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Dta, proroga di sei mesi per la convesione in crediti d’imposta

 

Proroga di sei mesi per la facoltà di trasformare le imposte differite attive (Dta) per perdite pregresse ed eccedenze Ace in occasione di operazioni straordinarie (articolo 23 del decreto Sostegni bis).

 

La facoltà di convertire le DTA in crediti d’imposta, in presenza della cessione di crediti scaduti da oltre 90 giorni, è riservata, a norma di legge, alle “società” che detengano perdite fiscali e deduzioni Ace non ancora computate in diminuzione del reddito.

 

L’agevolazione, prevista dall’articolo 1, commi 233 e seguenti, della legge 178/2020 per le operazioni, le fusioni, scissioni e conferimenti deliberate nel corso del 2021, spetterà anche per quelle deliberate fino al 30 giugno 2022, anche se l’efficacia giuridica dell’operazione si verifica in un successivo momento. La trasformazione in credito d’imposta avverrà, per un quarto, alla data di efficacia giuridica delle operazioni e, per i restanti tre quarti, al primo giorno dell’esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni.

 

La facoltà di trasformazione delle Dta può essere applicata una sola volta per ciascun soggetto interessato, indipendentemente dal numero di operazioni straordinarie effettuate. Sono previsti alcuni ulteriori limiti:

  1. le società che partecipano alle operazioni straordinarie devono essere operative da almeno due anni;
  2. alla data di effettuazione dell’operazione nei due anni precedenti non devono far parte dello stesso gruppo societario né in ogni caso essere legate tra loro da un rapporto di partecipazioni superiore al 20% o controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto;
  3. la facoltà non si applica a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto.

 

Nonostante il limite di cui alla precedente lettera b), il beneficio si applica anche ai soggetti, tra i quali sussiste il rapporto di controllo se il controllo è stato acquisito, attraverso operazioni diverse da quelle agevolate, tra il 1° gennaio 2021 e 30 giugno 2022 (31 dicembre 2021 nel testo originario) e entro tre anni (un anno nel testo originario) dalla data di acquisizione di tale controllo abbia avuto efficacia giuridica una delle operazioni agevolate. In tal caso le perdite fiscali e l’eccedenza Ace trasformabili sono quelle maturati fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di acquisizione del controllo e le condizioni di cui alle precedenti lettere da a) a c) devono intendersi riferite alla data in cui è effettuata l’operazione di acquisizione del controllo.

 

Sono previste regole che disciplinano la quantificazione delle Dta trasformabili nel caso di società aderenti al consolidato fiscale o al regime di tassazione per trasparenza. A questo proposito viene esteso il beneficio della conversione delle Dta a tutte le perdite riportate a nuovo da parte della consolidante indipendentemente dal soggetto che apporta tali perdite. Il credito d’imposta, che non è tassabile e non produce interessi, può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione nel modello F24 essere ceduto a terzo o infragruppo o chiesto a rimborso. È dovuta una commissione – deducibile ai fini Ires e Irap – pari al 25% delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate da pagarsi per il 40 per cento entro trenta giorni dalla data di efficacia giuridica dell’operazione straordinaria e per il restante 60 per cento entro i primi trenta giorni dell’esercizio successivo.

 

Viene prorogata al 31 dicembre 2021 la facoltà di trasformare in crediti d’imposta le Dta derivanti da perdite fiscali ed eccedenze Ace in corrispondenza ad operazioni di cessione di crediti verso debitori inadempienti prevista dall’ articolo 44-bis del Dl 34/2019.

 

L’opzione deve essere esercitata entro la chiusura dell’esercizio in cui avviene la cessione (31 dicembre 2021 per le cessioni del corrente periodo d’imposta).

 

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