E-commerce, dal 1/7 è possibile iscriversi al sistema OSS per regime UE

 

Dal prossimo 1° luglio, adempiere agli obblighi Iva per le vendite online, sia di servizi che di beni, verso consumers comunitari sarà più semplice, tecnologico e meno oneroso.

 

A partire dal primo luglio 2021 sarà comunque possibile continuare a vendere all’estero e applicare l’iva del paese di origine ma solo se si rimane annualmente sotto la soglia di € 10.000.

 

I regimi OSS/IOSS introducono un sistema europeo di assolvimento dell’Iva, centralizzato e digitale ampliando il campo di applicazione del MOSS.

Il regime OSS viene introdotto per le vendite a distanza di beni spediti da uno Stato membro e consumatori finali di altro Stato membro UE e per le prestazioni di servizi rese a consumatori finali assoggettate all’IVA nello Stato membro di consumo.

Il regime IOSS (Import One Stop Shop) viene introdotto per le vendite a consumatori finali di beni importati da paesi terzi con spedizioni di valore non superiore a 150 euro.

 

Il MOSS è un regime di tassazione opzionale introdotto come misura di semplificazione connessa al luogo di tassazione Iva applicabile alle prestazioni TTE e ai servizi elettronici B2C; la tassazione ai fini Iva di tali operazioni avviene nello Stato membro del consumatore finale (Stato membro di consumo) e non in quello del prestatore (Stato membro di identificazione). Il MOSS evita al fornitore di identificarsi presso ogni Stato Membro di consumo per effettuare gli adempimenti richiesti (dichiarazioni e versamento).

 

In pratica, optando per il MOSS, il soggetto passivo trasmette telematicamente, attraverso il Portale elettronico, le dichiarazioni Iva trimestrali ed effettua i versamenti esclusivamente nel proprio Stato membro di identificazione, limitatamente alle operazioni rese a consumatori finali residenti o domiciliati in altri Stati Membri di consumo. Le dichiarazioni trimestrali e l’Iva versata acquisite dallo Stato membro di identificazione sono trasmesse ai rispettivi Stati Membri di consumo mediante una rete di comunicazioni sicura.

 

Attraverso questo nuovo sistema non sarà quindi necessario procedere all’identificazione in ciascun paese dell’UE ma si potrà continuare a utilizzare e mantenere la solita partita iva italiana. Tale previsione quindi fa venir meno il problema di molti imprenditori di identificarsi in ciascun paese in cui vengono superate le soglie con un conseguente aggravio dei costi di gestione.

 

Possono ricorre al nuovo regime OSS UE:

  • i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, per tutti i servizi resi negli altri Stati membri dell’Unione europea nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta, per tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per tutte le cessioni di beni facilitate tramite l’uso di interfacce elettroniche;
  • i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, nonché dai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che non dispongono di una stabile organizzazione nell’Unione europea e che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato. I soggetti extra-Ue, privi di stabile organizzazione, che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato devono nominare un rappresentante fiscale al fine di registrarsi al regime.

 

Il regime include quindi:

  • le vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica,
  • le vendite nazionali di beni effettuate tramite l’uso di un’interfaccia elettronica e
  • le prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).

 

Tale regime opzionale è utilizzabile solo nel caso in cui la merce venduta parta dallo stato del venditore. Nel caso in cui la merce sia stoccata in un paese terzo dell’UE l’adesione al regime OSS non è sufficiente. Per il venditore è comunque necessaria l’identificazione fiscale nel paese europeo indipendentemente dal valore delle vendite effettuate. Non ci sono limiti soglia.

 

Per accedere al nuovo regime opzionale OSS è necessario registrarsi sul portale dell’Agenzia delle entrate.

Lo sportello unico semplifica gli obblighi in materia di Iva per le imprese che vendono beni e forniscono servizi a consumatori finali in tutta l’UE, consentendo loro di:

  • registrarsi elettronicamente ai fini Iva in un unico Stato membro per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ammissibili a favore di acquirenti situati in tutti gli altri 26 Stati membri,
  • dichiarare l’Iva tramite un’unica dichiarazione elettronica OSS Iva ed effettuare un unico pagamento dell’imposta dovuta su tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi,
  • collaborare con l’Amministrazione fiscale dello Stato membro nel quale sono registrati per l’OSS e in un’unica lingua, anche se le loro vendite avvengono in tutta l’UE.

 

NB: Per chi si trova in regime forfettario ciò che fino a ieri poteva essere un vantaggio, oggi, potrebbe rivelarsi un grosso problema: se si supererà la soglia di protezione di 10.000 euro, sarà necessario aderire al regime OSS e procedere al versamento dell’IVA nel paese di destinazione della merce. Il forfettario si ritroverebbe quindi a dover versare l’IVA alle amministrazioni fiscali europee ma non in Italia. Chi aderisce al regime forfettario, quindi, andrebbe incontro ad un doppio costo dettato dall’IVA: chi aderisce al regime forfettario non può portare in detrazione l’IVA sugli acquisti e di conseguenza si troverebbe a sostenere il costo dell’IVA sia in fase di acquisto delle merci e di nuovo in fase di vendita per i prodotti spediti in UE.

 

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