fbpx
TORNA ALLE NEWS

Dichiarazioni di intento, nuove misure antifrode

 

Introdotte dalla Legge di bilancio 2021 nuove previsioni in tema di dichiarazioni di intento. Allo scopo di prevenire frodi carosello, realizzate attraverso l’invio di lettere di intento da parte di soggetti che non risultano essere esportatori abituali, è prevista l’effettuazione di controlli specifici da parte degli Uffici al fine, da un lato, di bloccare l’emissione di ulteriori, dall’altro, di evitare che i contribuenti, che hanno ricevuto la suddetta dichiarazione da costoro, si vedano inibita la possibilità di emettere fattura elettronica senza applicazione dell’Iva.

 

Tra le attività di controllo si può indicativamente segnalare la verifica della dichiarazione Iva relativa all’anno precedente, l’iscrizione al VIES, la presentazione di elenchi intrastat. Se i riscontri danno esito irregolare, al contribuente è inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’agenzia delle Entrate.

 

L’impossibilità di inviare ulteriori dichiarazioni di intento impedisce di fatto che nuovi fornitori possano emettere fatture non imponibili ex articolo 8, in quanto non avranno la possibilità di riscontrare la dichiarazione nel proprio cassetto fiscale. Si ricorda, al riguardo, che non assume alcuna valenza la comunicazione della dichiarazione di intento inviata al fornitore, magari via pec o raccomandata, in quanto lo stesso deve riscontrare la dichiarazione di intento esclusivamente attraverso il canale telematico.

 

Rimane scoperto il caso in cui la dichiarazione di intento sia andata a buon fine ed il fornitore abbia avuto modo di riscontrarla nel suo cassetto fiscale. Per tale casistica, tuttavia, soccorre il nuovo, comma 1081 secondo cui, in caso di indicazione nella fattura elettronica del numero di protocollo di una lettera di intento invalidata, il Sistema di interscambio di cui all’articolo 1, comma 211 e 212, L. 244/2007, inibisce l’emissione della fattura elettronica recante il relativo titolo di non imponibilità ai fini dell’Iva, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), Dpr 633/1972.

 

Questo sistema di blocco è possibile dal 2021, in quanto, le fatture nei confronti degli esportatori abituali dovranno essere emesse con il codice natura N.3.5 in luogo del generico N.3 che accoglie attualmente tutte le operazioni non imponibili.

 

condividi.