Dal 2024 si semplifica la gestione delle differenze cambio generate dalle operazioni in valuta. Grazie all’abrogazione del comma 3 dell’articolo 110 del Tuir, tali differenze diventano immediatamente deducibili o tassabili nell’esercizio di contabilizzazione, anche se non realizzate. Questo cambiamento elimina il doppio binario fiscale-contabile, introducendo un regime più lineare per le imprese.
Le Differenze Cambio: Cosa Sono e Come Funzionano
Le differenze cambio derivano dalla variazione del tasso di cambio tra la data di registrazione dell’operazione e quella di chiusura dell’esercizio. Queste differenze si applicano a crediti, debiti, titoli obbligazionari e assimilati in valuta estera. Prima della modifica normativa, tali variazioni non assumevano rilevanza fiscale, salvo specifici casi, come le attività coperte da contratti derivati valutati coerentemente.
Con la riforma, l’abrogazione del comma 3 rende fiscalmente rilevanti tutte le differenze cambio valutate a fine esercizio, eliminando la necessità di gestire variazioni nel quadro RF e RV della dichiarazione dei redditi. Questo rappresenta un’importante semplificazione operativa per le aziende.
Regime Transitorio per le Differenze Fino al 2023
Per le differenze cambio accertate fino al 2023, è previsto un regime transitorio che ne consente il riassorbimento a partire dal 2024. Questo permette di evitare di mantenere un doppio binario fiscale per le operazioni in valuta antecedenti. Nel modello SC2025 si compilerà per l’ultima volta il quadro RV, con il riassorbimento delle differenze evidenziate nel modello SC2024.
Impatto sulla Contabilità
Dal punto di vista contabile, rimangono invariate le regole stabilite dai principi contabili (OIC 26). Le imprese dovranno continuare a distinguere le differenze cambio realizzate da quelle non realizzate e a gestire eventuali riserve per utili netti non realizzati, come previsto dal Codice civile. Tuttavia, la rilevanza fiscale immediata delle differenze riduce gli oneri amministrativi e semplifica il calcolo delle imposte.