DURC di congruità imprese non edili: il doppio binario che cambia le regole del gioco

 

Il tema del DURC di congruità per le imprese non edili sta assumendo centralità crescente nel diritto del lavoro e negli appalti, soprattutto dopo gli interventi interpretativi emanati dall’amministrazione negli ultimi anni. L’evoluzione normativa e para‑normativa successiva al D.M. 143/2021 ha prodotto un assetto che incide in modo diretto sulla qualificazione dei datori di lavoro, sulle modalità di gestione dei cantieri e sulla stessa partecipazione al mercato degli appalti pubblici e privati.

Il quadro che si sta delineando è quello di un doppio binario: da un lato, l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile o Edilcassa sulla base della prevalenza dell’attività svolta; dall’altro, un obbligo di congruità costruito sull’oggetto delle lavorazioni, che si impone anche alle imprese non edili quando operano interventi rientranti nel perimetro tecnico dell’edilizia.

Questo nuovo assetto solleva interrogativi, soprattutto in merito alla coerenza con i principi consolidati dalla giurisprudenza, come le sentenze della Corte di cassazione in materia di inquadramento contributivo e attività prevalente (tra cui Cass. 9803/2020), e alla legittimità dei poteri esercitati dagli enti bilaterali.

Il primo binario: quando scatta l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile

La logica tradizionale vede l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile legato alla natura dell’impresa. Per anni, la prassi amministrativa e giurisprudenziale ha ancorato tale obbligo alla prevalenza dell’attività dell’impresa nel suo complesso, con riferimento all’intera organizzazione datoriali.

Gli interpelli ministeriali emanati nel 2008 e nel 2012 avevano infatti stabilito che imprese come metalmeccaniche, impiantistiche o di servizi tecnici, pur potendo svolgere lavorazioni edili marginali, non erano tenute all’iscrizione quando la componente edilizia non rappresentava il centro operativo stabile dell’attività.

Questa impostazione ha trovato conferma in più arresti giurisprudenziali. La Cassazione, nell’ordinanza n. 9803 del 2020, ha ribadito che l’obbligo di iscrizione non può derivare da automatismi o da classificazioni formali, ma necessita di una valutazione in concreto dell’attività prevalente. Anche la giurisprudenza di merito più recente, ad esempio la Corte d’Appello di Campobasso con la sentenza n. 158/2022, ha dato continuità a tale principio, sottolineando che attività accessorie non modificano l’inquadramento globale dell’impresa.

Tuttavia, la recente evoluzione interpretativa introduce un elemento differenziale: la prevalenza non viene più valutata sull’impresa, ma sul singolo cantiere. L’effetto è una potenziale frattura rispetto all’impostazione storica, con conseguenze operative non irrilevanti.

Il secondo binario: la congruità come obbligo oggettivo sulle lavorazioni edili

Il secondo filone interpretativo riguarda l’obbligo di congruità della manodopera impiegata nelle lavorazioni edili, introdotto dal D.M. 143/2021 e collegato al rilascio del DURC di congruità.

A differenza dell’iscrizione alla Cassa Edile, la congruità opera a prescindere dall’inquadramento dell’impresa. Ciò significa che un’impresa non edile è comunque tenuta a dimostrare la congruità della manodopera impiegata quando svolge opere rientranti nelle categorie edilizie del decreto, anche per interventi marginali o accessori.

Questa impostazione, dal punto di vista sistemico, separa per la prima volta il profilo soggettivo (in quadramento dell’impresa) da quello oggettivo (natura delle lavorazioni).

Il rischio è l’emersione di una asimmetria di sistema: un’impresa non edile resta tale ai fini contributivi, ma contemporaneamente deve applicare indici di congruità tipicamente edilizi sulle fasi operative giudicate edili dal decreto.

L’anomalia della frammentazione per cantiere

Applicare criteri diversi per ciascun cantiere può condurre a conseguenze operative di dubbia sostenibilità. Un’impresa di impiantistica o di meccatronica potrebbe trovarsi in tre cantieri differenti con tre regimi distinti: in uno, senza obbligo; in uno, con congruità; in un altro, addirittura con iscrizione alla Cassa Edile. Un’unica realtà aziendale si vedrebbe frammentata in micro‑regimi di volta in volta determinati dalla composizione delle lavorazioni in quel cantiere.

La logica del settore edile, strutturata su una forte tutela della manodopera e su un articolato sistema bilaterale, non è automaticamente compatibile con settori come quello metalmeccanico o impiantistico, che presentano costi del lavoro, produttività e organizzazione completamente differenti.

Il ruolo della Cassa Edile: da ente privato a snodo certificatorio

Altro nodo critico è rappresentato dall’estensione di fatto delle funzioni della Cassa Edile. Nata come ente bilaterale settoriale, la Cassa opera in base al CCNL edilizia e al sistema contrattuale del settore. L’attribuzione di poteri certificatori generalizzati rischia di collocarla in un ruolo che travalica il perimetro di legittimazione originario.

La giurisprudenza ha più volte sottolineato la natura privata delle Casse Edili, anche quando viene loro assegnata una funzione di pubblica utilità. Resta però centrale il principio per cui nessuna funzione certificativa generalizzata può derivare da un atto di normazione secondaria, come un decreto ministeriale, senza una chiara base legislativa.

La mancanza di una normativa primaria che attribuisca alla Cassa Edile un ruolo di certificatore universale nel mercato degli appalti pone interrogativi di compatibilità con i principi costituzionali di legalità, proporzionalità e libertà di iniziativa economica.

La questione operativa: parametri edilizi applicati a imprese non edili

L’aspetto forse più problematico riguarda l’applicazione degli indici di congruità edilizi a imprese che non operano nel settore.

Il D.M. 143/2021 prevede percentuali minime di incidenza della manodopera calcolate per lavori edili puri, come opere di muratura, carpenteria, fondazioni, demolizioni. Tali percentuali diventano incoerenti quando applicate a contesti diversi, come lavori impiantistici ad alta tecnologia, nei quali il peso della manodopera e quello delle forniture seguono logiche differenti.

Il risultato è un sistema che può generare incongruità “artificiali”, anche quando l’impresa ha impiegato tutta la manodopera necessaria secondo la logica del proprio settore.

Gli effetti sul DURC e sulla Banca nazionale delle imprese irregolari

L’effetto della non congruità non è neutro. La mancata attestazione può bloccare il rilascio del DURC, condizionare i pagamenti, sospendere la partecipazione alle gare e comportare l’iscrizione nella Banca nazionale delle imprese irregolari. Un’impresa pienamente regolare nel proprio settore può ritrovarsi esposta a conseguenze sproporzionate a fronte di piccole incongruenze in lavorazioni accessorie.

Verso un sistema più chiaro: servono criteri oggettivi

La gestione del DURC di congruità per imprese non edili richiede una riformulazione che garantisca coerenza, proporzionalità e certezza del diritto. È auspicabile un intervento normativo primario che delimiti con chiarezza:

la distinzione tra lavorazioni realmente edili e quelle meramente accessorie;
i criteri per l’obbligo di iscrizione in Cassa Edile;
le funzioni certificative delle Casse Edili;
gli effetti sulla regolarità contributiva e sull’accesso al mercato.

Un sistema fondato su parametri oggettivi può ridurre il contenzioso e migliorare la prevedibilità per le imprese.

CONDIVIDI

Tiziano Beneggi

Febbraio 25, 2026

Scegli un partner professionale

Lavoreremo insieme per trovare la soluzione più adatta alle tue necessità.
Telefono

+3903621731370

Indirizzo

via Consorziale dei boschi, 7 20821 Meda

Email

info@beneggiassociati.com

Contattaci

"*" indica i campi obbligatori

Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.
Nome e cognome*

Newsletter

Iscriviti alla nostra newsletter e rimani aggiornato sulle tutte le novità.

Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.