Distacco di lavoratore da impresa estera senza stabile organizzazione

Distacco di lavoratore da impresa estera senza stabile organizzazione in Italia: obblighi previdenziali, responsabilità e regolarizzazione.

di Camilla Fino
31 Ottobre 2025

Premessa

Quando un’impresa estera (senza stabile organizzazione in Italia) invia un proprio dipendente in Italia tramite distacco, sorgono obblighi previdenziali e contributivi italiani. È fondamentale distinguere dove viene svolta l’attività, chi è il soggetto obbligato e quali adempimenti devono essere assolti.

Quadro normativo e fattispecie rilevanti

  • In caso di distacco transnazionale (impresa estera → Italia), la normativa UE e italiana richiede che per la durata del distacco rimanga in capo al distaccante l’effettivo rapporto di lavoro e che il distaccante continui ad esercitare i poteri del datore di lavoro.

  • Se l’impresa estera ha lavoratori che svolgono attività in Italia senza stabile organizzazione, occorre valutare l’obbligo della nomina di un rappresentante previdenziale in Italia.

  • Il principio territoriale della contribuzione afferma che i contributi sono dovuti nello Stato in cui si svolge il lavoro.

Il caso concreto

  • Impresa estera (Alfa, giapponese) invia dipendente presso Beta (gruppo italiano) dal 2017 al 2022.

  • Beta non apre posizione INPS né effettua versamenti contributivi.

  • Nel 2021 un secondo distacco avviene presso Gamma (gruppo italiano), con regolare apertura della posizione e nomina del rappresentante.

  • Nel 2024 il rappresentante nominato chiede l’apertura retroattiva della posizione INPS per il periodo 2017‑2022.
    Le domande chiave sono: è ammissibile la regolarizzazione? Quali sanzioni? Il rappresentante può essere ritenuto responsabile?

Ammissibilità della regolarizzazione retroattiva

  • In linea di principio, l’apertura tardiva o retroattiva è possibile, ma non automatica: serve documentare il rapporto di distacco, il compenso, la prestazione in Italia.

  • La posizione contributiva per il lavoratore è efficacemente regolata solo se vengono versati i contributi dovuti; l’ente previdenziale può tuttavia permettere la regolarizzazione mediante denuncia tardiva.

  • Se il lavoro non è stato effettivamente svolto in Italia o non sussiste il rapporto di lavoro italiano, l’obbligo previdenziale italiano potrebbe non configurarsi.

Sanzioni e limiti di responsabilità

  • L’impresa distaccante (Alfa) è soggetto obbligato ai contributi italiani qualora l’attività sia stata svolta in Italia e soggetta al regime italiano.

  • Le sanzioni possono essere elevate in caso di omissione contributiva prolungata, maggiorate per interesse e per ritardo.

  • Se la regolarizzazione è spontanea, l’ente previdenziale può applicare riduzioni sanzionatorie nell’ambito del ravvedimento operoso.

  • La società ospitante (Beta) può essere chiamata in via sussidiaria, qualora abbia beneficiato della prestazione lavorativa senza curare l’apertura della posizione.

  • Il rappresentante previdenziale nominato nel 2024 non è di norma responsabile delle omissioni pregresse, a meno che abbia direttamente concorso nell’inadempimento o abbia agito in violazione dei suoi obblighi dopo la nomina.

Implicazioni operative e raccomandazioni

  • Verificare luogo effettivo di prestazione del lavoratore: se l’attività è stata svolta in Italia, applicazione normativa italiana e apertura posizione INPS dovute.

  • Curare la documentazione: contratto di distacco o missione, buste paga, accrediti compensi, prove di domicilio/luogo di lavoro in Italia o fuori.

  • In caso di omissioni: predisporre piano di regolarizzazione, calcolo dei contributi dovuti, interessi e sanzioni, e valutare la modalità di ravvedimento.

  • Per il futuro: inserire nel gruppo un modello standard per i distacchi, con responsabilità definite tra estero e Italia e controllo degli adempimenti previdenziali.

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