La Ue ha confermato, rinnovandolo, l’esonero dal dazio e dall’Iva per l’importazione di mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (Dpi), subordinando il beneficio a precise condizioni di utilizzo e comunque per un periodo che terminerà , salve ulteriori proroghe, al 31 ottobre 2020.
Sono ammesse all’esenzione dai dazi e dall’Iva le importazioni di merci, necessarie a contrastare l’emergenza da Covid-19, effettuate da o per conto di organizzazioni pubbliche (ad esempio enti statali o organismi di diritto pubblico) oppure da e per conto di organizzazioni autorizzate dalle autorità nazionali. Al medesimo beneficio sono ammesse anche le importazioni da e per conto delle unità di pronto soccorso. Inoltre, le esenzioni si applicano alle sole merci destinate alla distribuzione gratuita nei confronti delle persone colpite o a rischio o impegnate nella lotta contro la pandemia, anche se restano nella proprietà dei soggetti che le mettono gratuitamente a disposizione.
Le operazioni sono esenti per legge e non necessitano di autorizzazione preventiva, sebbene siano sottoposte a rigorosa verifica. Per l’import, infatti, deve essere prodotta una autocertificazione, sostituibile con un accreditamento automatizzato a sistema, con la quale il destinatario finale della merce attesti di appartenere alle categorie di soggetti esentati e che la merce sia a lui destinata per le finalità di distribuzione gratuita ammesse alla franchigia. Lo stesso vale se ad operare sia un importatore diverso dal destinatario finale della merce avente diritto all’esenzione.
L’Ue osserva infatti che le importazioni hanno consentito agli enti pubblici l’accesso ad attrezzature mediche e a Dpi di cui vi è una carenza: «poiché… si registrano ancora carenze di merci destinate a contrastare la pandemia di Covid-19», è necessaria la proroga.