L’Agenzia delle Entrate ha fornito, nel corso di Telefisco 2026 del 5 febbraio, un chiarimento di rilievo per la gestione degli errori nelle integrazioni IVA relative alle operazioni estere. La questione riguarda la doppia comunicazione allo SdI per correggere la fattura, che costituisce oggi il meccanismo ordinario per sanare irregolarità nelle trasmissioni relative all’esterometro. L’indicazione dell’Amministrazione consente di delineare un quadro uniforme applicabile a un’ampia serie di fattispecie, incluse le prestazioni intracomunitarie soggette a integrazione ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 46 del Dl 331/1993.
Il chiarimento nasce da un caso pratico: un’impresa nazionale riceve una prestazione da un fornitore UE e integra la fattura applicando un’aliquota non corretta, trasmettendo successivamente il documento all’esterometro tramite codice TD17. L’errore si riflette immediatamente nei sistemi dell’Agenzia, che utilizzano tali comunicazioni per alimentare registri IVA precompilati, Lipe e dichiarazione annuale. L’impresa deve quindi procedere alla rettifica e chiedeva quale fosse il percorso corretto per regolarizzare la comunicazione.
Secondo l’Agenzia, la regolarizzazione si perfeziona con l’invio di un primo documento TD17 con segno negativo, volto ad annullare integralmente la comunicazione precedentemente trasmessa, seguito dall’invio di un secondo documento TD17 con importi corretti. La doppia comunicazione assume così un valore non solo procedurale, ma anche ricostruttivo della sequenza delle operazioni registrate nei sistemi dell’Amministrazione.
Applicazione del principio alle diverse tipologie di operazioni
L’indicazione dell’Agenzia non si limita al caso prospettato, ma definisce una regola generale valida per tutte le ipotesi di errori legati alle integrazioni di fatture estere comunicate tramite esterometro. La doppia comunicazione allo SdI per correggere la fattura trova quindi applicazione sia per le prestazioni di servizi ricevute da soggetti UE tramite TD17, sia per gli acquisti di servizi da soggetti extra UE ricondotti allo stesso codice. La procedura risulta estensibile anche agli acquisti intracomunitari di beni documentati con TD18 e alle fattispecie di triangolazioni interne o comunitarie gestite con TD19.
Si tratta di una semplificazione di rilievo, perché supera in modo uniforme le precedenti incertezze interpretative, spesso legate alla difficoltà di individuare la modalità corretta di rettifica tra annullamenti, storni e variazioni interne ai sistemi gestionali. Con la nuova impostazione, l’Agenzia valorizza la linearità delle trasmissioni, riducendo il rischio di disallineamenti tra i dati presenti nei registri del contribuente e quelli depositati nello SdI.
Effetti sui processi di controllo e sulle dichiarazioni precompilate
Il tema assume particolare rilevanza considerando l’ampliamento delle funzionalità di controllo automatico dell’Amministrazione finanziaria. Il combinato tra fattura elettronica, trasmissione dei corrispettivi e comunicazioni estere costituisce oggi la base informativa per la predisposizione dei registri IVA precompilati, delle Lipe e della dichiarazione annuale. L’articolo 1, comma 111, della legge 199/2025 ha inoltre avviato la procedura automatizzata per la liquidazione dell’IVA in caso di omessa dichiarazione, rendendo ancor più rilevante la correttezza delle comunicazioni in ingresso.
L’esterometro, in questo contesto, diventa un elemento sensibile. Eventuali errori, anche minimi, possono produrre scostamenti immediati tra i dati risultanti nei sistemi dell’Agenzia e le registrazioni interne del contribuente. Da ciò deriva l’interesse, evidenziato più volte dall’Amministrazione, a procedere tempestivamente alle rettifiche, soprattutto in prossimità della chiusura della dichiarazione IVA 2025, periodo in cui la convergenza dei dati tra contribuente e amministrazione deve risultare completa.
Gli adempimenti necessari per una regolarizzazione corretta
L’operatore che intende correggere la comunicazione deve considerare che la sola trasmissione dei due documenti TD17 non esaurisce il processo. La rettifica deve essere accompagnata dalla correzione dell’integrazione originaria con applicazione dell’aliquota corretta, dall’aggiornamento delle relative annotazioni nei registri IVA acquisti e vendite e dalla valutazione degli effetti sanzionatori connessi. Il ravvedimento operoso, ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997, rimane lo strumento ordinario per la regolarizzazione delle violazioni formali o sostanziali.
La corretta ricostruzione contabile è necessaria anche per evitare l’emersione di incoerenze negli archivi dell’Agenzia, che, grazie alla crescente integrazione dei dati, è in grado di segnalare tempestivamente le anomalie tramite il cassetto fiscale, le comunicazioni di irregolarità o le nuove funzionalità di alert introdotte negli anni più recenti.
Il supporto dei nuovi servizi digitali dell’Agenzia
Nel provvedimento n. 42054 del 3 febbraio 2026 l’Agenzia ha inoltre ricordato che i contribuenti possono accedere allo scarico massivo dei documenti tramite i servizi dello Spazio Fatture e Corrispettivi. L’integrazione con i sistemi in cooperazione applicativa, già prevista dal provvedimento n. 433608 del 24 novembre 2022, consente di importare e riconciliare grandi volumi di dati, riducendo il rischio di errori manuali nelle fasi di registrazione e di confronto. La possibilità di controllare l’esattezza delle comunicazioni prima dell’invio rappresenta un elemento di supporto operativo soprattutto per gli operatori che gestiscono un elevato numero di integrazioni di fatture UE ed extra UE.
Conclusioni
Il chiarimento dell’Agenzia definisce un modello operativo semplice e uniforme per la gestione degli errori nell’esterometro. L’utilizzo della doppia comunicazione allo SdI per correggere la fattura rappresenta oggi la soluzione ordinaria per tutte le casistiche in cui il contribuente debba rettificare una comunicazione errata. L’approccio consente di mantenere coerenza nei flussi informativi e di prevenire scostamenti nei sistemi di controllo automatizzato dell’Amministrazione, con effetti positivi sulla qualità dei dati e sulla tempestività delle verifiche interne. Per gli operatori economici può risultare utile implementare un controllo periodico delle comunicazioni a partire dai dati messi a disposizione dall’Agenzia, così da individuare tempestivamente eventuali anomalie e procedere prontamente alla regolarizzazione.