I soggetti obbligati alla trasmissione dei dati alla precompilata dovranno inviare solo le spese detraibili che i contribuenti hanno pagato con mezzi tracciati, escludendo quelle pagate in contanti. Non sono previste disposizioni transitorie, per cui l’obbligo riguarda retroattivamente tutte le spese sostenute dal 1° gennaio 2020. La regola vale solo per le spese con bonus al 19%: per gli oneri deducibili e le detrazioni ad aliquota più alta nessun obbligo di verificare il pagamento.
Con due provvedimenti del 16 ottobre l’agenzia delle Entrate ha dettato le nuove regole per la trasmissione, da parte dei percipienti, delle spese sanitarie e veterinarie e degli altri oneri detraibili sostenuti dai contribuenti nel corso del 2020. Non è un nuovo obbligo, ma una modifica delle regole di adempimento di quelli già esistenti in base ai numerosi provvedimenti attuativi dell’articolo 3 del Dlgs 175/2014.
La platea interessata è molto vasta: professionisti sanitari e strutture sanitarie private non accreditate, veterinari e cliniche veterinarie, servizi funerari, università, asili nido, enti del terzo settore. Ma sono solo alcuni esempi.
Per chi è tenuto all’invio dei dati alla precompilata l’adempimento sarà complesso. L’obbligo è retroattivo e si dovranno controllare tutte le prestazioni rese dal 1° gennaio 2020, verificando i pagamenti: quelli per contanti o con mezzi che l’Agenzia non accetta (ad esempio le valute complementari) vanno stralciati; si trasmetteranno solo gli oneri pagati con versamento bancario o postale o con gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del Dlgs 241/97 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero «altri sistemi di pagamento»).
Da oggi converrà adottare sistemi (anche informatici) che abbinino da subito l’incasso al documento fiscale, inserendo su fattura, ricevuta o scontrino la dicitura “pagamento tracciato” quando l’incasso non avviene in contanti.
Si semplifica così la vita ai contribuenti, agevolati nella prova della spesa (si veda il Sole del 3 ottobre 2020), e si separano da subito in contabilità le spese da trasmettere e quelle da non inviare.
Il grattacapo maggiore è per il passato: un algoritmo di semplificazione è limitare la verifica alle operazioni sotto le soglie antiriciclaggio (quindi sotto 3.000 euro fino al 30 giugno, sotto i 2.000 dal 1° luglio); quelle di importo superiore, infatti, sono certamente tracciate e quindi vanno trasmesse. Per le transazioni sotto soglia si dovrà invece controllare, una per una, se si tratta di spese detraibili al 19% (per un elenco si veda il Sole del 30 luglio) e, solo in tal caso, verificare la modalità di pagamento per escludere quelle non ammesse. Impensabile sanzionare eventuali errori, visto che l’obbligo è stato introdotto solo a fine anno.
È ragionevole escludere che si debba verificare anche se il mezzo di pagamento sia riferibile al contribuente; sarà l’amministrazione, in sede di controllo, a dover eventualmente verificare se la spesa sia «effettivamente rimasta a carico del contribuente».
Si salva chi eroga beni e servizi sanitari esenti da tracciatura: trasmetteranno tutti i dati, senza dover verificare le modalità di incasso farmacie ed altri rivenditori di medicinali e dispositivi medici; del pari le strutture sanitarie pubbliche e quelle private accreditate al Ssn non hanno l’onere di verificare il mezzo di pagamento e possono trasmettere tutto.