Con la legge 30 dicembre 2025, n. 199, il legislatore ha introdotto una modifica di forte impatto nella disciplina delle plusvalenze d’impresa. A partire dall’esercizio 2026 viene infatti eliminata la possibilità di frazionare nel tempo la tassazione delle plusvalenze realizzate su singoli beni e partecipazioni posseduti da oltre tre anni. Le plusvalenze concorrono ora integralmente alla formazione del reddito nel periodo d’imposta di realizzo.
La modifica, introdotta dall’articolo 1, comma 42, della legge 199/2025, incide direttamente sull’articolo 86, comma 4, del Tuir e rappresenta un cambio di paradigma rispetto a una facoltà storicamente riconosciuta ai contribuenti.
La rilevanza fiscale delle plusvalenze nel reddito d’impresa
Ai sensi dell’articolo 86 del Tuir, costituiscono plusvalenze i proventi derivanti dalla cessione a titolo oneroso di beni strumentali, dal risarcimento per la loro perdita o danneggiamento, nonché dall’assegnazione ai soci o dalla destinazione a finalità estranee all’impresa. Le plusvalenze rilevano anche in caso di permuta, salvo le ipotesi di neutralità previste per lo scambio di beni ammortizzabili, e nei conferimenti di singoli beni in società.
Sono invece escluse dal perimetro dell’articolo 86 le operazioni non realizzative, come il conferimento di azienda o di rami di azienda disciplinato dall’articolo 176 del Tuir, che non genera proventi imponibili.
I beni che possono generare plusvalenze
La qualificazione del bene ceduto è centrale per stabilire se il provento integri una plusvalenza o un ricavo. Affinché si generi una plusvalenza, il bene deve risultare iscritto tra le immobilizzazioni e non tra le rimanenze. La successiva riclassificazione di beni strumentali non più utilizzati nell’attivo circolante, secondo quanto previsto dai principi contabili, non muta la natura della plusvalenza.
Un caso tipico riguarda le società immobiliari cosiddette “miste”. Se un immobile inizialmente destinato alla compravendita viene successivamente iscritto tra le immobilizzazioni e concesso in locazione, la sua cessione dopo un lungo periodo di possesso genera una plusvalenza, secondo un orientamento risalente ma tuttora rilevante nella prassi.
Il calcolo della plusvalenza
La plusvalenza si determina confrontando il corrispettivo pattuito, al netto degli oneri accessori direttamente imputabili, con il costo non ammortizzato del bene. Nei casi di assegnazione, conferimento o destinazione a finalità extraimprenditoriali, il corrispettivo è sostituito dal valore normale ai sensi dell’articolo 9 del Tuir.
In presenza di indennizzi assicurativi per la perdita o il danneggiamento di beni, la plusvalenza è data dalla differenza tra l’indennizzo percepito e la quota di costo non ammortizzato riferibile al danno. Se il bene danneggiato resta nell’impresa, occorre rapportare l’indennizzo al valore normale del bene per individuare la parte di costo fiscalmente rilevante.
Imputazione temporale delle plusvalenze
L’imputazione a periodo delle plusvalenze segue il principio di competenza. Per i soggetti in derivazione rafforzata vale il criterio contabile, mentre per le altre imprese trovano applicazione le regole dell’articolo 109 del Tuir. Questo principio resta invariato anche dopo la riforma, che interviene esclusivamente sulla modalità di tassazione e non sul momento di imputazione.
Il regime previgente di tassazione frazionata
Fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, l’articolo 86, comma 4, del Tuir consentiva di dilazionare la tassazione delle plusvalenze realizzate su beni e partecipazioni posseduti da almeno tre anni, suddividendo l’imponibile in quote costanti da due a cinque esercizi. La scelta era rimessa al contribuente e veniva esercitata esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditi.
La tassazione frazionata non operava per le plusvalenze da assegnazione o destinazione extraimprenditoriale, mentre restava applicabile alle cessioni di azienda e, con regole specifiche, alle cessioni di partecipazioni immobilizzate.
La nuova disciplina introdotta dalla legge 199/2025
Con il comma 42 della legge 199/2025, il legislatore ha eliminato la possibilità di frazionamento per le plusvalenze derivanti dal realizzo di singoli beni e di partecipazioni. Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, tali plusvalenze concorrono interamente alla formazione del reddito nell’esercizio di realizzo.
Restano invece escluse dalla stretta le plusvalenze da cessione di azienda o di rami di azienda, per le quali continua ad applicarsi il regime di dilazione fino a cinque esercizi, a condizione che l’azienda sia stata posseduta per almeno tre anni. Analoga deroga è prevista per le società sportive professionistiche in relazione alla cessione dei diritti delle prestazioni degli atleti.
Ambito temporale di applicazione
La nuova disciplina si applica alle plusvalenze realizzate a partire dal periodo d’imposta 2026 e troverà concreta applicazione nel modello Redditi 2027. Rientrano nel nuovo regime anche le plusvalenze relative a beni che, al 31 dicembre 2025, avevano già maturato il periodo minimo di possesso richiesto dalla normativa previgente.
Per gli atti di realizzo effettuati entro la chiusura dell’esercizio 2025 restano invece ferme le regole precedenti, con possibilità di completare la tassazione frazionata nei periodi successivi secondo l’opzione esercitata.
Effetti sugli acconti 2026
Un aspetto particolarmente rilevante riguarda il calcolo degli acconti Irpef e Ires per il periodo d’imposta 2026. La base storica dell’acconto, riferita all’imposta dovuta per il 2025, deve essere ricalcolata figurativamente come se la nuova disciplina fosse già stata in vigore.
In concreto, occorre neutralizzare l’effetto delle plusvalenze per le quali nel modello Redditi 2026 si opterà per la tassazione dilazionata, rideterminando l’imposta di riferimento. Non devono invece essere considerate, in sede di rideterminazione, le quote di plusvalenze realizzate in esercizi anteriori al 2025 e già in corso di tassazione.
Le novità del Dl 38/2026 sui badwill
Il Dl 27 marzo 2026, n. 38 ha introdotto una nuova ipotesi di tassazione dilazionata, con decorrenza retroattiva dall’esercizio 2024. Si tratta dei cosiddetti badwill, ossia gli avviamenti negativi iscritti a conto economico dai cessionari di azienda che redigono il bilancio secondo i principi Ifrs.
Tali proventi concorrono alla formazione del reddito d’impresa e dell’imponibile Irap in quote costanti in cinque esercizi, purché la cessione dell’azienda rispetti i requisiti previsti dalla normativa, in particolare la continuità dell’attività e il mantenimento degli assetti occupazionali.
Implicazioni operative per le imprese
La soppressione della tassazione frazionata delle plusvalenze comporta un impatto significativo sulla pianificazione fiscale e finanziaria delle imprese. La concentrazione dell’imponibile in un unico esercizio può determinare un aumento del carico fiscale e tensioni di liquidità, rendendo essenziale una valutazione preventiva delle operazioni di dismissione.
La nuova disciplina rafforza inoltre l’importanza del monitoraggio degli effetti sugli acconti e sulla gestione dei flussi di cassa, soprattutto per le imprese che programmano cessioni di beni strumentali o partecipazioni rilevanti.
Call to action
Per le imprese, analizzare in anticipo l’impatto della nuova tassazione delle plusvalenze e simulare gli effetti sugli acconti e sulla liquidità è fondamentale. Una verifica preventiva consente di evitare sorprese in sede di versamento e di pianificare correttamente le operazioni straordinarie.