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DL rilancio, agevolazioni allo smart working

 

Fino alla cessazione dello stato di emergenza, i genitori lavoratori dipendenti con almeno un figlio minore di 14 anni hanno diritto di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi di cui agli artt. 18 e 23 legge 81/2017, a condizione che:

  • nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore non lavoratore e
  • che comunque la modalità di lavoro agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

 

La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

 

Per l’intero periodo di cui al punto 1, i datori di lavoro del settore privato comunicano in via telematica al Ministero del lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione disponibile sul sito del Ministero del lavoro.

 

Limitatamente al periodo di cui al punto 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 18 e 23 L. 81/2017 ma anche in assenza degli accordi individuali. Gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 L. 81/2017 sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione disponibile sul sito dell’INAIL.

 

 

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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

 

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