La tassa sui mini-pacchi provenienti da Paesi extra-Ue è stata rinviata di tre mesi. Il contributo amministrativo nazionale di 2 euro per ciascuna spedizione di valore non superiore a 150 euro non si applica dal 1° luglio, come precedentemente previsto, ma dal 1° ottobre 2026.
Il differimento è contenuto nell’articolo 15 del decreto legge 107 del 26 giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 146 del 26 giugno ed entrato in vigore il giorno successivo.
Il rinvio non interessa, invece, il distinto dazio doganale europeo di 3 euro, applicabile dal 1° luglio 2026 in base al regolamento Ue 2026/382. Le due misure hanno natura, decorrenza e modalità di calcolo differenti e potranno sommarsi dal prossimo ottobre.
Tassa sui mini-pacchi rinviata al 1° ottobre
L’articolo 15 del decreto Pnrr e Infrastrutture ha sostituito, nell’articolo 5 del Dl 38/2026, la data del 1° luglio con quella del 1° ottobre 2026.
La tassa sui mini-pacchi rinviata è il contributo istituito dall’articolo 1, commi da 126 a 128, della legge 199/2025, ossia la legge di Bilancio 2026.
La misura era stata inizialmente prevista dal 1° gennaio 2026. Il Dl 38/2026, successivamente convertito dalla legge 88/2026, ne aveva sospeso l’applicazione fino al 30 giugno per consentire all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di adeguare i sistemi informatici.
Il decreto legge 107/2026 concede ora ulteriori tre mesi. Salvo modifiche introdotte durante la conversione del decreto, il contributo nazionale diventerà operativo sulle merci importate dal 1° ottobre 2026.
Il rinvio produce un onere stimato per il bilancio dello Stato pari a 61,2 milioni di euro per il 2026, coperto utilizzando somme già acquisite all’Erario.
Che cos’è il contributo nazionale di 2 euro
Il prelievo nazionale non è tecnicamente un dazio doganale. Si tratta di un contributo destinato a coprire le spese amministrative sostenute per gli adempimenti doganali connessi all’elevato numero di spedizioni di modico valore.
La crescita dell’e-commerce internazionale ha moltiplicato le dichiarazioni relative a pacchi di valore ridotto. Ogni spedizione richiede attività di acquisizione dei dati, controllo, gestione del rischio, verifica della classificazione delle merci ed eventuale riscossione dell’Iva e dei dazi.
La legge di Bilancio 2026 ha quantificato il contributo in 2 euro per ciascuna spedizione. La riscossione avviene a cura degli uffici doganali al momento dell’importazione definitiva.
La circolare 37/D del 30 dicembre 2025 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito le prime indicazioni sull’ambito applicativo e sulle procedure doganali interessate.
Quali spedizioni saranno soggette ai 2 euro
Il contributo si applica quando ricorrono contemporaneamente due condizioni: i beni provengono da un Paese non appartenente all’Unione europea e il valore dichiarato della spedizione non supera 150 euro.
La misura non riguarda soltanto gli acquisti effettuati da consumatori attraverso marketplace e piattaforme di commercio elettronico. Il testo normativo non distingue in base alla natura commerciale dell’operazione o alla qualifica del destinatario.
Rientrano quindi nel perimetro le vendite a distanza verso consumatori, le importazioni effettuate da imprese e professionisti e gli invii tra privati. Possono essere interessati anche i pacchi regalo o contenenti beni privi di finalità commerciale, purché si tratti di una spedizione proveniente da un territorio extra-Ue e soggetta a importazione definitiva.
Non rileva il Paese nel quale è stabilita la piattaforma utilizzata per l’acquisto. Ciò che conta è la provenienza fisica della merce. Un ordine effettuato su un sito europeo può rientrare nella disciplina se il prodotto viene spedito direttamente da un magazzino situato in un Paese terzo.
Al contrario, un prodotto originariamente fabbricato fuori dall’Unione ma già immesso in libera pratica e spedito da un magazzino europeo non dà luogo a una nuova importazione e non dovrebbe essere assoggettato al contributo.
L’esclusione per i beni trasportati dai viaggiatori
Restano escluse le merci trasportate personalmente dai viaggiatori e presentate in dogana al momento dell’arrivo.
In questa situazione non si configura una spedizione in senso proprio. Il bene viaggia al seguito della persona e viene dichiarato, quando necessario, nell’ambito delle procedure previste per i bagagli dei viaggiatori.
L’esclusione non deve essere confusa con le franchigie previste per i beni contenuti nei bagagli personali. L’eventuale applicazione di Iva, dazi o altre imposte dipende comunque dal valore, dalla quantità e dalla natura delle merci trasportate.
Chi versa il contributo alla dogana
La legge stabilisce che il contributo sia riscosso dagli uffici doganali all’atto dell’importazione definitiva.
Sul piano operativo, il pagamento viene gestito nell’ambito della dichiarazione doganale dal soggetto che presenta la merce o agisce come dichiarante. Potranno quindi essere coinvolti operatori postali, corrieri espressi, rappresentanti doganali, piattaforme e imprese importatrici.
Il soggetto che effettua materialmente il versamento potrebbe successivamente riaddebitare il costo al destinatario, secondo il contratto di trasporto o le condizioni applicate dalla piattaforma. Il prezzo finale sopportato dal consumatore potrebbe pertanto comprendere il contributo, oltre a eventuali commissioni richieste dal vettore per la gestione dello sdoganamento.
Per gli operatori e-commerce è opportuno definire preventivamente chi debba sostenere il costo, come debba essere rappresentato nelle condizioni di vendita e se il prezzo visualizzato al cliente lo comprenda già.
Il dazio Ue di 3 euro resta dal 1° luglio
Il rinvio disposto dal decreto legge 107/2026 riguarda esclusivamente il contributo italiano di 2 euro. Non modifica il regolamento Ue 2026/382, direttamente applicabile negli Stati membri.
Dal 1° luglio 2026 è quindi entrato in vigore il dazio doganale forfettario temporaneo di 3 euro sulle importazioni di modico valore rientranti nel regime europeo.
Il regolamento ha eliminato la precedente franchigia doganale basata sulla soglia di 150 euro e ha introdotto, fino al 1° luglio 2028, un prelievo semplificato per le spedizioni interessate.
Il dazio si applica, in particolare, alle importazioni collegate al regime Ioss e alle merci contenute nelle spedizioni postali individuate dal regolamento delegato Ue 2015/2446.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito le istruzioni operative con la circolare 17/D del 25 giugno 2026.
Due euro per spedizione, tre euro per articolo
La differenza più importante riguarda il criterio di calcolo.
Il contributo italiano è pari a 2 euro per ciascuna spedizione di valore dichiarato non superiore a 150 euro. La presenza di più prodotti all’interno dello stesso pacco non moltiplica, in linea generale, il contributo amministrativo nazionale.
Il dazio europeo è invece pari a 3 euro per articolo contenuto nella spedizione. In base alle regole dichiarative, il calcolo deve tenere conto della classificazione tariffaria, della descrizione e dell’origine delle merci.
La presenza di più articoli può quindi determinare un dazio complessivo superiore a 3 euro. Se una spedizione contiene due articoli doganalmente distinti, il prelievo può arrivare a 6 euro. Le modalità di raggruppamento dei beni devono essere verificate sulla dichiarazione doganale secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Dogane.
Contributo nazionale e dazio Ue a confronto
| Elemento | Contributo nazionale | Dazio doganale Ue |
|---|---|---|
| Importo | 2 euro | 3 euro |
| Decorrenza | 1° ottobre 2026 | 1° luglio 2026 |
| Base di calcolo | Per spedizione | Per articolo doganale |
| Soglia di valore | Fino a 150 euro | Fino a 150 euro |
| Natura | Copertura dei costi amministrativi | Dazio doganale |
| Riferimento | Legge 199/2025 e Dl 107/2026 | Regolamento Ue 2026/382 |
| Durata | Non indicata come temporanea | Fino al 1° luglio 2028, salvo proroga |
Dal 1° ottobre 2026, quando ricorrono i rispettivi presupposti, il contributo italiano potrà aggiungersi al dazio europeo.
Un pacco contenente un solo articolo potrà quindi scontare 2 euro di contributo nazionale e 3 euro di dazio Ue. Nel caso di più articoli, il contributo nazionale rimane collegato alla spedizione, mentre il dazio europeo può aumentare in relazione al numero di articoli doganalmente rilevanti.
Il limite di 150 euro riguarda il valore della spedizione
La soglia deve essere verificata considerando il valore dichiarato o, per il regime europeo, il valore intrinseco complessivo della spedizione.
Non è quindi sufficiente che ciascun prodotto abbia un valore inferiore a 150 euro. Se più beni vengono inseriti nello stesso pacco e il valore complessivo supera tale soglia, non si applica il regime previsto per le spedizioni di modico valore e tornano operativi i criteri doganali ordinari.
Un frazionamento artificioso degli ordini può essere contestato quando più pacchi rappresentano, nella sostanza, un’unica operazione suddivisa per beneficiare della soglia.
Marketplace, importatori e operatori logistici devono conservare dati coerenti tra ordine, pagamento, documento di trasporto e dichiarazione doganale.
Iva e dazi non sono la stessa cosa
La soglia di 150 euro non comporta un’esenzione generalizzata dall’Iva.
L’esenzione dall’Iva sulle piccole importazioni di valore non superiore a 22 euro è stata eliminata dal 1° luglio 2021. Le vendite a distanza di beni importati possono essere gestite attraverso il sistema Ioss, che consente alla piattaforma o al venditore di riscuotere l’Iva al momento dell’acquisto e versarla attraverso lo sportello unico.
In assenza di Ioss, l’Iva può essere riscossa in dogana, con possibili costi amministrativi aggiuntivi richiesti dal vettore.
Dal 1° ottobre potranno quindi coesistere Iva, dazio europeo di 3 euro per articolo, contributo nazionale di 2 euro per spedizione ed eventuali commissioni di sdoganamento. La presenza e l’ammontare di ciascuna voce dipenderanno dal tipo di operazione e dalla procedura utilizzata.
Gli effetti per piattaforme, corrieri e importatori
Il rinvio offre tre mesi aggiuntivi per adeguare i sistemi informatici e i rapporti contrattuali.
Le piattaforme dovranno verificare se il contributo venga incluso nel prezzo mostrato all’acquirente o richiesto successivamente. I corrieri dovranno aggiornare i flussi doganali, le procedure di addebito e l’informativa resa ai destinatari.
Gli importatori dovranno considerare il nuovo costo nella determinazione dei margini, soprattutto in presenza di ordini frequenti e di importo ridotto. La spedizione separata di numerosi pacchi può diventare meno conveniente rispetto al raggruppamento delle merci in importazioni di maggiore valore.
La convenienza non può però essere valutata sommando soltanto 2 e 3 euro. Occorre considerare classificazione doganale, origine, Iva, rappresentanza doganale, costi del vettore e possibilità di recuperare l’imposta sugli acquisti.
Cosa deve fare chi vende online
Il primo controllo riguarda l’origine logistica delle merci. Il venditore deve sapere se il prodotto viene spedito da un magazzino europeo oppure direttamente da un Paese terzo.
Occorre poi verificare il valore complessivo di ogni spedizione, il numero di articoli doganalmente rilevanti, l’utilizzo del regime Ioss e il soggetto incaricato della dichiarazione doganale.
Le condizioni di vendita devono chiarire se dazi, Iva, contributi e spese di sdoganamento siano inclusi nel prezzo oppure rimangano a carico del destinatario. Una comunicazione poco trasparente può tradursi in pacchi rifiutati, contestazioni e richieste di rimborso.
Anche le procedure contabili devono distinguere il contributo nazionale dal dazio europeo e dalle commissioni applicate dal corriere.
Una disciplina ancora soggetta alla conversione
Il differimento al 1° ottobre è contenuto in un decreto legge, immediatamente efficace ma soggetto alla conversione parlamentare entro 60 giorni.
Durante l’iter parlamentare la disposizione potrebbe essere confermata, modificata o ulteriormente rinviata. Gli operatori devono quindi monitorare la legge di conversione e le successive istruzioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Allo stato attuale, il calendario è comunque definito: dazio europeo di 3 euro operativo dal 1° luglio 2026 e contributo amministrativo italiano di 2 euro applicabile dal 1° ottobre 2026.
Per valutare l’impatto sui prezzi e sulle procedure è utile predisporre una simulazione basata sul numero reale di spedizioni e articoli importati.