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Ecobonus, sisma bonus, e impianti fotovoltaici

 

Il Dl “Rilancio” prevede una detrazione d’imposta pari al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per interventi finalizzati all’efficientamento energetico o alla riduzione del rischio sismico oltre che per l’installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici. Possono beneficiarne i condomìni; le persone fisiche che detengono gli immobili al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, arti e professioni in relazione agli interventi realizzati sui condomini e sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale; gli Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti; le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai soci.

 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Per effetto del Decreto “Rilancio” spetta una detrazione pari al 110%, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, per le spese documentate sostenute, dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per interventi di efficienza energetica. Gli interventi, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica, ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

In particolare, la detrazione al 110% spetta per i seguenti interventi:

 

Tipologia di intervento Limite di spesa

 

Annotazioni
Isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo 60.000 euro Moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio.

I materiali isolanti devono rispettare i criteri ambientali minimi

Sostituzione, sulle parti comuni degli edifici, degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione 30.000 euro Moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio.

Riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito

Sostituzione, sugli edifici unifamiliari, degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione 30.000 euro Riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito
* Gli interventi, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente ad altri interventi di efficienza energetica, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

 

La detrazione del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del Dl 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90. Quindi, in sostanza, gli interventi sopra elencati fungono da traino per allargare la portata del beneficio a tutti gli interventi che rientrano nell’ambito dell’ecobonus.

 

SISMA BONUS

Per effetto del Decreto “Rilancio”, l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110%, per le spese documentate, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per gli interventi di messa in sicurezza antisismica degli edifici. Tale detrazione riguarda gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi, relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

Gli edifici ammissibili sono quelli che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3, facendo riferimento all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274. Lo stesso comma 4 dispone, inoltre, l’incremento della detrazione dal 19 al 90% in relazioni ai premi pagati per polizze volte a coprire i rischi calamitosi stipulate in caso di cessione del credito ad un’impresa assicurativa.

 

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

La realizzazione degli “interventi trainanti”, relativi all’ecobonus e al sisma bonus, permettono di aumentare al 110% la detrazione relativa all’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici. Tale detrazione riguarda le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, fino ad un ammontare complessivo non superiore 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. In caso di interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica, il predetto limite di spesa è ridotto ad 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale. La detrazione è applicabile anche alle spese per l’acquisto (anche successivo) di un sistema di accumulo elettrico da abbinare ai pannelli fotovoltaici, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e, comunque, nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

 

IMPIANTI FOTOVOLTAICI – INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 110%*

 

Tipologia di intervento Limite

di spesa

Ulteriore limite

di spesa

Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici 48.000 euro 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale
Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, nell’ipotesi di interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica 48.000 euro 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale
Installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolabili 48.000 euro 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema

 

Inoltre, detrazione relativa all’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione e gli incentivi per lo scambio sul posto.

 

INFRASTRUTTURE PER LA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI

La realizzazione degli “interventi trainanti”, relativi all’ecobonus e al sisma bonus, permettono di aumentare al 110% la detrazione relativa all’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, di cui all’articolo 16-ter del Dl 63/2013. Tale detrazione è ripartibile, tra gli aventi diritto, in cinque quote annuali di pari importo.

 

REQUISITI PER LA CESSIONE DELLA DETRAZIONE E PER LA RICHIESTA DELLO SCONTO

L’articolo 119 del Decreto “Rilancio”, richiamando il successivo articolo 121, prevede la possibilità di trasformare le detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto oppure in credito d’imposta cedibile.

A tal fine la norma detta la disciplina relativa ai requisiti richiesti ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto.

Nello specifico il contribuente:

  • richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Il visto di conformità è rilasciato dai soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali, dei consulenti del lavoro nonché dai soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria. La diposizione prevede, altresì, che il visto di conformità possa essere rilasciato anche dal responsabile dell’assistenza fiscale dei centri di assistenza fiscale;
  • effettua l’opzione esclusivamente in via telematica, secondo quanto disposto dal Provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate che verrà adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto. Il suddetto provvedimento definirà anche le modalità attuative della norma;
  • per gli interventi di efficientamento energetico, richiede ai tecnici abilitati il rilascio di un’asseverazione che attesti il rispetto dei requisiti previsti dai Decreti di cui all’articolo 14, comma 3-ter, del Dl 63/2013, oltre alla congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione è trasmessa in via telematica all’ENEA secondo le modalità del Decreto del ministero dello Sviluppo economico che verrà emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto;
  • per gli interventi relativi al sisma bonus, richiede l’asseverazione dell’efficacia degli stessi ai professionisti, iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali, incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali. Anche in tal caso i professionisti attestano la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Le spese sostenute per il rilascio delle suddette attestazioni e asseverazioni rientrano tra le spese detraibili.

 

Fermo restando l’applicazione di sanzioni penali, laddove il fatto costituisca reato, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 15.000 euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. Le verifiche sulle attestazioni e asseverazioni rese sono effettuate da specifico organo individuato nel ministero dello Sviluppo economico. Le attestazioni e asseverazioni non vere comportano la decadenza dal beneficio.

I professionisti che rilasciano le asseverazioni e le attestazioni sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile, al fine di garantire ai propri clienti e allo Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata. Il massimale della polizza deve essere adeguato al numero delle asseverazioni e/o attestazioni rilasciate e, comunque, non inferiore a 500.000 euro.

 

 

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