L’agenzia delle Entrate ha adottato le nuove specifiche tecniche versione 1.6. del tracciato xml, ricordando inoltre come a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 30 settembre 2020 il Sistema di Interscambio accetterà comunque fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo schema sia con quello attualmente utilizzato nella versione 1.5. Dal 1° ottobre 2020, tuttavia, il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente i documenti strutturati con il nuovo tracciato xml.
Attraverso la previsione di apposite tipologie documentali gli operatori potranno evitare di trasmettere l’esterometro per le fatture passive estere, sia unionali che extra-Ue. Si potranno infatti inviare allo SdI i documenti di integrazione ovvero le autofatture predisposte e registrate per contabilizzare le operazioni transfrontaliere. Mentre i dati delle fatture attive estere possono già oggi essere inviati con codice documento TD01 – fattura ed inserendo per il cliente estero destinatario il codice convenzionale a sette x, evitando così l’esterometro, per il ciclo passivo dal 4 maggio 2020 sarà invece possibile utilizzare i codici da TD17 a TD19 per inviare le integrazioni e le autofatture per acquisti di servizi dall’estero, di beni intracomunitari nonché di beni ceduti nel territorio dello Stato da parte di soggetti non residenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2 del Dpr 633/72. Con codice TD20 potrà anche essere trasmessa l’autofattura per regolarizzare acquisti intracomunitari quando la relativa fattura non è stata ricevuta nei termini o riporta un corrispettivo inferiore a quello effettivo.
L’ampliamento delle tipologie documentali che potranno essere trasmesse a SdI, unitamente al maggiore dettaglio dei codici natura, permetterà agli operatori una più efficace gestione delle informazioni fiscali all’interno dei propri sistemi gestionali, favorendo anche la predisposizione della precompilata Iva da parte dell’Agenzia. Di assoluto rilievo è, ad esempio, l’introduzione di appositi codici per l’invio delle autofatture da splafonamento, per le fatture differite, per quelle da estrazione da depositi Iva con o senza versamento di imposta, senza dimenticare le fatture per autoconsumo o per cessioni gratuite che, al momento vanno trasmesse con codice TD01, ma dal 4 maggio, con obbligo dal 1° ottobre, potranno essere inviate con codice TD27.
L’utilizzo delle nuove codifiche permetterà di rappresentare nel tracciato xml le casistiche di esenzione o non imponibilità, ad oggi non dettagliate, da utilizzare in contabilità per la successiva redazione delle dichiarazioni, compresa la precompilata Iva. L’evoluzione ha interessato il codice natura N.2. relativo alle operazioni non soggette, da distinguersi in N2.1. per i casi da 7 a 7-septies del Dpr 633/72 e N.2.2. per gli altri casi di non soggette, il codice N3, che individua le operazioni non imponibili, ed il codice N6 per le inversioni contabili. Dal 1° ottobre 2020, non potranno più essere inseriti codici generici ma occorrerà utilizzare quelli in dettaglio che vanno da N3.1. a N3.6. individuando, ad esempio, puntualmente le operazioni non imponibili derivanti da esportazioni o da cessioni intracomunitarie o verso San Marino. Analogamente il codice N6 dovrà essere dettagliato da N6.1. a N6.9 con sottocodici legati alle tipologie di operazioni soggette a inversione contabile quali le cessioni di rottami, di telefoni cellulari, le operazioni nel settore energetico.
Le nuove specifiche tecniche, nella versione 9.0. in vigore da marzo 2020 pubblicata il 23 dicembre 2019, e in particolare l’allegato contenente i “Tipi di dati per i corrispettivi”, aggiornato il 28 gennaio 2020, prevedono anch’esse come nel documento commerciale rilasciato all’acquirente, in luogo della puntuale indicazione dell’aliquota Iva relativa al bene ceduto, come prevista anche dal layout del documento stesso, potrà essere inserito il valore “VI”, “Ventilazione Iva”. Il tracciato xml che verrà trasmesso alle Entrate vedrà alimentato il campo 4.1.3 –Ventilazione Iva, elemento alternativo ai campi 4.1.2 relativo alla natura dell’operazione e al 4.1.1 in cui andrebbero indicate le informazioni sull’imposta, distinte nei sottocampi 4.1.1. riservato all’aliquota applicata e al 4.1.2. al valore dell’imposta stessa.
Dal punto di vista normativo, la ventilazione Iva è disciplinata dall’articolo 24, comma 3 del Dpr 633/72, il quale riconosce la facoltà per alcune categorie di commercianti al minuto, che effettuano vendite di beni assoggettati a aliquote di imposta diverse, di annotare globalmente l’ammontare giornaliero dei corrispettivi, senza distinguerne appunto le aliquote, procedendo successivamente alla ripartizione delle vendite in misura proporzionata agli acquisti effettuati nell’anno. Con il decreto ministeriale 3495 /73, sono state non solo individuate le categorie di operatori interessati, quali esempio commercianti al minuto autorizzati alla vendita di prodotti alimentari o articoli di vestiario «provvedere alla annotazione dei corrispettivi, ma è stata individuata una procedura per le modalità di calcolo dell’imposta.
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