Il regime di esenzione (articolo 10, comma 1, numero 20), Dpr 633/1972) si applica solo se gli incaricati dei corsi (docenti) effettuano operazioni che concretizzano l’esecuzione dell’attività di formazione resa da scuole, istituti o altri organismi analoghi riconosciuti da pubbliche amministrazioni (cd. accreditamento da parte di enti pubblici).
La Corte di Giustizia Ue 28 novembre 2013, causa C-319/12 ha sancito che i servizi educativi e formativi beneficiano del regime di esenzione Iva solo se effettuati da enti di diritto pubblico aventi uno scopo di istruzione o da altri organismi riconosciuti dallo Stato (inclusi organismi privati), purché le finalità siano simili a quelle degli organismi di diritto pubblico.
Diversamente, ai corrispettivi percepiti da relatori indipendenti forniti di partita Iva, diversi dagli enti strumentali e dalle Saf (scuole di alta formazione), per l’attività di formazione svolta in base ad accordi di cooperazione, convenzione, collaborazione con Ordini territoriali aventi lo status di enti pubblici, si applica l’imposta in misura ordinaria.
Le prestazioni effettuate da singoli relatori nei confronti dell’ente organizzatore del corso devono essere assoggettate a Iva nella misura ordinaria nel caso in cui i relatori siano dotati di partita Iva in quanto professionisti, per cui l’attività di docenza viene attratta nella sfera dell’attività professionale esercitata, oppure nel caso in cui i relatori, pur non essendo professionisti, svolgono l’attività di docenza in maniera abituale, in applicazione dell’articolo 5 del decreto Iva. Inoltre, sulla base delle norme nazionali e sovranazionali, come interpretate dalla Corte di Giustizia Ue, l’esenzione di cui al numero 20) dell’articolo 10 citato si applica quando gli incaricati dell’esecuzione dei corsi provvedono all’effettuazione di operazioni che concretizzano, nella loro globalità, l’esecuzione di corsi di formazione, di aggiornamento o di riqualificazione resa da scuole, istituti o altri organismi e non anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli stessi.
L’esenzione non trova applicazione, in pratica, quando i soggetti incaricati provvedono all’effettuazione di singole prestazioni. Neppure può farsi riferimento alle lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all’insegnamento scolastico o universitario. In tale circostanza, la lezione di un docente, a titolo personale, resa attraverso un istituto di istruzione, è esente da Iva solo se le lezioni sono impartite «per proprio conto e sotto la propria responsabilità»; tale circostanza si verificherebbe quando il docente non viene retribuito «in caso di impedimento» e perde gli onorari «in caso di soppressione dei corsi».
È imponibile, invece, l’attività resa da un docente/ libero professionista a un istituto che organizza corsi scolastici o di formazione professionale, quando è l’istituto stesso ad assumersi ogni rischio per la gestione dei corsi in parola.
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