Il distacco di personale è uno strumento ampiamente utilizzato nei gruppi societari, sia in Italia che a livello internazionale. Permette al datore di lavoro (distaccante) di mettere temporaneamente a disposizione uno o più lavoratori presso un’altra società (distaccataria), che ne assume la direzione operativa.
Con l’articolo 16-ter del Dl 131/2024, l’Italia ha recepito la sentenza della Corte di Giustizia UE (C-94/19, 11 marzo 2020), chiarendo i profili fiscali di questa pratica. La recente circolare 5/E/2025 dell’Agenzia delle Entrate ha definito i criteri applicativi, con importanti ricadute operative per le imprese.
La regola generale: imponibilità Iva
Secondo la Corte di Giustizia, quando il distacco avviene nell’ambito di un contratto che prevede un corrispettivo (anche a prezzo di costo), si configura una prestazione di servizi imponibile ai fini Iva.
In altre parole, il mero rimborso delle retribuzioni e degli oneri non basta a escludere l’assoggettamento a Iva, se esiste un rapporto sinallagmatico tra il distacco e il pagamento.
Diversamente, il distacco senza alcun corrispettivo non integra i presupposti di imponibilità, risultando fuori dal campo Iva.
Effetti pratici
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Se il distaccante è italiano e il distaccatario è soggetto passivo Iva in Italia: si applica il reverse charge (art. 17, comma 2, DPR 633/1972).
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Se il distaccante è italiano e il distaccatario è nell’UE: operazione B2B con regole di territorialità ex art. 7-ter, con inversione contabile in capo al committente.
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Se il distaccatario è extra-UE e non soggetto passivo: l’operazione è fuori campo Iva (art. 7-septies, DPR 633/1972).
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Distacco infragruppo con società appartenenti allo stesso Gruppo Iva: l’operazione è sempre fuori campo (art. 70-quinquies DPR 633/1972).
Esempio operativo
Una società capogruppo italiana distacca un manager presso una controllata estera (UE).
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Se il distacco prevede rimborso dei costi, la controllata deve integrare la fattura con Iva locale tramite meccanismo di reverse charge.
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Se il distacco avviene senza rimborso, non si configura alcuna prestazione imponibile.
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Se entrambe le società fanno parte del medesimo Gruppo Iva, l’operazione è in ogni caso irrilevante ai fini dell’imposta.
Implicazioni strategiche per le imprese
Il trattamento Iva del distacco non è un dettaglio tecnico, ma può incidere sulla struttura dei costi e sull’organizzazione interna di un gruppo societario.
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Per i gruppi che hanno optato per il Gruppo Iva: il distacco interno non genera Iva, con un risparmio amministrativo e finanziario rilevante.
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Per i gruppi internazionali: è necessario valutare caso per caso la territorialità e il rischio di contestazioni fiscali.
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Per le società con frequenti distacchi infragruppo: conviene analizzare la convenienza dell’adesione al regime di Gruppo Iva per ridurre complessità e rischi.
Beneggi e Associati assiste le imprese nell’interpretazione delle norme e nella pianificazione fiscale dei rapporti infragruppo, trasformando un potenziale rischio di contenzioso in uno strumento di efficienza fiscale e organizzativa.