Il regime forfettario 2026 resta una soluzione fiscalmente attrattiva per professionisti e piccoli imprenditori, ma la convenienza non può essere valutata guardando soltanto all’imposta sostitutiva del 15%, o del 5% per le nuove attività che rispettano i requisiti. La scelta richiede un controllo puntuale su ricavi, compensi, rimborsi spese, redditi da lavoro dipendente, partecipazioni in Srl e contributi previdenziali.
Il regime disciplinato dalla legge 190/2014 consente di determinare il reddito applicando ai ricavi o compensi incassati un coefficiente di redditività collegato al codice Ateco. I costi non vengono dedotti analiticamente, salvo i contributi previdenziali obbligatori. Proprio per questo, elementi apparentemente marginali, come un rimborso spese o un compenso da amministratore, possono incidere sulla permanenza nel regime.
Le domande operative più frequenti riguardano cinque aree: rimborsi spese, locazioni immobiliari, partecipazioni in Srl, soglia dei redditi da lavoro dipendente e continuità delle agevolazioni contributive in caso di passaggio da società di persone a impresa individuale.
Risposta breve
Nel regime forfettario 2026 i rimborsi spese forfetari concorrono ai ricavi o compensi e rilevano anche ai fini previdenziali. La locazione di fabbricati non è, di per sé, una causa ostativa, perché la legge esclude solo chi effettua in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi. Il socio-amministratore di una Srl può perdere il forfettario se controlla la società e svolge attività riconducibile a quella della Srl. Per il 2026 il limite dei redditi da lavoro dipendente o assimilati è elevato a 35.000 euro; dal 2027, salvo proroghe, torna a 30.000 euro.
Rimborsi spese: quando entrano nel limite del forfettario
Il primo punto riguarda i rimborsi spese. Nel regime forfettario occorre distinguere tra rimborsi addebitati in modo forfetario, rimborsi analitici e anticipazioni in nome e per conto del cliente.
Il rimborso spese addebitato a forfait è parte del compenso o del corrispettivo. Se un professionista chiede al cliente un importo fisso per trasferte, segreteria, spese generali o gestione pratica, quella somma concorre al limite dei ricavi o compensi, entra nella base su cui si applica il coefficiente di redditività e rileva anche ai fini previdenziali, secondo le regole della gestione INPS o della Cassa professionale.
Diversa è l’anticipazione in nome e per conto del cliente, documentata e riaddebitata secondo l’articolo 15 del Dpr 633/1972. In questo caso non si tratta di un rimborso del professionista, ma di una spesa sostenuta per conto del cliente e fiscalmente imputabile a quest’ultimo. Se correttamente documentata, l’anticipazione resta fuori dal compenso.
Più delicato è il tema dei rimborsi analitici. La riforma del lavoro autonomo ha previsto, nel nuovo articolo 54 del TUIR, che alcune spese riaddebitate analiticamente non concorrano alla formazione del reddito del professionista ordinario, a fronte dell’indeducibilità della spesa sostenuta. Per i contribuenti forfettari, però, manca ancora un chiarimento ufficiale che estenda automaticamente questa regola alla determinazione del reddito forfetario. In attesa di prassi specifica dell’Agenzia delle Entrate, la gestione prudente resta essenziale.
Locazione di fabbricati: non è una causa ostativa automatica
L’attività di locazione di fabbricati non rientra, in quanto tale, tra le cause ostative al regime forfettario. L’articolo 1, comma 57, della legge 190/2014 non esclude chi percepisce canoni di locazione, ma chi effettua in via esclusiva o prevalente determinate operazioni immobiliari.
La lettera c) del comma 57 riguarda infatti i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente attività di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, cessione di terreni edificabili di cui all’articolo 10 del Dpr 633/1972 o cessione di mezzi di trasporto nuovi.
La locazione, quindi, va tenuta distinta dalla cessione. Un professionista o imprenditore individuale che possiede un immobile locato non è escluso automaticamente dal forfettario solo per questa ragione. Naturalmente occorre verificare la natura del reddito, l’eventuale esercizio organizzato di attività immobiliare e l’insieme delle altre cause ostative.
Il punto operativo è semplice: la locazione non blocca da sola il regime, ma deve essere letta nel contesto complessivo dell’attività svolta e dei redditi prodotti.
Partecipazione in Srl: il doppio test su controllo e riconducibilità
Il caso del professionista che detiene una partecipazione in una Srl è uno dei più delicati. La causa ostativa prevista dall’articolo 1, comma 57, lettera d), della legge 190/2014 opera quando il contribuente controlla, direttamente o indirettamente, una Srl o un’associazione in partecipazione che esercita attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte in forma individuale.
Secondo la circolare dell’Agenzia delle Entrate 9/E del 2019, la causa ostativa richiede due condizioni congiunte. La prima è il controllo diretto o indiretto, da valutare secondo l’articolo 2359 del Codice civile. La seconda è la riconducibilità tra l’attività della Srl e quella del contribuente forfettario.
Nel caso del medico che detiene il 50% di una Srl che gestisce un poliambulatorio ed è anche amministratore della società, il rischio va valutato con attenzione. Il controllo può sussistere se la partecipazione consente di esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria. La riconducibilità può emergere quando le attività ricadono nella stessa sezione Ateco e il professionista fattura alla Srl prestazioni tassate con imposta sostitutiva, mentre la società deduce il relativo costo.
La presenza di una partecipazione non determina sempre l’esclusione. Ma quando controllo, attività sanitaria riconducibile e rapporti economici tra professionista e società si combinano, il regime forfettario diventa fragile.
Compenso da amministratore e attività professionale: attenzione alla riconducibilità
Il compenso percepito come amministratore della Srl è un elemento da valutare separatamente rispetto al compenso professionale. In molti casi il compenso da amministratore costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, non reddito di lavoro autonomo forfettario.
Tuttavia, nei casi in cui l’attività individuale e quella della società siano strettamente collegate, l’Agenzia delle Entrate può verificare se la struttura societaria consenta di aggirare le regole del regime agevolato. Il punto non è solo la qualificazione formale del compenso, ma il collegamento sostanziale tra professionista, Srl e attività svolta.
La circolare 9/E del 2019 utilizza un criterio pratico: se il contribuente forfettario effettua prestazioni verso la Srl controllata e la società deduce i relativi costi, la riconducibilità può essere considerata sussistente quando le attività appartengono alla medesima sezione Ateco.
Per questo, prima di applicare il forfettario, il socio-amministratore deve ricostruire partecipazioni, poteri di voto, codice Ateco, fatturazioni verso la società e natura dei compensi. Una verifica solo formale rischia di non bastare.
Redditi da lavoro dipendente: soglia a 35.000 euro per 2025 e 2026
La causa ostativa sui redditi da lavoro dipendente e assimilati è regolata dall’articolo 1, comma 57, lettera d-ter, della legge 190/2014. In via ordinaria, il regime forfettario non è applicabile se nell’anno precedente sono stati percepiti redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro, salvo che il rapporto di lavoro sia cessato.
Per il 2025 il limite è stato elevato a 35.000 euro dalla legge 207/2024. La legge 199/2025 ha esteso l’innalzamento anche al 2026. Di conseguenza, nel 2026 possono applicare il forfettario, in presenza degli altri requisiti, i soggetti che nel 2025 hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro ma non superiori a 35.000 euro.
Il problema si sposta sul 2027. Se nel 2026 il contribuente percepisce 34.000 euro di reddito da lavoro dipendente, in assenza di ulteriori proroghe legislative, dal 2027 dovrebbe tornare applicabile la soglia ordinaria di 30.000 euro. In questo scenario, il superamento del limite impedirebbe l’applicazione del regime forfettario nel 2027, salvo cessazione del rapporto di lavoro.
È un passaggio da monitorare con cura, perché la soglia maggiorata non è strutturale. Al 13 luglio 2026, la disciplina conosciuta prevede l’estensione a 35.000 euro per il 2026, ma non ancora una stabilizzazione per gli anni successivi.
Riduzione contributiva del 50% e passaggio da Snc a impresa individuale
Un altro caso operativo riguarda la trasformazione involutiva di una società in nome collettivo, con prosecuzione dell’attività da parte del socio mediante apertura di partita IVA individuale in regime forfettario.
Il tema non riguarda solo le imposte, ma anche la riduzione contributiva del 50% introdotta dalla legge di bilancio 2025 per chi si iscrive per la prima volta nel 2025 alle gestioni speciali INPS degli artigiani e commercianti. L’agevolazione dura 36 mesi dall’avvio dell’attività e riguarda titolari di ditte individuali, soci di società, coadiuvanti e coadiutori familiari.
Se il soggetto era già iscritto per la prima volta alla Gestione Artigiani nel 2025 come socio e poi prosegue senza soluzione di continuità la medesima attività come imprenditore individuale, la modifica della forma giuridica non dovrebbe determinare, di per sé, la perdita del beneficio. La norma collega infatti l’agevolazione alla prima iscrizione previdenziale del soggetto e al mantenimento dell’iscrizione alla gestione, non necessariamente alla permanenza della forma societaria originaria.
La conclusione resta prudenziale, perché un chiarimento INPS specifico sulla trasformazione da società di persone a ditta individuale sarebbe utile. Tuttavia, se vi sono continuità dell’attività, continuità dell’iscrizione e assenza di una nuova iscrizione previdenziale autonoma, la riduzione del 50% dovrebbe poter proseguire fino alla scadenza naturale.
Convenienza del forfettario: non basta confrontare le aliquote
La convenienza del regime forfettario non si misura solo confrontando il 15% o il 5% con le aliquote IRPEF ordinarie. Occorre considerare che nel forfettario i costi non sono dedotti in modo analitico, l’IVA sugli acquisti non è detraibile e molte detrazioni IRPEF possono restare inutilizzate se il contribuente non ha altri redditi assoggettati a imposta ordinaria.
Il regime è spesso conveniente per attività con costi contenuti, margini elevati e clientela privata o comunque non penalizzata dall’assenza di esposizione IVA in fattura. Può invece essere meno conveniente per chi sostiene costi rilevanti, investimenti frequenti, spese professionali importanti o acquisti soggetti a IVA significativa.
Anche la previdenza incide. Per artigiani e commercianti rilevano contributi fissi e percentuali, con eventuali riduzioni se spettanti. Per professionisti iscritti a casse private o alla Gestione separata, occorre verificare le regole specifiche. I rimborsi spese forfetari, come visto, possono aumentare la base rilevante.
La scelta, quindi, deve essere fatta con un calcolo annuale e prospettico: ricavi attesi, costi reali, IVA sugli acquisti, contributi, detrazioni personali, rapporti con Srl e redditi da lavoro dipendente.
Il quadro giurisprudenziale: agevolazioni da applicare con cautela
Il regime forfettario è un regime agevolato e, come tale, richiede il rispetto puntuale dei requisiti previsti dalla legge. La giurisprudenza tributaria è tradizionalmente rigorosa nel richiedere che il contribuente dimostri la spettanza del beneficio quando intende avvalersi di un regime di favore.
Un principio utile arriva anche dalla Corte di Cassazione in materia di abuso del diritto. Con la sentenza n. 10981 del 2009, la Cassazione ha affermato che l’ordinamento non consente l’uso distorto di strumenti giuridici per ottenere vantaggi fiscali indebiti in assenza di ragioni economicamente apprezzabili. Il principio non riguarda specificamente il forfettario, ma è rilevante quando strutture societarie, rapporti con Srl controllate o passaggi di forma giuridica sembrano costruiti solo per conservare un regime fiscale agevolato.
Nel forfettario, quindi, conta la sostanza. Partecipazioni, fatturazioni, attività effettivamente svolte, rapporti con ex datori di lavoro e continuità previdenziale devono essere coerenti con l’applicazione del regime.
In sintesi
Il regime forfettario 2026 richiede il controllo congiunto di ricavi o compensi, rimborsi spese, cause ostative e posizione previdenziale. I rimborsi forfetari entrano nel limite e nella base previdenziale, mentre le anticipazioni in nome e per conto del cliente possono restare escluse se documentate. La locazione di fabbricati non è una causa ostativa automatica. Il socio di Srl rischia l’esclusione se controlla la società e svolge attività riconducibile a quella individuale. Per i redditi da lavoro dipendente, nel 2026 opera la soglia temporanea di 35.000 euro, ma dal 2027, salvo proroghe, torna il limite di 30.000 euro. La riduzione contributiva del 50% per nuovi iscritti artigiani e commercianti può proseguire se resta la continuità dell’iscrizione previdenziale.
Come evitare errori prima di applicare il regime
Prima di applicare o mantenere il regime forfettario, il contribuente dovrebbe verificare non solo il volume di ricavi o compensi, ma anche la natura degli importi fatturati, distinguendo compensi, rimborsi forfetari, rimborsi analitici e anticipazioni in nome e per conto.
Chi possiede partecipazioni in Srl deve controllare poteri di voto, codici Ateco, prestazioni rese alla società e deducibilità dei costi in capo alla Srl. Chi ha redditi da lavoro dipendente deve verificare la soglia dell’anno precedente e l’eventuale cessazione del rapporto. Chi cambia forma giuridica deve valutare anche gli effetti previdenziali, soprattutto se beneficia di riduzioni contributive.
Per professionisti e imprese individuali, una verifica preventiva consente di evitare decadenze, recuperi d’imposta e contestazioni sulla causa ostativa. Chi vuole valutare la propria convenienza nel regime forfettario 2026 può richiedere un controllo interno dedicato, con analisi di ricavi, costi reali, IVA, contributi, partecipazioni e redditi da lavoro dipendente.