Dal 1° luglio 2026 le merci di modesto valore acquistate a distanza e importate da Paesi extra-UE non beneficiano più della precedente franchigia doganale fino a 150 euro. Il regolamento UE 2026/382 ha introdotto, in via transitoria, un dazio forfettario di 3 euro per articolo.
L’espressione “per articolo” non identifica necessariamente ogni singolo pezzo contenuto nel pacco. Il prelievo si applica, in concreto, per ciascuna voce o riga della dichiarazione doganale, formata raggruppando le merci con la stessa classificazione tariffaria, descrizione e, quando richiesto, origine.
Cinque magliette identiche possono quindi scontare complessivamente 3 euro, mentre una maglietta e un orologio generano due diverse voci doganali e un dazio totale di 6 euro.
Le prime istruzioni nazionali sono state fornite dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la circolare n. 17/D del 25 giugno 2026.
Quando si applica il dazio forfettario
Il nuovo dazio riguarda le spedizioni con valore intrinseco complessivo non superiore a 150 euro relative a vendite a distanza di beni importati da Paesi o territori esterni all’Unione europea.
La disciplina si applica dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028, in attesa dell’entrata in funzione del nuovo EU Customs Data Hub previsto dalla riforma doganale europea. Se l’infrastruttura non sarà operativa entro tale data, la Commissione potrà proporre una proroga del regime transitorio.
Secondo il regolamento UE 2026/382, il trattamento forfettario interessa innanzitutto le importazioni gestite tramite IOSS, per le quali l’IVA viene riscossa al momento della vendita e l’importazione beneficia dell’esenzione prevista dall’articolo 143, paragrafo 1, lettera c-bis), della direttiva IVA.
Sono inoltre interessate le merci contenute in spedizioni postali, comprese quelle per le quali l’IVA viene gestita attraverso il regime speciale o la procedura ordinaria.
Le linee guida della Commissione europea chiariscono che l’obiettivo è assoggettare al prelievo le vendite a distanza di beni importati fino a 150 euro, indipendentemente dal sistema IVA utilizzato e dal modello dichiarativo H1, H6 o H7.
Che cosa si intende per vendita a distanza
La vendita a distanza richiede che il fornitore, soggetto passivo, venda il bene a un consumatore o a un altro soggetto non tenuto ad assoggettare ad IVA gli acquisti intracomunitari.
Il prodotto deve trovarsi fuori dal territorio doganale dell’Unione al momento della vendita e deve essere spedito o trasportato dal fornitore, per suo conto oppure con un suo intervento indiretto.
L’intervento indiretto ricorre, per esempio, quando il venditore affida la consegna a un vettore, incassa dal cliente le spese di trasporto, promuove un determinato servizio di consegna o trasmette al corriere i dati necessari per recapitare il prodotto.
Non si configura invece una vendita a distanza quando il cliente ritira personalmente la merce all’estero o organizza il trasporto in piena autonomia, senza alcun intervento del fornitore.
Il valore intrinseco di 150 euro
La soglia deve essere verificata sul valore intrinseco della singola spedizione.
Per le merci commerciali, il valore intrinseco corrisponde al prezzo dei beni venduti per l’esportazione verso l’Unione europea. Sono esclusi i costi di trasporto e assicurazione quando risultano separatamente indicati, nonché imposte e altri oneri individuabili dalla documentazione.
Se trasporto e assicurazione sono incorporati indistintamente nel prezzo e non risultano separati in fattura, possono concorrere al valore utilizzato per verificare la soglia.
Il limite riguarda la spedizione nel suo complesso, non il valore di ogni singolo prodotto. Una spedizione contenente più beni per un valore intrinseco totale superiore a 150 euro non rientra nel trattamento forfettario.
Il dazio si applica per riga doganale, non per singolo pezzo
Il regolamento parla di 3 euro “per articolo”. Le disposizioni applicative definiscono però l’articolo come uno o più beni della stessa spedizione che condividono classificazione tariffaria, descrizione e, quando tale dato è richiesto, origine.
Il dazio viene quindi calcolato sul numero delle righe della dichiarazione doganale, indipendentemente dalla quantità fisica riportata in ogni riga.
Se una spedizione contiene cinque magliette identiche, con la medesima classificazione tariffaria, descrizione e origine, il dazio è di 3 euro. Se contiene tre magliette e due orologi, le categorie sono due e il prelievo sale a 6 euro.
Anche prodotti apparentemente simili possono appartenere a classificazioni tariffarie diverse. Una camicia di seta e una camicia di lana, per esempio, possono richiedere due righe distinte e generare un dazio complessivo di 6 euro.
L’importo non dipende dal numero di unità commerciali, ma dalla corretta classificazione dei beni. La qualità dei dati del catalogo e-commerce diventa quindi decisiva.
Come si individua la singola spedizione
Per spedizione si intendono le merci trasportate da uno speditore a un destinatario, con lo stesso mezzo di trasporto, anche multimodale, provenienti dal medesimo Paese o territorio terzo e imballate insieme o movimentate nell’ambito dello stesso contratto di trasporto.
Gli acquisti ordinati e spediti separatamente restano spedizioni autonome, anche se hanno lo stesso fornitore e destinatario e arrivano nel medesimo giorno.
Anche un unico ordine può generare più spedizioni quando i prodotti vengono inviati separatamente. In questo caso il dazio deve essere calcolato distintamente per ciascuna spedizione.
La suddivisione artificiosa non può però essere utilizzata per aggirare le regole. Le autorità doganali possono verificare ordini, etichette, destinazioni, frequenza delle operazioni e organizzazione commerciale per ricostruire la reale struttura delle vendite.
Il riferimento della Corte di giustizia UE
La disciplina antielusiva richiama il principio espresso dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-7/08, sentenza Har Vaessen Douane Service del 2 luglio 2009.
La Corte ha affrontato il trattamento delle merci raggruppate in un’unica presentazione doganale, ma riconducibili a singoli acquisti e destinatari. Il principio consente di guardare alla sostanza delle operazioni e di considerare separatamente le singole spedizioni anche quando vengono aggregate per ragioni logistiche.
Le autorità possono quindi contestare una dichiarazione che presenti come un unico invio beni riferibili, in realtà, a vendite a distanza distinte. Allo stesso modo, non è sufficiente frazionare formalmente un flusso per ottenere un trattamento non coerente con le operazioni effettive.
Il rapporto con il regime IOSS
L’IOSS consente al venditore o alla piattaforma di riscuotere l’IVA del Paese di destinazione al momento dell’acquisto. L’importazione viene quindi esentata dall’IVA, evitando al consumatore la richiesta dell’imposta alla consegna.
Dal 1° luglio 2026 l’utilizzo dell’IOSS non elimina il dazio doganale di 3 euro. Il prelievo si applica a ogni voce doganale compresa nella spedizione.
Il sistema IVA non viene modificato: l’imposta continua a essere riscossa al checkout e dichiarata attraverso lo sportello unico. Poiché l’importazione IOSS rimane esente da IVA, il nuovo dazio non determina un ulteriore addebito dell’IVA all’importazione.
Il marketplace o il venditore deve però aggiornare prezzi, sistemi di calcolo, dati doganali e accordi con il vettore per stabilire chi anticipa materialmente il dazio e come il costo viene incorporato nel prezzo finale.
Regime speciale e procedura IVA ordinaria
Quando l’IOSS non viene utilizzato, l’IVA può essere riscossa attraverso il regime speciale previsto per gli operatori postali o i corrieri oppure mediante la procedura ordinaria.
In questi casi la dichiarazione deve essere presentata nello Stato membro nel quale termina il trasporto, così da applicare correttamente l’IVA del Paese di destinazione.
Il dazio forfettario continua a essere determinato per ogni riga doganale. Le procedure dichiarative possono utilizzare i modelli H1, H6 o H7, secondo caratteristiche, valore e natura dei beni.
Le merci soggette a divieti, restrizioni o accise richiedono normalmente la dichiarazione completa H1. Lo stesso modello è necessario quando si intende chiedere l’applicazione di un trattamento tariffario preferenziale, purché l’IVA non sia stata riscossa tramite IOSS.
Chi paga materialmente il dazio
Il debitore è normalmente il dichiarante doganale. Può trattarsi del venditore, della piattaforma, dell’operatore che utilizza il regime speciale, del vettore o del rappresentante indiretto dell’importatore.
Il consumatore assume direttamente il ruolo di dichiarante soltanto in casi residuali.
Sul piano economico, il costo può essere incorporato nel prezzo, addebitato separatamente o recuperato attraverso le condizioni applicate dal marketplace o dall’operatore logistico. Per evitare contestazioni, il sito deve spiegare chiaramente se il prezzo comprende dazi, IVA e spese di sdoganamento.
Il dazio di 3 euro non deve essere confuso con la futura handling fee europea. Quest’ultima è un distinto contributo destinato a coprire i costi di gestione doganale e, alla data del 4 luglio 2026, importo e decorrenza non risultano ancora definitivamente stabiliti.
I nuovi identificativi di prodotto
Dal 1° luglio 2026 gli identificativi di prodotto possono essere inseriti volontariamente nelle dichiarazioni. Dal 1° novembre 2026 diventeranno obbligatori nei casi previsti dalle regole europee.
I product identifier serviranno a migliorare la tracciabilità, i controlli di sicurezza e l’individuazione dei prodotti non conformi.
Per venditori e piattaforme, l’adempimento richiede cataloghi strutturati e dati coerenti su descrizione commerciale, codice tariffario, origine e identificativo del prodotto. Informazioni incomplete possono provocare blocchi, richieste di integrazione o errori nel calcolo del dazio.
L’impatto sui modelli di vendita online
Il dazio incide maggiormente sugli ordini di valore molto basso. Tre euro su un prodotto da 5 euro rappresentano un incremento rilevante, mentre lo stesso importo su una spedizione da 140 euro ha un peso più contenuto.
Anche la composizione del carrello diventa importante. Una spedizione da 100 euro con una sola categoria tariffaria sconta 3 euro; una spedizione dello stesso valore con cinque categorie diverse può generare un dazio di 15 euro.
Gli operatori devono quindi rivedere marginalità, soglie di spedizione gratuita, composizione dei bundle, politiche di reso e contratti con marketplace e vettori. L’obiettivo non deve essere creare raggruppamenti artificiali, ma garantire una classificazione corretta e prevedere il costo prima della conclusione dell’ordine.
Le verifiche da effettuare
L’impresa deve anzitutto distinguere le merci già in libera pratica nell’Unione da quelle spedite direttamente da Paesi terzi. Deve poi verificare se l’operazione è una vendita a distanza, se il valore intrinseco non supera 150 euro e quale regime IVA viene utilizzato.
Occorre infine determinare il numero delle voci doganali, controllando classificazione, descrizione e origine. Il semplice numero dei prodotti presenti nel pacco non consente di calcolare correttamente il dazio.
Richiedi una verifica interna del flusso e-commerce e doganale prima di aggiornare prezzi e condizioni di vendita: la corretta mappatura tra catalogo, codici tariffari, IOSS e dichiarazioni evita addebiti errati e blocchi delle spedizioni.