione si considera effettuata secondo la normativa nazionale. Si tratta di un momento autonomo rispetto alla disponibilità materiale della fattura.
Il principio è coerente con la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, che ha più volte ribadito che la detrazione non può essere compressa da vincoli formali che non incidono sulla sostanza dell’operazione.
La fattura come requisito formale: quando il diritto diventa esercitabile
Secondo l’articolo 178 della direttiva IVA, il soggetto passivo deve possedere una fattura conforme per esercitare il diritto. Il documento è un elemento di controllo amministrativo, non un presupposto sostanziale del diritto. Il Tribunale chiarisce che la fattura non fa sorgere il diritto, ma consente di esercitarlo nella liquidazione del periodo di riferimento.
La Corte sottolinea che le violazioni formali a cui si può porre rimedio non possono incidere sul diritto sostanziale, né possono determinare perdita definitiva della detrazione. La fattura permette al contribuente di inserire la detrazione nella dichiarazione annuale, anche se ricevuta dopo la chiusura dell’esercizio ma prima dell’invio della dichiarazione relativa al periodo in cui è sorto il diritto.
Il caso concreto: IVA esigibile in un anno e fattura ricevuta nell’anno successivo
Nel caso esaminato dal Tribunale UE, l’operazione era divenuta esigibile nel 2025 e la fattura era stata ricevuta nel 2026, ma comunque prima dell’invio della dichiarazione IVA relativa al 2025. La Corte stabilisce che il contribuente può esercitare il diritto nella dichiarazione del 2025, anche se materialmente la fattura è arrivata nell’anno successivo.
Il principio è chiaro: la detrazione va imputata al periodo in cui il diritto è sorto, purché la fattura sia ricevuta prima del termine di presentazione della dichiarazione relativa a tale annualità.
Gli effetti della sentenza sul sistema italiano
L’impatto della pronuncia è particolarmente significativo perché mette in discussione il meccanismo attualmente applicato in Italia, in particolare quello derivante dal Dpr 100/1998 e dalla circolare 1/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate. Le regole italiane stabiliscono che le fatture ricevute l’anno successivo devono essere detratte nell’anno di ricezione. Questa impostazione appare ora difficilmente compatibile con il principio unificato espresso dai giudici europei.
La nuova linea interpretativa ribadisce che la detrazione non può dipendere dalla data di registrazione o di ricezione, ma solo dal momento in cui l’imposta diviene esigibile.
La questione della dichiarazione integrativa e la risposta 115/E/2025
La sentenza apre scenari rilevanti anche sul fronte delle dichiarazioni integrative. L’Agenzia, con la risposta 115/E/2025, aveva negato la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa per detrarre un’imposta relativa a una fattura non registrata in tempo utile. La tesi della risposta si fondava sull’idea che la registrazione costituisse condizione di esercizio del diritto e che il mancato adempimento impedisse l’integrazione successiva.
Il Tribunale UE ribalta questa impostazione. La registrazione è un adempimento formale e non può costituire un limite all’esercizio del diritto sostanziale. Il contribuente può sempre regolarizzare l’aspetto formale, purché la fattura sia disponibile prima dell’invio della dichiarazione.
Registrazione e liquidazione: il ruolo degli adempimenti formali
La registrazione nei registri IVA rimane necessaria per la corretta liquidazione, ma non ha mai natura ostativa. Il diritto sostanziale non può essere negato quando la registrazione è tardiva ma regolarizzabile. La prossima sfida sarà quella di conciliare la sentenza con la disciplina interna, che dovrà essere interpretata o modificata per evitare conflitti con la normativa europea.
Conclusioni operative
Il principio espresso dal Tribunale UE rafforza la logica di neutralità dell’IVA e riduce gli effetti penalizzanti derivanti da ritardi formali.