Nel contesto competitivo attuale, le imprese devono essere pronte a ripensare in modo flessibile l’organizzazione del lavoro. Il distacco del lavoratore – disciplinato dall’art. 30 del D.Lgs. 276/2003 – si configura come uno strumento efficace per rispondere a esigenze produttive e organizzative senza alterare la struttura formale del rapporto di lavoro. Tuttavia, l’utilizzo scorretto può generare rischi legali significativi.
1. Il distacco come strumento di crescita aziendale
Un’impresa del settore elettronico, con sedi in Lombardia e Emilia-Romagna, si è rivolta a Beneggi e Associati per gestire la temporanea assegnazione di un ingegnere progettista presso una start-up tecnologica partecipata. L’obiettivo era duplice: supportare un progetto innovativo e trasferire competenze verso il team interno. Il nostro Studio ha pianificato l’intera operazione, redatto gli accordi bilaterali e predisposto gli adempimenti, garantendo legittimità e continuità del rapporto di lavoro. L’esito? Innovazione accelerata, know-how internalizzato e nessun contenzioso.
2. Requisiti per la liceità del distacco
Il distacco è lecito solo se fondato su:
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Interesse del datore distaccante: deve essere concreto, specifico, produttivo o organizzativo, non meramente economico. L’interesse deve perdurare per l’intera durata del distacco (Cass. 6944/2015).
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Temporaneità: il distacco non deve essere definitivo. È ammesso anche per periodi lunghi, se legati a un progetto o obiettivo definito (Cass. 23933/2010).
In mancanza di questi presupposti, si configura un’ipotesi di somministrazione illecita di manodopera, con gravi conseguenze.
3. Aspetti contrattuali e adempimenti
Un distacco conforme richiede:
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Comunicazione al Centro per l’Impiego (modello UNILAV o UNIRETE) entro 5 giorni dall’inizio.
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Formalizzazione in un accordo scritto con il lavoratore e contratto tra distaccante e distaccatario.
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Specificazione di mansioni, durata e motivazioni in caso di trasferimenti oltre 50 km.
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Aggiornamento del Libro unico del lavoro (LUL).
4. Distacco in rete: vantaggi legali e operativi
Nel caso di distacco tra imprese retiste, l’interesse del distaccante è presunto ex lege (D.L. 5/2009). Il contratto di rete favorisce la condivisione di risorse e competenze, abilitando anche forme di codatorialità, cioè la gestione congiunta del lavoratore.
Un cliente del nostro Studio, operante nel comparto logistico, ha attuato un distacco in rete per sostenere un nuovo hub intermodale. Il lavoratore ha operato in un contesto sinergico, mantenendo le condizioni economiche e contrattuali originarie, in linea con le disposizioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (nota 315/2022).
5. Responsabilità in materia di sicurezza
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Il distaccante è responsabile della formazione sui rischi generali.
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Il distaccatario è responsabile della sicurezza operativa sul luogo di lavoro.
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Entrambe le parti devono cooperare attivamente.
6. Le conseguenze del distacco illecito
La violazione dei requisiti comporta:
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Possibilità per il lavoratore di richiedere la costituzione del rapporto alle dipendenze del distaccatario.
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Rilevanza penale a partire dal 2 marzo 2024, secondo quanto previsto dal D.L. 19/2024 convertito in L. 56/2024: arresto fino a un mese e sanzioni aumentate del 20%.
7. Perché scegliere Beneggi e Associati
Lo Studio Beneggi e Associati affianca le imprese nella pianificazione e gestione del distacco con un approccio strategico basato sulla Blue Ocean Strategy. Interveniamo nella valutazione dei rischi, redazione contrattuale, gestione delle relazioni sindacali e ottimizzazione degli asset organizzativi. Ogni intervento è finalizzato a generare valore, prevenire contenziosi e migliorare la competitività.