Iperammortamento 2026: nuove regole su consegna, software UE e impianti FER

Il decreto interministeriale Mimit-Mef sull’iperammortamento 2026 chiarisce i punti rimasti irrisolti nella legge di Bilancio. In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il provvedimento fornisce indicazioni vincolanti sul momento di effettuazione degli investimenti, sulla nuova disciplina per i software europei e sui criteri tecnici per l’autoconsumo energetico da FER. Una normativa che impone alle imprese un approccio tempestivo e strategico per non perdere accesso all’agevolazione.

Quando si considera effettuato l’investimento: il ruolo della consegna

Il decreto stabilisce che gli investimenti sono agevolabili se effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028. Il riferimento normativo è l’art. 109 del TUIR, che individua il momento dell’effettuazione nella consegna o spedizione del bene, non nella data d’ordine.

Conseguenze operative:

  • un ordine effettuato nel 2025 ma con consegna nel 2026 rientra nell’iperammortamento;
  • un ordine entro settembre 2028 con consegna successiva è escluso, salvo acconto almeno pari al 20% (prenotazione).

Beni immateriali: criteri stringenti per software made in UE

Per i beni immateriali inclusi nell’allegato V, il decreto introduce una disciplina inedita per determinare l’origine europea, superando i criteri doganali. Il produttore o licenziante deve rilasciare una dichiarazione che attesti:

  1. la sede di sviluppo sostanziale (ideazione architettura, codifica, testing, debugging);
  2. la quota minima del 50% del valore dello sviluppo attribuibile a soggetti operanti stabilmente in UE/SEE;
  3. le componenti open source utilizzate, che restano neutrali nella determinazione dell’origine.

Questioni ancora aperte:

  • criteri per valutare il valore delle attività di sviluppo (ore/uomo, costo del personale);
  • trattamento del SaaS fruito da remoto senza consegna del bene;
  • inclusione del fine tuning su modelli AI pre-addestrati extra-UE come sviluppo sostanziale.

Investimenti in FER: limite del 105% sul fabbisogno

Il decreto specifica che gli impianti a fonti rinnovabili devono essere dimensionati in base al fabbisogno energetico medio dell’anno precedente. Il limite massimo ammesso è pari al 105% del fabbisogno, per evitare sovracapacità e impianti eccedenti l’autoconsumo.

Tempistiche e scadenze procedurali

L’accesso all’iperammortamento avviene tramite piattaforma GSE in tre fasi:

  1. Comunicazione preventiva
  2. Conferma entro 60 giorni dalla ricevuta positiva, con attestazione del versamento acconto ≥ 20%
  3. Comunicazione di completamento, con perizie tecniche e documentazione, da trasmettere entro il 15 novembre 2028

Nel caso di più beni, la data di completamento coincide con l’effettuazione dell’ultimo investimento.

Esempi concreti

Caso 1 – Macchinario ordinato nel 2025 Un’impresa metalmeccanica ordina nel novembre 2025 un tornio CNC, consegnato il 10 febbraio 2026. L’investimento rientra nell’iperammortamento 2026, a prescindere dalla data d’ordine.

Caso 2 – Software europeo con moduli open source Una software house installa un gestionale in cloud sviluppato al 60% in Italia, integrando moduli Apache. La dichiarazione del produttore consente la fruizione dell’agevolazione, grazie alla neutralità delle componenti open source.

Caso 3 – Impianto fotovoltaico sovradimensionato Un’impresa agricola installa un impianto FER da 200 MWh/anno, mentre il fabbisogno energetico del 2025 era di 180 MWh. Superando il 105%, l’impianto eccede i limiti e non risulta ammissibile.

L’iperammortamento 2026 impone una pianificazione tecnica e documentale rigorosa. Ritardi procedurali, errori formali o interpretazioni scorrette possono comportare l’esclusione dal beneficio o la sua revoca. Agire con metodo e consulenza specializzata è oggi imprescindibile.

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Tiziano Beneggi

January 24, 2026

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