Eliminata l’irrilevanza delle differenze di cambio: novità contabili e fiscali per le imprese dal 2024

 

Con l’articolo 9 del decreto Irpef-Ires, soprannominato “Riduzione del doppio binario tra valori contabili e fiscali”, arriva una semplificazione importante per le imprese che operano con valuta estera. Dal 2024, per i soggetti con esercizio solare, verrà eliminata l’irrilevanza fiscale delle differenze cambio, con l’abrogazione del comma 3 dell’articolo 110 del Tuir. Questa novità semplifica la gestione contabile e fiscale, eliminando la necessità di monitorare e gestire la fiscalità differita su queste operazioni.

Quali sono le differenze di cambio?

Le differenze di cambio si generano quando crediti o debiti in valuta estera vengono rivalutati alla chiusura dell’esercizio. La differenza tra il tasso di cambio al momento della transazione e quello alla fine dell’esercizio genera un utile o una perdita che, fino al 2024, ha avuto irrilevanza fiscale, venendo considerata solo al momento della realizzazione, ossia quando il credito viene incassato o il debito pagato.

Regime attuale

Secondo l’attuale disciplina (articolo 110, comma 3, del Tuir), gli utili e le perdite derivanti dalla rivalutazione di crediti e debiti in valuta estera non rilevano fiscalmente fino al loro realizzo. Questo meccanismo richiede alle imprese di tenere traccia del disallineamento tra i valori civili e fiscali, evidenziandolo nel quadro RV del modello SC. In pratica, le differenze cambio che emergono a fine anno vanno inserite nel rigo RF28 (variazioni in aumento) o RF45 (variazioni in diminuzione) del modello SC 2024, finché non si realizzano.

Novità introdotte dal decreto

Con l’abrogazione del comma 3 dell’articolo 110 del Tuir, dal 2024 le differenze di cambio rilevano immediatamente ai fini fiscali, senza più necessità di attendere il realizzo. Le perdite o gli utili saranno contabilizzati e considerati ai fini fiscali nello stesso esercizio in cui vengono rilevati contabilmente, secondo i principi contabili adottati dall’impresa (Oic 26).

Questa semplificazione operativa ridurrà significativamente il lavoro di monitoraggio fiscale e contabile, eliminando il complesso doppio binario tra valori civili e fiscali. Le differenze di cambio, anche quelle non realizzate, saranno trattate direttamente a bilancio e rileveranno immediatamente ai fini della determinazione del reddito d’impresa.

Implicazioni contabili

Nonostante la modifica fiscale, non cambia nulla per quanto riguarda la contabilizzazione delle differenze di cambio, che continuerà a seguire i principi stabiliti dall’Oic 26 (paragrafi 15, 17 e 44-47). Le imprese dovranno quindi continuare a registrare le differenze tra il valore del credito o debito al tasso di cambio originario e quello al tasso di cambio alla chiusura dell’esercizio.

Regime transitorio e criticità

Un aspetto non ancora del tutto chiaro riguarda il trattamento delle differenze di cambio maturate prima del 2024, ovvero quelle registrate alla fine del 2023, ma non ancora realizzate. La bozza del decreto non prevede un regime transitorio specifico per queste operazioni, lasciando aperta la possibilità che le differenze già contabilizzate nel 2023 continuino a seguire il vecchio regime di irrilevanza fiscale.

È auspicabile che venga introdotta una norma che consenta l’assorbimento immediato delle differenze di cambio pregresse, evitando di mantenere per un periodo un doppio binario contabile e fiscale. Questo approccio semplificherebbe ulteriormente la gestione contabile delle imprese, eliminando la necessità di monitorare separatamente le operazioni in valuta già avviate prima del 2024.

 

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