Le somme fino a 200mila euro corrisposte alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche costituiscono spese di pubblicità deducibili in base a una presunzione legale assoluta che non consente all’amministrazione alcun sindacato sull’inerenza e sulla congruità dell’onere.
L’articolo 90 della legge 289/02 ha previsto che il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni che svolgono attività nei settori giovanili riconosciute dalle federazioni sportive o da enti di promozione sportiva, costituisce per il soggetto erogante una spesa di pubblicità nel limite annuo di 200mila euro. È necessario a tal fine che:
- il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva,
- venga rispettato il limite quantitativo di spesa;
- la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor;
- il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale.
Unica eccezione a tale deducibilità è costituita dall’eventuale inesistenza dell’operazione ovvero dalla sovrafatturazione del costo.
Negli anni questi costi sono stati spesso contestati; ciò si verifica soprattutto quando l’importo erogato per la pubblicità, è ritenuto dai verificatori sproporzionato rispetto all’utile dell’impresa, contestando così una antieconomicità del costo.
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