Transfer pricing e IVA: come il transfer price incide su accertamenti, detrazioni e contenzioso

Il tema del transfer pricing IVA sta emergendo con forza crescente negli accertamenti fiscali e nel contenzioso, sia a livello nazionale sia davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Per lungo tempo considerato un “fantasma” estraneo alla logica dell’imposta sul valore aggiunto, il transfer price si sta invece rivelando uno strumento sempre più rilevante anche ai fini IVA, con effetti diretti sulla determinazione della base imponibile, sul diritto alla detrazione e sulla gestione dei conguagli infragruppo. Le recenti pronunce della Corte UE, unite alle posizioni delle amministrazioni finanziarie e alle prassi internazionali discusse in sede Ifa, impongono oggi una riflessione sistematica sul rapporto tra prezzi di trasferimento e IVA.

Il concetto di valore normale nella direttiva IVA
Nel diritto unionale il collegamento tra transfer pricing e IVA trova fondamento nell’articolo 72 della direttiva 2006/112/CE, che definisce il valore normale come il prezzo che sarebbe stato concordato tra parti indipendenti in condizioni di libera concorrenza. Nel testo inglese ricorre l’espressione arm’s length price, mutuata dalla terminologia Ocse in materia di prezzi di trasferimento ai fini delle imposte dirette. Nei testi italiano e francese il riferimento è al prezzo stabilito tra parti indipendenti, ma il significato sostanziale resta identico: evitare che rapporti infragruppo distorcano la base imponibile dell’imposta. In assenza di prezzi comparabili, la direttiva ammette metodi alternativi fondati sul costo dei beni o sulle spese sostenute per i servizi, anticipando logiche tipiche del transfer pricing.

Transfer pricing IVA e limiti tradizionali dell’accertamento
Per anni si è ritenuto che l’intervento dell’amministrazione finanziaria sul corrispettivo pattuito tra parti correlate fosse fortemente limitato in ambito IVA. La sentenza Balkan and Sea Properties del 26 aprile 2012 aveva infatti chiarito che il valore normale può prevalere sul corrispettivo solo in presenza di un vantaggio fiscale, ossia quando l’operazione comporta un indebito risparmio d’imposta o un rimborso non spettante. Questo orientamento aveva indotto a ritenere che il transfer pricing fosse sostanzialmente irrilevante ai fini IVA, salvo ipotesi patologiche. Le più recenti evoluzioni giurisprudenziali stanno però ridimensionando questa impostazione.

La svolta giurisprudenziale: i servizi infragruppo e il metodo Cost Plus
Un primo passaggio significativo si registra con la sentenza Hogkullen del 3 luglio 2025. Il caso riguarda una holding operativa che addebita servizi alle controllate applicando un criterio di costo maggiorato, escludendo però alcune spese di sede. L’amministrazione finanziaria contesta l’operazione sostenendo che si tratti di un servizio unico e inscindibile. La Corte di giustizia, accogliendo le conclusioni dell’Avvocato generale, afferma invece che i servizi possono essere distinti anche se fatturati unitariamente e che la loro valorizzazione può avvenire applicando l’articolo 72 della direttiva, quindi attraverso il confronto con servizi analoghi resi da operatori indipendenti. Questo passaggio legittima esplicitamente l’utilizzo di logiche di transfer pricing IVA nella valutazione dei servizi infragruppo.

Il metodo Tnmm e il diritto alla detrazione IVA
Ancora più incisiva è la sentenza Arcomet del 4 settembre 2025, che affronta il tema della remunerazione dei servizi infragruppo calcolata mediante il metodo Tnmm, basato sul margine netto della controllata. La Corte riconosce la rilevanza dei metodi raccomandati dalle linee guida Ocse anche in ambito IVA, ma ammette che l’amministrazione finanziaria possa subordinare il diritto alla detrazione alla produzione di documentazione ulteriore rispetto alla fattura. Il contribuente deve essere in grado di dimostrare l’effettiva esistenza dei servizi e il loro utilizzo per operazioni imponibili, purché le richieste probatorie siano necessarie e proporzionate. Ne deriva un rafforzamento degli obblighi documentali e un ampliamento del perimetro di verifica sul transfer pricing IVA.

Le criticità dei conguagli infragruppo e i TP adjustments
Il tema più delicato riguarda i conguagli successivi di fine esercizio, i cosiddetti TP adjustments, spesso effettuati per allineare i risultati economici delle società del gruppo agli obiettivi di redditività programmata. La causa Stellantis Portugal, attualmente alle conclusioni dell’Avvocato generale, mette in evidenza le tensioni tra logiche di imposte dirette e struttura dell’IVA. L’Avvocato generale critica la possibilità di addebiti bidirezionali che potrebbero tradursi in operazioni fittizie o in servizi remunerati a prezzo negativo, ipotesi difficilmente conciliabili con i principi dell’imposta. In linea generale, viene affermato che i conguagli meramente finalizzati a bilanciare le imposte sui redditi non dovrebbero rilevare ai fini IVA, salvo che il contratto qualifichi il corrispettivo come indeterminato ma determinabile.

La posizione dell’Agenzia delle Entrate e le note di variazione
Sul piano della prassi nazionale, un orientamento coerente emerge dalla risposta a interpello n. 214/2025 dell’Agenzia delle Entrate. In tale documento si ammette la rilevanza IVA delle note di variazione, anche periodiche, purché i conguagli siano riferibili in modo puntuale alle singole fatture originarie. L’Amministrazione riconosce che, in presenza di complessi meccanismi di transfer pricing, l’individuazione delle operazioni rettificate possa avvenire tramite documenti separati, immodificabili e univocamente collegati alla nota di variazione. Questo chiarimento ha un impatto operativo rilevante sulla gestione della documentazione IVA infragruppo.

Transfer pricing IVA come tema di governance aziendale
Dalle recenti pronunce e dalle discussioni internazionali emerge una conclusione chiara: il transfer pricing IVA non è più un tema marginale o puramente tecnico. Incide sulla governance dei gruppi multinazionali, sulla redazione dei contratti infragruppo, sulla struttura dei sistemi contabili e sulla gestione del rischio fiscale. L’adozione di strumenti di analisi predittiva, la definizione di matrici decisionali interne e la predisposizione di contratti chiari e coerenti non sono meri adempimenti formali, ma elementi essenziali di controllo e prevenzione. All’interno della nostra piattaforma è possibile strutturare percorsi di autovalutazione dei flussi infragruppo IVA e raccogliere dati utili a presidiare il rischio in modo sistematico, favorendo anche l’emersione di esigenze consulenziali qualificate.

Conclusioni
Il progressivo ingresso del transfer pricing negli accertamenti IVA segna un cambiamento strutturale nell’approccio delle amministrazioni fiscali e della giurisprudenza. Le sentenze della Corte di giustizia e le prassi più recenti dimostrano che i prezzi di trasferimento possono incidere sulla base imponibile, sul diritto alla detrazione e sulla validità dei conguagli infragruppo. In questo scenario, il transfer pricing IVA diventa un elemento centrale di compliance e governance, richiedendo una visione integrata tra fiscalità diretta, IVA e organizzazione aziendale. Anticipare questi profili significa ridurre il rischio di contenzioso e rafforzare la solidità dei modelli operativi dei gruppi.

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Tiziano Beneggi

May 4, 2026

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