Il tema dei lavoratori all’estero regolarizzazioni contributive INPS assume particolare rilievo per le imprese che operano con personale inviato fuori dall’Italia, soprattutto in Paesi non coperti da accordi di sicurezza sociale. La circolare INPS n. 66 del 18 giugno 2026 ha fornito chiarimenti fondamentali sia in merito alla determinazione dell’imponibile contributivo sia alle modalità di regolarizzazione delle posizioni pregresse senza applicazione di sanzioni.
Il riferimento normativo principale resta l’articolo 1 del decreto legge n. 317/1987, convertito dalla legge n. 398/1987, che disciplina il sistema delle retribuzioni convenzionali. Tale meccanismo consente di superare la variabilità delle retribuzioni effettive, fissando una base imponibile standardizzata, utile a garantire continuità previdenziale ai lavoratori distaccati o trasferiti all’estero.
Ambito di applicazione: quando operano le retribuzioni convenzionali
La disciplina delle retribuzioni convenzionali si applica ai lavoratori impiegati in Paesi extracomunitari non convenzionati con l’Italia sotto il profilo previdenziale.
Restano esclusi: i Paesi dell’Unione europea, dove si applicano i regolamenti comunitari
gli Stati dello Spazio economico europeo e la Svizzera
i Paesi con accordi bilaterali di sicurezza sociale
Il caso del Regno Unito merita una valutazione specifica, poiché trova applicazione l’accordo di cooperazione post-Brexit, già oggetto di precedenti istruzioni INPS.
Dal punto di vista soggettivo, l’obbligo riguarda non solo i lavoratori italiani, ma anche: i cittadini UE
i lavoratori extracomunitari con regolare contratto italiano
Questo amplia significativamente il perimetro applicativo della normativa, rendendo essenziale una corretta gestione degli adempimenti contributivi.
Determinazione dell’imponibile contributivo convenzionale
Uno dei passaggi più rilevanti affrontati dalla circolare 66/2026 riguarda la determinazione dell’imponibile contributivo.
Il criterio si basa sul confronto tra: la retribuzione nazionale teorica
le fasce retributive previste dal decreto interministeriale 29 maggio 2026
Per retribuzione nazionale si intende quella prevista dal contratto collettivo applicato, comprensiva degli elementi retributivi concordati tra le parti, ma con esclusione dell’indennità estero.
Il valore così determinato deve essere annualizzato e suddiviso in dodici mensilità, al fine di individuare la fascia convenzionale corretta.
Un aspetto operativo cruciale è che la retribuzione convenzionale: non può essere frazionata liberamente
è divisibile solo in casi specifici come assunzione, cessazione o trasferimento
In tali ipotesi, si applica il criterio dei 26 giorni lavorativi mensili, con riproporzionamento ai giorni effettivi.
Effetti sulle prestazioni previdenziali e assistenziali
Le retribuzioni convenzionali non rilevano soltanto ai fini contributivi.
Esse rappresentano anche la base di calcolo per: le prestazioni pensionistiche
l’indennità di malattia e maternità
la NASpI per lavoratori rimpatriati
Questo elemento conferma la centralità del sistema convenzionale, che non ha solo una funzione tecnica, ma incide direttamente sui diritti previdenziali del lavoratore.
Anche l’indennità sostitutiva del preavviso rientra in questo sistema, venendo assoggettata alla contribuzione sulla base dei valori convenzionali.
Variazioni durante l’anno e obbligo di ricalcolo
La circolare richiama specifiche situazioni che impongono una revisione della retribuzione convenzionale.
Tra queste rientrano: il cambio di qualifica
le variazioni retributive significative
l’erogazione di compensi variabili
In presenza di premi, straordinari o altri emolumenti non considerati inizialmente, il datore di lavoro deve ricalcolare la retribuzione annua e verificare il possibile passaggio a una fascia superiore.
Se ciò avviene, diventa necessario effettuare un conguaglio contributivo con effetto retroattivo a partire da gennaio.
Questo meccanismo può comportare impatti economici rilevanti e richiede un monitoraggio costante durante l’anno.
Le regolarizzazioni contributive 2026 senza sanzioni
Uno degli aspetti più rilevanti della circolare 66/2026 riguarda la possibilità di effettuare regolarizzazioni contributive senza sanzioni.
L’INPS consente ai datori di lavoro di sanare le differenze contributive relative al periodo gennaio-giugno 2026 entro il termine del sedicesimo giorno del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare.
Dal punto di vista operativo, la regolarizzazione avviene mediante: il ricalcolo dell’imponibile corretto
l’indicazione della differenza nel flusso Uniemens
il versamento dei contributi sulla nuova base
La sanatoria rappresenta un’opportunità importante per le imprese, che possono correggere eventuali errori senza incorrere in sanzioni o interessi.
Adempimenti Uniemens e gestione operativa
La circolare fornisce indicazioni puntuali anche per la compilazione del flusso Uniemens.
Il datore di lavoro deve: ricalcolare l’imponibile corretto
indicare la differenza nel mese di regolarizzazione
adeguare la contribuzione complessiva
Questa modalità consente di evitare la riapertura delle denunce pregresse, semplificando la gestione amministrativa.
Tuttavia, richiede precisione nella determinazione degli importi e nella documentazione delle rettifiche effettuate.
Implicazioni operative per le imprese
Il sistema delle lavoratori all’estero regolarizzazioni contributive INPS impone alle imprese un approccio organizzato e consapevole.
Gli errori più frequenti riguardano: l’individuazione della fascia retributiva
la gestione dei compensi variabili
l’omesso aggiornamento in caso di variazioni
La circolare 66/2026 conferma che il sistema resta stabile nella sua struttura, ma richiede una gestione attiva e continua.
Se gestisci personale all’estero o vuoi evitare contestazioni contributive e sanzioni, puoi verificare subito le posizioni aperte per il 2026 e controllare la corretta applicazione delle retribuzioni convenzionali.