Formazione sicurezza sul lavoro non rinviabile: l’Accordo Stato‑Regioni 59/2025 entra a regime

Con la conclusione del periodo transitorio previsto dall’Accordo Stato‑Regioni n. 59 del 17 aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2025, il sistema della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro entra definitivamente nella sua fase applicativa. Il nuovo impianto normativo, che ha riscritto in modo unitario criteri, contenuti e modalità dei percorsi formativi, incide in modo diretto sull’organizzazione aziendale e sulle responsabilità del datore di lavoro.

Il passaggio dalla fase di adattamento all’operatività piena rende centrali alcuni chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro attraverso le Faq applicative. Chiarimenti che, pur non avendo valore normativo, contribuiscono a delineare l’interpretazione amministrativa dell’Accordo e a orientare le prassi aziendali.

Il principio cardine: formazione sicurezza sul lavoro non rinviabile

Tra i punti di maggiore impatto emerge il definitivo consolidamento del principio della formazione sicurezza sul lavoro non rinviabile. Viene così superata ogni incertezza sul momento in cui l’obbligo formativo deve essere adempiuto. La formazione non può essere posticipata rispetto all’assunzione, neppure in via transitoria, e deve accompagnare l’ingresso del lavoratore nell’organizzazione aziendale.

Il riferimento resta l’articolo 37, comma 4, del Dlgs 81/2008, che impone l’erogazione della formazione in occasione della costituzione del rapporto di lavoro, del trasferimento o del cambiamento di mansioni, nonché dell’introduzione di nuove attrezzature o tecnologie. L’Accordo 59/2025 richiama espressamente tale disposizione, rafforzandone la portata applicativa.

Il definitivo superamento della prassi dei 60 giorni

Per lungo tempo si è ritenuto, in via di fatto, che la formazione potesse essere completata entro 60 giorni dall’assunzione. Tale prassi, mai prevista dalla legge, viene oggi definitivamente archiviata. Il periodo transitorio previsto dall’Accordo riguarda esclusivamente la possibilità di avviare i corsi secondo i previgenti accordi Stato‑Regioni, ma non introduce alcuna deroga sui tempi di effettuazione della formazione obbligatoria.

La ratio è evidente: la formazione costituisce una misura di prevenzione primaria e deve precedere l’esposizione al rischio. Rinviarla significa svuotarne la funzione sostanziale e trasformarla in un adempimento formale, in contrasto con i principi del sistema prevenzionistico.

Un orientamento coerente con la giurisprudenza

Il rafforzamento del principio di tempestività della formazione si colloca in linea di continuità con l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione. La giurisprudenza penale, anche in pronunce anteriori al 2024, ha più volte affermato che la formazione deve essere specifica, adeguata e preventiva rispetto all’inizio dell’attività lavorativa.

In assenza di una formazione correttamente erogata, il datore di lavoro risponde degli eventi lesivi anche quando il comportamento del lavoratore sia imprudente o non conforme alle procedure. L’Accordo Stato‑Regioni 59/2025 recepisce implicitamente questo orientamento, rendendolo parte integrante della disciplina applicativa.

Progettazione dei corsi e coerenza con i rischi aziendali

Il nuovo Accordo interviene in modo significativo anche sulla progettazione dei percorsi formativi. I corsi devono essere costruiti a partire dalla valutazione dei rischi aziendali e articolati in modo coerente con le mansioni effettivamente svolte dai partecipanti. Il soggetto formatore è tenuto a garantire l’omogeneità dell’aula sotto il profilo dei rischi e delle attività lavorative.

È ammessa l’organizzazione di corsi che coinvolgano lavoratori provenienti da aziende appartenenti a settori diversi, purché rientranti nella stessa classe di rischio e caratterizzati da mansioni comparabili. I percorsi cosiddetti multi‑Ateco restano quindi possibili, ma solo a condizione che la classificazione del rischio non si traduca in una mera aggregazione numerica priva di contenuto sostanziale.

Crediti formativi e continuità degli aggiornamenti

L’Accordo 59/2025 introduce una disciplina generale dei crediti formativi legati ai corsi abilitanti. Il credito conserva efficacia nel tempo solo se accompagnato da aggiornamenti regolari entro un arco massimo di dieci anni. Decorso tale termine in assenza di aggiornamenti, il titolo decade e il percorso deve essere integralmente ripetuto secondo la normativa vigente al momento della nuova iscrizione.

La regola si applica a tutte le figure coinvolte nella formazione abilitante, inclusi datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione, Rspp e addetti alle emergenze. Se il ritardo nell’aggiornamento resta contenuto entro i dieci anni, il credito può essere recuperato completando l’aggiornamento mancante.

Verifica dell’efficacia e ruolo dell’organizzazione aziendale

La formazione non esaurisce i propri effetti nella frequenza del corso. L’Accordo prevede che, nelle aziende soggette a riunione periodica, sia verificato il raggiungimento degli obiettivi formativi attraverso indicatori e criteri definiti in fase di progettazione. Anche le aziende non obbligate alla riunione periodica devono comunque procedere a una valutazione dell’efficacia, adattando gli strumenti previsti dall’Accordo alla propria realtà organizzativa.

Questo approccio rafforza l’idea di una formazione integrata nel sistema di gestione della sicurezza, e non relegata a un adempimento documentale.

La formazione del datore di lavoro e l’organizzazione interna

Il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione è tenuto a seguire il percorso formativo delineato dalla Parte II dell’Accordo, articolato in un modulo comune e in moduli tecnico‑integrativi riferiti a specifici settori produttivi. L’accesso ai moduli avanzati è subordinato al completamento del corso propedeutico.

Le indicazioni metodologiche previste dall’Accordo non si applicano ai datori di lavoro che organizzano ed erogano internamente la formazione ai propri lavoratori. Secondo i chiarimenti ministeriali, tale esonero si estende anche a dirigenti e preposti, in quanto inclusi nella definizione di lavoratore ai sensi dell’articolo 2 del Dlgs 81/2008.

Formazione pratica e limiti alla formazione a distanza

Per i corsi caratterizzati da un elevato contenuto pratico, come quelli relativi agli ambienti confinati o all’uso di attrezzature di lavoro ai sensi dell’articolo 73 del Dlgs 81/2008, la videoconferenza sincrona non è consentita per nessuna parte del corso. La scelta normativa risponde all’esigenza di garantire un apprendimento effettivo e verificabile, riducendo il rischio di una preparazione solo teorica.

Implicazioni operative per le imprese

L’entrata a regime dell’Accordo Stato‑Regioni 59/2025 impone alle imprese una revisione dei processi di inserimento del personale e della programmazione formativa. Il principio della formazione sicurezza sul lavoro non rinviabile richiede che la formazione sia integrata sin dall’inizio nel percorso lavorativo, pena l’esposizione a responsabilità penali e amministrative.

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Tiziano Beneggi

June 3, 2026

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