Il D.M. n 143 del 25 giugno 2021, ha affidato alle Casse edili il compito di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili. Il Decreto si applica al settore edile, nel quale rientrano tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva dell’edilizia stipulata dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori eseguiti verrà applicata per tutti i lavori privati di importo pari o superiore ai 70.000 euro e per tutti i lavori pubblici che inizieranno a partire dal 1° novembre 2021.
L’attestazione di congruità viene rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato oppure dal committente:
Nel caso in cui l’opera non fosse congrua è previsto un meccanismo di regolarizzazione nel quale la Cassa edile/Edilcassa invita l’impresa a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 gg, attraverso il versamento in Cassa edile dell’importo corrispondete alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.
In mancanza di regolarizzazione, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC online per l’impresa affidataria.
Nella pratica, la verifica che viene effettuata dalla Cassa è un confronto tra il costo del lavoro sostenuto dall’impresa e gli indici minimi di congruità:
Allegata tabella indici di congruità | |||||
CATEGORIE | Percentuali di incidenza | ||||
minima della manodopera | |||||
sul valore dell’opera | |||||
1 | OG1 – nuova edilizia civile compresi Impianti e Forniture | 14,28% | |||
2 | OG1 – nuova edilizia industriale esclusi Impianti | 5,36% | |||
3 | ristrutturazione di edifici civili | 22,00% | |||
4 | ristrutturazione di edifici industriali esclusi Impianti | 6,69% | |||
5 | OG2 – restauro e manutenzione di beni tutelati | 30,00% | |||
6 | OG3 – opere stradali, ponti, etc., | 13,77% | |||
7 | OG4 – opere d’arte nel sottosuolo | 10,82% | |||
8 | OG5 – dighe | 16,07% | |||
9 | OG6 – acquedotti e fognature | 14,63% | |||
10 | OG6 – gasdotti | 13,66% | |||
11 | OG6 – oleodotti | 13,66% | |||
12 | OG6 – opere di irrigazione ed evacuazione | 12,48% | |||
13 | OG7 – opere marittime | 12,16% | |||
14 | OG8 – opere fluviali | 13,31% | |||
15 | OG9 – impianti per la produzione di energia elettrica | 14,23% | |||
16 | OG10 – impianti per la trasformazione e distribuzione | 5,36% | |||
17 | OG12 – OG13 – bonifica e protezione ambientale | 16,47% |