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Emergenza Covid-19. DPCM 7 settembre 2020: nuove misure per fronteggiare l’emergenza

 

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 (GU n. 222 del 7 settembre 2020), sono state adottate nuove disposizioni attuative del decreto-legge n. 19/2020 (convertito con modificazioni nella legge n. 35/2020) e del decreto-legge n. 33/2020 (convertito con modificazioni nella legge n. 74/2020), recanti misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

Queste nuove disposizioni si applicano a partire dall’8 settembre e sono efficaci fino al 7 ottobre 2020.

 

Il DPCM 7 settembre 2020 anzitutto proroga fino al 7 ottobre 2020 le misure previste dal DPCM 7 agosto 2020 al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale. Restano efficaci fino al 7 ottobre 2020 anche le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 12 agosto e 16 agosto 2020. Le misure previste dall’ordinanza del 12 agosto 2020 (articolo 1, commi 1 e 2), relative alle persone che intendono fare ingresso in Italia e che nei quattordici giorni precedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna, non si applicano nei casi previsti dall’articolo 6 (commi 6 e 7), del DPCM 7 agosto 2020. Ricordiamo sinteticamente le misure introdotte dal DPCM 7 agosto 2020.

  • L’articolo 1 contiene misure per il contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale. Riguardo alle misure generali è previsto l’obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. È inoltre obbligatorio mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico.
  • L’articolo 2 dispone che sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID -19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID -19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID -19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14.
  • L’articolo 3 riguarda misure per l’informazione e la prevenzione della diffusione del contagio sull’intero territorio nazionale. In particolare, è raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato 19.
  • L’articolo 4 riguarda le limitazioni per gli spostamenti da e per l’estero, l’articolo 5 prevede obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero e l’articolo 6 disciplina la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero.
  • L’articolo 7 prevede alcuni obblighi in capo ai vettori e agli armatori, tra cui quello di adottare misure organizzative conformi al “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID -19 nel settore del trasporto e della logistica”, nonché alle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID -19 in materia di trasporto pubblico” di cui all’allegato 15, come sostituito dal DPCM 7 settembre 2020. L’articolo 8 contiene disposizioni sulle navi da crociera e le navi per il trasporto passeggeri di bandiera estera.
  • Per il trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, l’articolo 9 prevede che le attività sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14, nonché delle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID -19 in materia di trasporto pubblico”, di cui all’allegato 15, come sostituito dal DPCM 7 settembre 2020. Sia il protocollo, previo accordo con i soggetti firmatari, che le linee guida, possono essere integrati o modificati con decreto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali. L’articolo 10 detta disposizioni specifiche per la disabilità. L’esecuzione e il monitoraggio delle misure contenute nel decreto sono affidati al Prefetto territorialmente competente (articolo 11).

 

Il DPCM 7 settembre 2020 modifica anche alcune disposizioni di cui al DPCM 7 agosto 2020. Tra le altre, riguardo alle istituzioni scolastiche, ferma restando la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell’attività didattica delle scuole, è specificato che queste devono continuare a predisporre ogni misura utile all’avvio e al regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2, elaborate dall’Istituto Superiore di Sanità, di cui all’allegato 21 al DPCM 7 settembre 2020.

 

Sono sostituiti l’allegato 15 (Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico), l’allegato 16 (Linee guida per il trasporto scolastico dedicato) e l’allegato 20 (Spostamenti da e per l’estero). Vengono infine aggiunti l’allegato 21 (Indicazioni operativi per la gestione di casi e focolai di Sars-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia) e l’allegato 22 (Protocollo per la gestione dei casi confermati e sospetti di Covid-19 nelle aule universitarie).

 

 

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