Con il D.L. 30 aprile 2026, n. 62, entrato in vigore il 1° maggio 2026, il legislatore interviene in modo organico sulla disciplina degli incentivi all’occupazione, ridefinendo l’assetto degli esoneri contributivi per donne, giovani, ZES e introducendo una misura autonoma per la stabilizzazione dei rapporti a termine. Gli articoli da 1 a 4 del decreto delineano un sistema nuovo, che non si limita a prorogare le agevolazioni precedenti, ma ne riscrive presupposti, condizioni di accesso e regimi di aiuto.
La riforma si colloca nel solco di un duplice obiettivo. Da un lato, l’adeguamento alle direttive europee in materia di salari minimi adeguati e parità retributiva. Dall’altro, il contrasto alle forme di dumping contrattuale, mediante un meccanismo di incentivi ancorato alla qualità del rapporto di lavoro e alla stabilità occupazionale. In questo quadro, il riferimento al “salario giusto” diventa una condizione trasversale di accesso a tutti i benefici.
La stratificazione normativa e il superamento della disciplina transitoria
Il nuovo impianto va letto alla luce della complessa stratificazione che lo precede. Gli articoli 22, 23 e 24 del D.L. 60/2024 (Decreto Coesione) avevano introdotto Bonus Giovani, Bonus Donne e Bonus ZES per le assunzioni dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025. Successivamente, il Milleproroghe 2025 aveva prorogato tali misure, modificandone però struttura e intensità per il primo quadrimestre 2026.
Con l’art. 5 del D.L. 62/2026, il legislatore abroga espressamente la disciplina transitoria del Milleproroghe e introduce, agli articoli da 1 a 4, un sistema autonomo applicabile alle assunzioni e trasformazioni effettuate nel corso del 2026. Ne deriva un quadro di coesistenza di regimi: da un lato, la disciplina del Decreto Coesione per i rapporti instaurati fino al 31 dicembre 2025; dall’altro, la nuova architettura del D.L. 62/2026 per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2026.
Il requisito trasversale del “salario giusto”
Elemento di maggiore discontinuità è rappresentato dall’art. 7 del decreto, che subordina l’accesso a tutti e quattro gli esoneri al rispetto di un trattamento economico individuale non inferiore a quello previsto dal CCNL comparativamente più rappresentativo per il settore di riferimento. Il beneficio contributivo diventa così strumento di politica salariale indiretta, collegato non solo alla creazione di occupazione ma anche alla qualità della retribuzione.
Sul piano operativo, ciò comporta per datori di lavoro e professionisti un duplice livello di verifica. Occorre individuare correttamente il contratto collettivo leader e accertare che il trattamento economico complessivo riconosciuto al lavoratore non sia inferiore a quello previsto dal CCNL di riferimento. In assenza di tali condizioni, l’esonero non è fruibile, indipendentemente dalla sussistenza degli altri requisiti.
Il bonus donne 2026 (art. 1)
L’articolo 1 riconosce ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato donne prive di impiego regolarmente retribuito l’esonero del 100% dei contributi previdenziali a loro carico, entro un tetto mensile. Il requisito soggettivo si declina in una disoccupazione di almeno 24 mesi, ridotta a 12 mesi per le lavoratrici rientranti nelle categorie di lavoratore svantaggiato individuate dal Regolamento UE n. 651/2014.
La misura ha una durata massima di 24 mesi e un tetto ordinario di 650 euro mensili, elevato a 800 euro per le lavoratrici residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno. Rispetto al Decreto Coesione, emergono elementi di discontinuità rilevanti: viene meno la soglia agevolata di sei mesi per le aree svantaggiate e viene introdotta, come condizione generale, la verifica del salario giusto.
Il bonus giovani 2026 (art. 2)
L’articolo 2 disciplina l’esonero per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani under 35, non dirigenti, disoccupati da almeno 24 mesi, con riduzione a 12 mesi per alcune categorie di lavoratori svantaggiati. L’esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali, entro il limite di 500 euro mensili, elevato a 650 euro per le assunzioni effettuate in unità produttive situate nella ZES.
Il decreto supera l’impostazione del Milleproroghe, che aveva ridotto l’aliquota al 70% nel primo quadrimestre 2026, e reintroduce un’esenzione piena, subordinandola però in modo strutturale al requisito dell’incremento occupazionale netto. Cambia anche il regime di aiuti, che viene ricondotto all’esenzione per categoria prevista dal Regolamento UE n. 651/2014.
Il bonus ZES 2026 (art. 3)
Il bonus ZES viene ridisegnato come misura mirata alle micro‑imprese fino a dieci dipendenti, operanti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno. L’esonero del 100% dei contributi, entro il limite di 650 euro mensili, è riconosciuto per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi.
Rispetto alla disciplina previgente, il decreto introduce un impianto più selettivo, con requisiti soggettivi e dimensionali più stringenti e con il richiamo espresso al regime di aiuti del Regolamento UE n. 651/2014. Anche in questo caso, l’incremento occupazionale netto diventa condizione strutturale di accesso.
L’incentivo alla stabilizzazione dei rapporti a termine (art. 4)
Novità assoluta è l’articolo 4, che introduce un incentivo autonomo per la trasformazione dei contratti a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato. L’esonero del 100% dei contributi, entro il limite di 500 euro mensili, è riconosciuto per un massimo di 24 mesi, a condizione che il rapporto a termine sia stato instaurato entro il 30 aprile 2026 e che la trasformazione avvenga tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026, senza soluzione di continuità.
La misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, trattandosi di un aiuto notificato. Ciò introduce un elemento di incertezza temporale che richiede particolare cautela nella pianificazione delle stabilizzazioni.
Le condizioni comuni alle quattro misure
Tutti gli esoneri sono subordinati al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione, come il divieto di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nei sei mesi precedenti e successivi all’assunzione, la regolarità contributiva e l’assenza di violazioni del diritto di precedenza. È inoltre esclusa la cumulabilità con altri esoneri contributivi, mentre resta ammesso il cumulo con la maxi‑deduzione del costo del personale prevista dal D.Lgs. 216/2023.
Profili critici e questioni interpretative
Restano aperti alcuni nodi applicativi, in particolare sul regime delle assunzioni effettuate tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2026 e sul coordinamento con la disciplina abrogata del Milleproroghe. Ulteriori chiarimenti sono attesi dalle circolari INPS, soprattutto in relazione all’individuazione del CCNL comparativamente più rappresentativo e alla gestione dei tetti di spesa, che operano secondo una logica di monitoraggio prospettico.
Il Decreto 1° maggio 2026 impone ai datori di lavoro e ai professionisti una revisione delle strategie di assunzione e stabilizzazione. La corretta applicazione delle nuove misure richiede un’attenta verifica dei requisiti soggettivi, dell’incremento occupazionale netto e del rispetto del salario giusto.