Iperammortamento 2026–2028: rileva la consegna del bene e non l’ordine

Il decreto interministeriale Mimit‑Mef sull’iperammortamento 2026, trasmesso al ministero dell’Economia per il concerto, chiarisce alcuni nodi interpretativi cruciali in vista dell’avvio operativo della misura. Dopo l’esame della Corte dei conti e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, saranno emanati i decreti direttoriali per l’apertura della piattaforma GSE e la modulistica necessaria. Il provvedimento definisce, tra l’altro, il momento rilevante per l’agevolazione e disciplina la qualificazione dei software ai fini dell’iperammortamento.

Consegna del bene: l’elemento che conta

L’iperammortamento 2026–2028 si applica agli investimenti in beni materiali strumentali secondo quanto previsto dall’articolo 109 del TUIR. Il decreto interministeriale ribadisce che rileva la data di consegna o spedizione del bene, e non la data di ordine.

In pratica:

  • Gli ordini effettuati nel 2025 ma con consegna nel 2026 rientrano nel perimetro agevolativo.

  • Viceversa, ordini effettuati fino al 30 settembre 2028 ma con consegna oltre tale data non risultano ammessi, a meno che non si attivi il meccanismo della prenotazione tramite acconto del 20%.

Questa interpretazione evita incertezze e consente alle imprese di pianificare con maggiore precisione l’attuazione degli investimenti agevolabili.

Software “made in Ue/UeE”: nuova disciplina per i beni immateriali

Il decreto introduce per la prima volta una disciplina specifica per i beni immateriali – in particolare i software – che non rientrano nei criteri doganali tradizionali utilizzati per le merci fisiche.

Perché un software possa accedere all’iperammortamento, il decreto richiede una dichiarazione del produttore o licenziante contenente:

  1. Sede di sviluppo sostanziale: luogo in cui sono state svolte le attività fondamentali di ideazione dell’architettura, scrittura del codice sorgente, testing e debugging;

  2. Soglia del 50%: attestazione che almeno il 50% del valore delle attività di sviluppo è riconducibile a soggetti stabili operanti nel territorio UE / SEE;

  3. Componenti open source: elenco delle librerie e moduli di terze parti integrati. Tali componenti non rilevano ai fini della determinazione dell’origine, poiché l’open source, per sua natura, non consente di individuare agevolmente l’origine geografica dei contributi.

La neutralità dell’open source è giustificata dalla diffusione di tali componenti nei progetti software moderni, che spesso derivano da contributi collaborativi globali difficilmente attribuibili a specifiche aree geografiche.

Questioni aperte

Rimangono tuttavia alcuni profili ancora da definire:

  • Criteri per il “valore delle attività di sviluppo”: se debba essere determinato in base ai costi del personale interno, alle ore‑uomo, o alle prestazioni terze.

  • Soluzioni SaaS (Software as a Service): non è chiaro come siano considerate le piattaforme fruite da remoto senza consegna materiale del bene.

  • Modelli AI pre‑addestrati: l’interpretazione di “sviluppo sostanziale” per modelli di intelligenza artificiale pre‑esistenti e integrati nel software rimane incerta.

Impianti FER: limiti di dimensionamento per l’autoconsumo

Il decreto specifica anche i criteri ammissibili per gli investimenti in fonti rinnovabili (FER) destinati all’autoconsumo. Gli impianti devono essere proporzionati al fabbisogno energetico della struttura produttiva, calcolato sui consumi medi dell’esercizio precedente. La producibilità massima attesa non può superare il 105% del fabbisogno dichiarato.

Tempistiche e adempimenti procedurali

La procedura per l’accesso agli incentivi si articola in tre fasi principali, tutte gestite tramite la piattaforma GSE:

  1. Comunicazione preventiva: prima di effettuare l’investimento;

  2. Conferma con acconto: entro 60 giorni dalla ricevuta positiva della comunicazione preventiva, l’impresa deve trasmettere la conferma con attestazione dell’acconto versato (minimo 20%). Il termine è più ampio rispetto ai 30 giorni previsti per gli incentivi di “Transizione 5.0”;

  3. Comunicazione di completamento: deve essere trasmessa entro il 15 novembre 2028, corredata da perizie e certificazioni che attestano l’effettuazione dell’investimento. Se il progetto riguarda più beni, la data di completamento rilevante è quella di consegna dell’ultimo bene.

 

Con il decreto in corso di pubblicazione, le imprese italiane che pianificano investimenti in beni materiali e immateriali ai fini dell’iperammortamento 2026–2028 devono orientarsi su alcuni principi operativi:

  • Pianificazione delle consegne: per restare nell’ambito agevolato è fondamentale che la consegna fisica o l’effettuazione del servizio di beni immateriali avvenga entro il termine di legge;

  • Documentazione del software: le dichiarazioni di origine e sviluppo devono essere tempestive, coerenti e motivate, soprattutto per progetti che integrano componenti open source o strumenti di intelligenza artificiale;

  • Tempistiche di rendicontazione: la conferma con acconto e la comunicazione di completamento devono rispettare le scadenze per non perdere il diritto all’iperammortamento.

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Tiziano Beneggi

January 22, 2026

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