L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 206/2025, ha chiarito che resta applicabile la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Russia, anche per i dividendi erogati da una società italiana a una società russa. Nonostante la sospensione unilaterale russa di alcune clausole del trattato (tra cui l’articolo 10), il regime convenzionale continua a valere per l’Italia, in assenza di una formale denuncia della Convenzione da parte di entrambi gli Stati.
Il caso riguarda la società Alfa, residente in Italia, che intende distribuire dividendi alla sua controllante Beta, residente in Russia. La questione era se applicare la ritenuta piena del 26% o l’aliquota ridotta del 5% prevista dalla Convenzione. L’Agenzia ha confermato che, poiché il trattato non è stato ufficialmente denunciato, resta in vigore e consente l’applicazione dell’aliquota ridotta del 5%, previo ottenimento della documentazione necessaria.
Tuttavia, il quadro potrebbe cambiare con l’approvazione del correttivo Ires. La Commissione VI Finanze della Camera ha suggerito di introdurre, in caso di sospensione unilaterale da parte di uno Stato contraente, la sospensione simmetrica da parte italiana. Se questa osservazione venisse recepita, si potrebbe assistere a un cambio di regime in senso restrittivo anche in Italia.
In sintesi:
-
Ad oggi: la ritenuta convenzionale del 5% sui dividendi per società russe è ancora applicabile
-
In futuro: possibili modifiche con il correttivo Ires, da monitorare attentamente
Per evitare errori nell’applicazione delle ritenute e nella gestione delle distribuzioni internazionali, è fondamentale verificare ogni volta lo stato delle Convenzioni vigenti e le evoluzioni normative in corso.
Lo Studio Beneggi & Associati è a disposizione per assistere i sostituti d’imposta e i soggetti coinvolti in operazioni transfrontaliere nella corretta applicazione delle norme convenzionali e nazionali, anche alla luce dei possibili aggiornamenti legislativi.
"*" indica i campi obbligatori