La scadenza del 28 febbraio 2026 rappresenta un passaggio determinante per i contribuenti in regime forfettario che intendono accedere o confermare il regime contributivo agevolato per l’anno in corso. La data, ribadita con estrema chiarezza dall’Inps nella circolare n. 14 del 9 febbraio 2026, non è soggetta a proroghe e non slitterà al successivo lunedì 2 marzo. Il termine resta quindi perentorio e imprime un’accelerazione significativa alle valutazioni che artigiani e commercianti devono compiere, soprattutto in considerazione degli effetti irreversibili legati alla rinuncia e delle conseguenze temporali per le domande presentate oltre la scadenza.
Il regime agevolato, disciplinato dai commi 76 e seguenti dell’articolo 1 della legge 190/2014, consente ai forfettari che svolgono attività d’impresa di ridurre del 35% i contributi dovuti alla gestione Artigiani e Commercianti. L’agevolazione è opzionale e richiede un’esplicita domanda telematica, sia per l’ingresso sia per la permanenza nel regime.
Il contenuto dell’agevolazione e le regole generali del regime
Il beneficio contributivo consiste nella determinazione dei contributi dovuti sulla base del reddito forfettario calcolato dall’Agenzia delle Entrate, senza applicazione del minimale contributivo. In sostanza, l’impresa individuale beneficiaria versa contributi proporzionati al proprio reddito forfettario, con una riduzione del 35% rispetto all’importo ordinario. Il regime agevolato è opzionale e accessibile solo tramite domanda, sia al momento dell’avvio dell’attività sia in occasione delle comunicazioni annuali.
L’agevolazione si intreccia con il regime fiscale forfettario disciplinato dai commi 54 e seguenti della legge 190/2014, che definisce la platea dei contribuenti ammessi. In presenza dei requisiti fiscali per l’applicazione del regime agevolato, l’impresa può scegliere di accedere anche alla riduzione contributiva, dando vita a un sistema integrato di semplificazione e risparmio.
La circolare Inps n. 14/2026 ribadisce una distinzione tra soggetti già in regime agevolato nel 2025 e soggetti che hanno avviato l’attività in quell’anno o la avvieranno nel 2026. La modalità di accesso e i termini di comunicazione differiscono in base a tale condizione.
Accesso e permanenza nel 2026: le disposizioni della circolare Inps
Per i contribuenti che già beneficiavano del regime agevolato nel 2025, la proroga automatica è possibile solo se permangono i requisiti fiscali e se non viene inviata una rinuncia espressa. L’Inps chiarisce che la mancata rinuncia equivale alla volontà di proseguire nel regime agevolato. Le imprese che hanno intrapreso una nuova attività nel 2025, invece, devono presentare domanda entro il 28 febbraio 2026. La scadenza si applica anche ai soggetti che avviano l’attività nel 2026: in questo caso è necessario comunicare la volontà di accedere all’agevolazione immediatamente dopo la ricezione del provvedimento di iscrizione, così da consentire all’Inps la corretta tariffazione contributiva annuale.
La circolare precisa inoltre che la rinuncia al regime agevolato comunicata entro il 28 febbraio 2026 comporta il ripristino immediato del regime ordinario con effetto dal 1° gennaio 2026. L’uscita è definitiva e preclude la possibilità di un rientro futuro nel regime agevolato contributivo. Le comunicazioni trasmesse dopo la scadenza, invece, producono effetti solo a partire dal 1° gennaio 2027, con conseguente permanenza nel regime agevolato per l’intero anno 2026.
Perché non c’è proroga al 2 marzo
Il fatto che il 28 febbraio 2026 cada di sabato non determina uno slittamento della scadenza, poiché la normativa non consente proroghe automatiche per termini collegati a regimi opzionali contributivi. L’Inps lo ha confermato espressamente nella circolare 14/2026. L’assenza di proroga richiede quindi che le domande vengano trasmesse entro la giornata di sabato, senza affidarsi a margini interpretativi.
Effetti della rinuncia e decorrenza del regime ordinario
La rinuncia presentata entro la scadenza comporta la cessazione immediata del regime agevolato contributivo. L’effetto è definitivo e produce il ripristino del regime ordinario già dal 1° gennaio 2026. Ciò significa che l’impresa dovrà versare i contributi minimali e calcolare gli importi secondo le regole ordinarie, senza la riduzione del 35%.
Al contrario, la rinuncia trasmessa oltre il termine incide solo sull’anno seguente. Il contribuente conserva il beneficio per tutto il 2026 e passerà al regime ordinario solo a decorrere dal 2027. Tale differenza è stata ulteriormente chiarita dall’Inps per evitare errori nelle comunicazioni da parte degli interessati.
Comunicazione per nuove attività avviate nel 2026
Per le attività avviate nel 2026, la domanda deve essere presentata non appena notificata l’iscrizione alla gestione. L’Inps raccomanda massima tempestività, perché la contribuzione deve essere calcolata in modo coerente con il regime scelto già al momento della tariffazione annuale. Il ritardo nella comunicazione potrebbe comportare versamenti non coerenti con il regime agevolato, con successive necessità di conguaglio.
Aspetti operativi e criticità applicative
La domanda e la rinuncia devono essere trasmesse esclusivamente per via telematica attraverso il portale Inps, utilizzando i servizi dedicati. La natura perentoria del termine impone grande attenzione ai contribuenti, soprattutto in situazioni di avvio attività o cambi di regime.
L’obbligo di tempestività e l’irrevocabilità della rinuncia rendono necessario valutare attentamente le conseguenze economiche del regime prescelto. La riduzione contributiva del 35% può rappresentare un risparmio significativo, soprattutto per imprese con redditi non elevati. Tuttavia, è necessario considerare l’effetto sui requisiti previdenziali, come la contribuzione utile ai fini pensionistici, che subisce proporzionalmente un minor accantonamento.
Inoltre, va considerato che il regime agevolato non è cumulabile con alcune misure contributive introdotte a livello nazionale o locale. L’Inps richiama in più parti l’attenzione sull’eventuale incompatibilità con altri regimi, affinché il contribuente possa effettuare una scelta informata.
Spunti di pianificazione per i contribuenti forfettari
La scadenza del 28 febbraio 2026 è cruciale e non prorogabile. La decisione di accedere o rinunciare al regime contributivo agevolato richiede una valutazione approfondita dell’impatto economico e previdenziale. In presenza di un reddito contenuto, la riduzione del 35% potrebbe risultare vantaggiosa; in altri casi, la scelta potrebbe incidere negativamente sull’anzianità contributiva.
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