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Dta, trasformazione in crediti d’imposta

 

Il decreto Crescita, modificato successivamente dal decreto Cura Italia e dal decreto Agosto, permette di trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate riferite a determinati componenti, per un ammontare proporzionale al valore dei crediti deteriorati ceduti a terzi. L’agenzia delle Entrate ha poi chiarito che il credito d’imposta previsto per le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio possa anche essere ceduto a terzi.

 

L’articolo 44-bis del decreto Crescita prevede la possibilità di trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate riferite a determinati componenti, per un ammontare proporzionale al valore dei crediti deteriorati ceduti a terzi.

 

In particolare, la norma nella sua versione attuale dispone che, qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti – cioè che non abbiano effettuato il pagamento per oltre 90 giorni dalla data in cui il medesimo era dovuto – può procedere alla trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:

  • perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile, alla data della cessione;
  • importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto, non ancora dedotto né fruito tramite credito d’imposta alla data della cessione.

 

Ai fini della trasformazione in credito d’imposta, tali componenti possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti; questi ultimi possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

 

L’intervento consente alle imprese di anticipare l’utilizzo come crediti d’imposta di tali importi, di cui altrimenti avrebbero usufruito in anni successivi, determinando nell’immediato una riduzione del carico fiscale. Ciò consente di ridurre il fabbisogno di liquidità connesso con il versamento di imposte e contributi, aumentando così la disponibilità di cassa in un periodo di crisi economica e finanziaria connessa con l’emergenza sanitaria, rispettando la coerenza complessiva del sistema fiscale posto che a fronte di tale anticipazione viene meno il meccanismo ordinario di riporto in avanti dei componenti oggetto di trasformazione».

 

La trasformazione in credito d’imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti, con la conseguenza che a partire da tale momento, per il cedente:

  • non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite ex articolo 84 del Tuir, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d’imposta per effetto dell’articolo in esame;
  • non sono deducibili né fruibili tramite credito d’imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d’imposta.

 

La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d’imposta è subordinata alla previa manifestazione, da parte della società cedente, dell’opzione di cui all’articolo 11, comma 1, Dl 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modifiche dalla L. 30 giugno 2016, n. 159.

 

La norma precisa che i crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione in esame:

  • non concorrono alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile Irap;
  • devono essere indicati in dichiarazione dei redditi;
  • non sono produttivi di interessi;
  • possono essere utilizzati in compensazione, senza limiti di importo e secondo le regole ordinarie, nonché chiesti a rimborso oppure ceduti secondo le modalità indicate agli articoli 43-bis e 43-ter del Dpr 29 settembre 1973, n. 602.

 

L’agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che il credito d’imposta previsto per le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio (DTA), può anche essere ceduto a terzi. Al riguardo, peraltro, si rendono opportune alcune precisazioni:

  • l’acquisto da parte del terzo può avvenire esclusivamente al valore nominale;
  • si applica l’articolo 43-bis, Dpr 29 settembre 1973, n. 602.

 

Perché si perfezioni la cessione del credito ai sensi degli articoli 1260 ss. c.c., occorre il consenso del cedente e del cessionario, ricavabile da un atto di cessione, sotto forma contrattuale, od anche da uno scambio di lettera mediante il quale il cedente comunica al cessionario la proposta di cessione di un determinato credito ed il cessionario comunichi l’accettazione.

 

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