Il MEF rende nota la possibilità per i soggetti interessati di provvedere, a partire dall’1.4.2021, alla registrazione ai nuovi regimi IVA OSS e IOSS, in preparazione dell’entrata in vigore della nuova disciplina IVA del commercio transfrontaliero nei confronti di consumatori finali.
Dal 1° luglio 2021 l’IVA sarà dovuta su tutti i beni commerciali importati nell’UE indipendentemente dal loro valore. Di conseguenza è stato creato un regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi nell’UE per agevolare la dichiarazione e il pagamento dell’IVA dovuta sulla vendita di beni di valore modesto. Questo regime, più comunemente denominato regime di importazione, consente ai fornitori che vendono beni spediti o trasportati da un paese terzo o un territorio terzo ad acquirenti nell’UE di riscuotere presso l’acquirente l’IVA sulle vendite a distanza di beni di valore modesto importati e di dichiarare e versare tale IVA tramite lo sportello unico per le importazioni (IOSS). Se si ricorre all’IOSS, l’importazione (immissione in libera pratica) di beni di valore modesto (beni aventi un valore intrinseco non superiore a 150 EUR) nell’UE è esente da IVA. L’IVA è dovuta come parte del prezzo di versare tale IVA tramite lo sportello unico per le importazioni (IOSS). Se si ricorre all’IOSS, l’importazione (immissione in libera pratica) di beni di valore modesto nell’UE è esente da IVA. L’IVA è dovuta come parte del prezzo di acquisto dall’acquirente. Il ricorso a tale regime speciale (IOSS) non è obbligatorio.
I regimi OSS/IOSS introducono un sistema europeo di assolvimento dell’IVA, centralizzato e digitale, che, ampliando il campo di applicazione del MOSS (concernente solo i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione) ricomprende le seguenti transazioni:
- vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (ad eccezione dei beni soggetti ad accise) effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica;
- vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica;
- vendite nazionali di beni effettuate tramite l’uso di un’interfaccia elettronica;
- prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).
Nello specifico a decorrere dall’1.7.2021 saranno operativi:
- il regime “OSS” (One Stop Shop), applicabile:
- al commercio di beni a distanza spediti da uno Stato UE e destinati al consumo in un altro Stato UE, anche tramite un’interfaccia elettronica;
- ai servizi resi a consumatori finali soggetti ad IVA nello Stato in cui vengono utilizzati;
- il regime c.d. “IOSS” (Import One Stop Shop) applicabile al commercio di beni a distanza, di valore non superiore a € 150, importati da Stati extraUE e destinati al consumo in uno Stato UE.
In sintesi:
- Novità al via il 1° luglio prossimo. Riduzione a 10 mila euro del limite entro il quale le vendite a distanza intracomunitarie potranno essere tassate nel paese del fornitore anziché in quello del consumatore, allargamento del regime semplificato dello sportello unico (Moss), responsabilizzazione dei gestori dei mercati virtuali per le vendite effettuate nell’Ue da fornitori extracomunitari.
- Vendite a distanza intraUe. Introdotta un’espressa definizione di vendite a distanza che prescinde dalle modalità di conclusione del contratto e valorizza unicamente la circostanza che il trasporto o la spedizione da uno stato membro all’altro avvenga a cura del fornitore o per suo conto. Tale circostanza si riterrà sussistente anche quando il fornitore intervenga indirettamente nel trasporto o spedizione (ipotesi esemplificative al riguardo sono elencate nell’art. 5-bis del regolamento Ue 282/2011, inserito dal regolamento 2026/2019). Viene soppresso il riferimento alle cessioni su catalogo, per corrispondenza o simili. Il regime applicabile alle vendite a distanza continua a basarsi sul principio della tassazione nel paese dell’acquirente privato consumatore (oppure soggetto passivo non tenuto ad applicare l’Iva sugli acquisti intracomunitari), sempre con la deroga per le vendite «sotto soglia», che per motivi di semplificazione sono tassate nel paese del fornitore (salvo opzione per la tassazione secondo il principio generale). La novità riguarda però l’ammontare del limite per questa semplificazione: non più 35 mila euro annui di vendite in ciascun paese dell’Ue diverso da quello di residenza dell’impresa (in alcuni paesi addirittura 100 mila euro), ma solo 10 mila euro per tutte le vendite effettuate negli altri paesi Ue. Nel calcolo della soglia si dovrà tenere conto anche delle prestazioni di cui all’art. 7-octies, dpr 633/72 (servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione resi a privati consumatori di altri paesi Ue). La possibilità di avvalersi della semplificazione della tassazione nel paese di origine sarà riservata alle micro-imprese e a quelle che solo occasionalmente effettuano le suddette operazioni.
- Allargamento del Moss. L’obbligo di applicare l’Iva a destinazione implica la necessità, per il fornitore, di identificarsi nel paese in cui è stabilito il consumatore. Per facilitare l’adempimento, le nuove disposizioni estendono il perimetro del regime semplificato del mini-sportello unico, che consente, in via facoltativa, di accentrare il pagamento dell’imposta dovuta ai vari paesi Ue di consumo presso il paese in cui è stabilita l’impresa, che a tal fine presenta una dichiarazione trimestrale delle operazioni effettuate «fuori casa». Il regime semplificato, finora utilizzabile soltanto per le suddette prestazioni di servizi ex art. 7-octies, dpr 633/72, dal 1° luglio potrà essere usato anche per le vendite a distanza intracomunitarie, per tutte le prestazioni di servizi «b2c» soggette al pagamento dell’Iva nel paese membro del consumatore anziché in quello del fornitore (per esempio un lavoro edile su un immobile situato in Austria eseguito dall’impresa italiana per conto di un privato), e per talune cessioni dei gestori mercati virtuali. Per effetto di questa estensione, il regime speciale si chiamerà Oss (one stop shop) e non più Moss. Inoltre, allungato il termine per il pagamento dell’Iva e per la presentazione della dichiarazione trimestrale: non più il giorno 20, ma l’ultimo giorno del mese successivo a ciascun trimestre.
- Marketplace. Le imprese che facilitano le transazioni di e-commerce attraverso piattaforme elettroniche (mercati virtuali) saranno direttamente responsabili dell’applicazione dell’Iva per le seguenti cessioni: vendite a distanza intracomunitarie di beni e vendite di beni già situati nel territorio dell’Ue, quando effettuate da soggetti passivi stabiliti al di fuori dell’Ue; vendite a distanza di beni importati da paesi extraUe in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro. In relazione alle suddette operazioni, si presumerà infatti che il titolare del mercato virtuale abbia acquistato e venduto i prodotti, su cui dovrà liquidare l’Iva con riferimento al momento in cui è accettato il pagamento del corrispettivo. Per il pagamento dell’imposta sulle vendite sub b), il soggetto passivo potrà avvalersi di uno dei due regimi speciali di nuova introduzione.
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