Debiti Inps dilazionabili fino a 60 rate, anche due volte

È diventata pienamente operativa la possibilità di dilazionare i debiti contributivi nei confronti dell’Inps fino a un massimo di 60 rate mensili, con applicazione degli interessi di dilazione, attualmente fissati al 4,15 per cento. Con la circolare n. 60 del 2026, pubblicata il 21 maggio, l’Istituto di previdenza ha fornito le istruzioni attuative delle novità introdotte dalla legge 203 del 2024, il cosiddetto Collegato lavoro di fine 2024, e dal decreto ministeriale del 24 ottobre 2025.

La nuova disciplina amplia in modo significativo gli strumenti a disposizione dei contribuenti in temporanea difficoltà economico‑finanziaria, rafforzando l’istituto della rateazione come strumento ordinario di gestione del debito previdenziale. Le regole si applicano alle domande presentate a partire dalla data di pubblicazione della circolare e segnano un cambio di passo rispetto alla disciplina previgente, più restrittiva nei limiti temporali.

Durata della dilazione e soglie di importo

Il nuovo impianto prevede una rateazione differenziata in funzione dell’ammontare del debito. Per esposizioni fino a 500mila euro è possibile ottenere una dilazione fino a 36 mesi, mentre per importi superiori a tale soglia la durata massima del piano di ammortamento può arrivare a cinque anni, pari a 60 rate mensili.

La scelta del legislatore risponde all’esigenza di calibrare la misura in relazione alla dimensione del debito, offrendo maggiore respiro finanziario alle posizioni di maggiore consistenza. La circolare Inps chiarisce che la durata effettiva della dilazione è determinata dalla struttura territorialmente competente, tenendo conto della tipologia di contribuente, dell’entità dell’esposizione e della situazione contributiva antecedente all’insorgenza della difficoltà economica.

Applicazione immediata e rideterminazione delle rateazioni in corso

Le nuove regole trovano applicazione dal 21 maggio 2026, data di pubblicazione della circolare n. 60. Nella stessa giornata, come illustrato da Antonio Pone, direttore generale vicario dell’Inps, e da Maria Di Palma, dirigente ad interim dell’area gestione del credito della direzione centrale entrate, sono state presentate 376 richieste di rateazione.

Un profilo di particolare interesse riguarda le rateazioni già in corso. Per le domande presentate a partire dal 12 gennaio 2025, data di entrata in vigore della legge 203/2024, è possibile chiedere la rideterminazione del numero di rate alla luce delle nuove soglie temporali. La richiesta deve essere presentata entro il 20 giugno 2026, vale a dire entro 30 giorni dalla pubblicazione della circolare, attraverso il cassetto previdenziale del contribuente.

La domanda, redatta a testo libero, deve indicare la data della richiesta di dilazione in corso, il nuovo numero di rate desiderato e le gestioni interessate. Si tratta di un’opportunità rilevante per i contribuenti che, avendo già ottenuto una rateazione, intendano beneficiare di un piano più lungo e sostenibile.

Tipologie di debiti dilazionabili

La nuova modalità di dilazione può riguardare i contributi dovuti a titolo di omissione o evasione, comprensivi degli accessori di legge, purché alla data della domanda non sia stato ancora formato l’avviso di addebito. Rientrano inoltre i debiti in gestione presso gli uffici legali dell’Inps, nonché quelli derivanti da comunicazioni di compliance e da comunicazioni di addebito notificate a seguito di controlli d’ufficio.

Sono invece esclusi dalla rateazione gli importi già inseriti in un percorso di rientro in bonis. La circolare precisa che nella dilazione sono comprese anche le somme dovute a titolo di ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori. Tale inclusione, tuttavia, non esclude l’applicazione delle sanzioni amministrative o penali previste dalla normativa vigente in relazione all’importo omesso.

Ambito oggettivo della domanda e importi contestati

La richiesta di rateazione deve riguardare l’intera esposizione debitoria risultante dalle banche dati dell’Inps e consolidata a seguito delle attività di normalizzazione svolte dal contribuente con la struttura territoriale competente. Nel calcolo del debito si tiene conto anche di eventuali versamenti effettuati e non ancora contabilizzati.

Una novità di rilievo introdotta dalla circolare riguarda la possibilità di escludere dalla domanda di dilazione gli importi oggetto di contestazione in sede amministrativa o giudiziaria. Questa previsione consente di separare la gestione del debito certo da quella delle somme ancora sub iudice, evitando che la rateazione venga appesantita da importi il cui esito è incerto.

Presentazione della domanda e tempi procedurali

Nella domanda di rateazione il contribuente deve indicare l’importo da dilazionare e il numero di rate richiesto. La valutazione finale spetta alla struttura Inps territorialmente competente, che tiene conto della situazione contributiva pregressa e della documentata temporanea difficoltà economico‑finanziaria, desumibile anche dal mancato o ritardato pagamento dei contributi.

L’intero procedimento deve concludersi entro 20 giorni di calendario. Nei primi 10 giorni l’Inps provvede all’individuazione e alla definizione dei debiti e all’emissione del piano di ammortamento; nei successivi 10 giorni il contribuente è tenuto a versare la prima rata. Il pagamento della prima rata determina l’accettazione del piano e rende efficace la dilazione.

Seconda dilazione: quando è possibile

La circolare 60/2026 chiarisce che è possibile richiedere una seconda dilazione mentre la prima è ancora in corso, qualora la situazione di difficoltà economico‑finanziaria si protragga nel tempo o si manifestino ulteriori circostanze contingenti ed eccezionali. Anche la seconda dilazione deve rispettare i limiti temporali di 36 o 60 rate, in funzione dell’importo.

La seconda richiesta può riguardare debiti di cui il contribuente sia venuto a conoscenza dopo l’emissione del piano già accordato, contributi maturati prima o dopo la domanda di rateazione in corso, nonché la contribuzione corrente maturata successivamente alla presentazione della prima istanza.

È tuttavia previsto un requisito stringente: nei sei mesi precedenti la richiesta della seconda dilazione non devono essere stati adottati provvedimenti di revoca di rateazioni in nessuna delle gestioni amministrate dall’Inps. In presenza di due dilazioni contemporanee, il pagamento delle rate di una non produce effetti sull’altra, mentre il mancato versamento dei contributi correnti comporta la revoca di entrambe.

Rateazione e strumenti di regolazione della crisi

La circolare dedica specifica attenzione anche ai casi in cui il contribuente abbia fatto ricorso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza. In tali ipotesi, l’accesso alla rateazione è subordinato al rispetto delle disposizioni speciali previste dalla normativa concorsuale e dalle regole di coordinamento tra procedure di composizione della crisi e gestione del credito previdenziale.

Il chiarimento assume rilievo operativo per le imprese che si trovano in percorsi di ristrutturazione del debito e che intendono includere i debiti Inps in un quadro di risanamento più ampio.

Impatto operativo e valutazioni per i contribuenti

L’ampliamento delle possibilità di dilazione rappresenta un’opportunità significativa per imprese e professionisti alle prese con difficoltà di liquidità. La possibilità di arrivare fino a 60 rate e di richiedere una seconda dilazione consente una gestione più flessibile del debito previdenziale, riducendo il rischio di azioni esecutive e di aggravio sanzionatorio.

Valutare tempestivamente l’accesso alle nuove rateazioni, verificare la posizione contributiva e predisporre una corretta domanda attraverso il cassetto previdenziale consente di sfruttare appieno le opportunità offerte dal nuovo quadro normativo. Un’analisi preventiva della sostenibilità del piano e del rispetto dei contributi correnti resta essenziale per evitare la revoca dei benefici concessi.

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Tiziano Beneggi

May 26, 2026

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