Detrazioni edilizie per soggetti IRES: quando il bonifico parlante non serve

La fruizione delle detrazioni fiscali per interventi edilizi da parte di imprese e società di capitali è spesso accompagnata da dubbi interpretativi, in particolare in merito alla necessità o meno del bonifico “parlante” per il pagamento delle spese. Un chiarimento fondamentale arriva dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate: per i soggetti titolari di reddito d’impresa, il bonifico non è richiesto.

La posizione dell’Agenzia delle Entrate

Le circolari 36/E del 2007 e 24/E del 2020 hanno chiarito in modo definitivo un principio chiave: per le imprese, ciò che conta non è il momento del pagamento della spesa, bensì la sua competenza economica.

Secondo l’Amministrazione finanziaria:

  • il bonifico parlante, obbligatorio per le persone fisiche, non è richiesto alle imprese;

  • l’imputazione della spesa ai fini fiscali avviene secondo il principio di competenza, non di cassa;

  • la tracciabilità è garantita dalle scritture contabili obbligatorie, non dallo strumento di pagamento.

In altri termini, le società di capitali possono beneficiare di detrazioni per lavori edilizi anche senza aver effettuato il pagamento con bonifico parlante, purché contabilizzino correttamente le spese nel bilancio.

Ambito di applicazione

Questa semplificazione riguarda tutte le principali agevolazioni edilizie fruibili dai soggetti IRES:

  • Ecobonus;

  • Sismabonus;

  • Bonus facciate;

  • Bonus barriere architettoniche.

Condizione essenziale è che il beneficiario della detrazione sia un soggetto titolare di reddito d’impresa (impresa individuale, società di persone o di capitali) e che i lavori siano effettuati su immobili strumentali o inerenti l’attività economica.

Esempio pratico

Una Srl con sede in Lombardia commissiona nel 2025 lavori di isolamento termico su un immobile ad uso ufficio, sostenendo una spesa complessiva di 100.000 euro. Le fatture sono ricevute e contabilizzate nel bilancio 2025. Il pagamento avviene con bonifico ordinario.

La società, in quanto soggetto IRES, potrà beneficiare della detrazione del 65% prevista dall’Ecobonus, anche se non ha utilizzato il bonifico parlante. La deduzione avverrà nel periodo d’imposta 2025, sulla base del principio di competenza, e sarà esibita in sede di controllo mediante i documenti contabili e contrattuali.

Implicazioni operative e raccomandazioni

Per evitare contestazioni e garantire la fruibilità delle agevolazioni:

  • è fondamentale documentare correttamente il contratto, le fatture e lo stato avanzamento lavori;

  • la spesa deve essere imputata contabilmente all’anno corretto;

  • la detrazione deve essere coerente con l’oggetto sociale e l’utilizzo dell’immobile.

Beneggi e Associati supporta le imprese nella corretta gestione contabile e fiscale degli interventi edilizi, predisponendo le scritture e la documentazione a prova di verifica.

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